La clausola di ultrattività nel C.C.N.L. è un termine finale, non una condizione risolutiva
17 Luglio 2026
È principio ormai consolidato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 c.c. – si pone come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sicché sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. Tuttavia, alla medesima autonomia collettiva è rimessa la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma, con la quale le parti prevedono la perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione. In questo modo è fissato un termine di durata individuato in relazione a un evento futuro, certo nell'an anche se non precisamente collocato nel tempo. Trattandosi, dunque, di un termine di durata al quale è subordinata l’efficacia del C.C.N.L. (c.d. termine finale), deve trovare applicazione il principio secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza prefissata (salvo sussista una giusta causa). Conseguentemente, il datore di lavoro non potrebbe recedere unilateralmente dal CCNL qualificando la clausola di ultrattività come condizione risolutiva. (Cfr.: Cass., sez. lav., 18 giugno 2026, n. 20601) |