Assegno unico universale per il figlio disabile e assegno di mantenimento
20 Luglio 2026
Massima In tema di determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e affetto da disabilità, il giudice deve valutare, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 4, n. 1 c.c., e 337-septies, comma 2, c.c., anche l’eventuale percezione, da parte del genitore convivente, dell’Assegno Unico Universale spettante per il figlio disabile che, incidendo sulle concrete esigenze di mantenimento, deve essere specificamente esaminato ai fini della determinazione e della quantificazione del contributo di mantenimento a carico del genitore obbligato. Il caso Il Tribunale di Genova si pronunciava nell’ambito della domanda di divorzio giudiziale avanzata dal coniuge separato; nel merito delle differenti posizioni, da una parte, il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni come fissate in sede di separazione (sia in relazione all’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, sia per il contributo economico da versare alla moglie), dall’altra, la resistente si costituiva domandando un consistente aumento di entrambe le prestazioni. Il giudice del primo grado accoglieva parzialmente le richieste della resistente, incrementando gli importi dovuti dal padre e riconoscendole un assegno divorzile più elevato. Anche il secondo grado, adito dall’ex coniuge soccombente, rigettava l’impugnazione e confermava l’indicata sentenza. La parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione sorretto da quindici motivi e l’ex moglie replicava con controricorso. La questione I giudici di legittimità hanno l’occasione di interrogarsi sul rapporto che lega l’assegno di mantenimento riconosciuto al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e affetto da disabilità e l’eventuale fruizione di strumenti di sostegno economico erogati da enti previdenziali. Come deve essere correttamente distribuita la vulnerabilità economica dopo il divorzio? In quale misura incide il godimento dell’Assegno Unico Universale? Le soluzioni giuridiche Lo snodo centrale della pronuncia in analisi si concentra nel decimo motivo di ricorso, accolto parzialmente dai giudici di legittimità. Nel detto motivo, tra le altre doglianze, il ricorrente lamentava un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata considerazione del reddito aggiuntivo derivante dall’Assegno Unico Universale percepito dalla ex moglie per il figlio disabile. La Cassazione opera un distinguo, delimitando i perimetri dell’assegno di mantenimento in favore del figlio e dell’assegno divorzile a beneficio dell’ex coniuge. Sul punto, infatti, riconosce come tale attribuzione costituisca un elemento rilevante ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio, senza, però, assumere conseguenze in punto di determinazione dell’assegno divorzile. L’Assegno Unico Universale, regolato dal d.lgs. n. 230/2021, attuativo della l. n. 46/2021, rappresenta una misura di sostegno economico riconosciuta alle famiglie al ricorrere delle seguenti condizioni:
L’importo della prestazione viene determinato in base all’ISEE presentato dal nucleo familiare richiedente, tenuto conto dell’età del figlio e di altri elementi; è, infatti, prevista:
Come si evince dai presupposti, la qualifica di “universale” si deve in considerazione della possibilità di richiedere la descritta misura anche in assenza di ISEE, o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata annualmente (€ 46.582,71 per l’anno 2026). La specifica situazione fattuale e reddituale incide sulla determinazione del quantum debeatur. La natura di “unico”, invece, si spiega in considerazione del fine di semplificazione che persegue la misura, contestualmente al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. La misura permane anche qualora i genitori attraversino una crisi familiare; in tal senso, possono, conseguentemente, mutare tanto i profili del soggetto percettore, quanto la quantificazione, in ragione della concreta situazione familiare e reddituale. Per giurisprudenza costante, anche in conformità alla Circolare INPS n. 23/2022, in ipotesi di affidamento condiviso con collocamento prevalente, si può optare per il pagamento al 100% in favore del genitore collocatario e, in caso di procedimento giudiziale, il giudice può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ. n. 4672/2025, Cass. civ. n. 16632/2026). La giurisprudenza maggioritaria ha tradizionalmente qualificato l’assegno familiare come misura autonoma e distinta rispetto all’assegno di mantenimento, arrivando a sostenere che la percezione di tali misure non dovesse essere considerata nel calcolo del mantenimento, salvo specifico accordo o provvedimento del giudice in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 12012/2019, Cass. civ. n. 12770/2013, entrambe in riferimento al precedente Assegno al Nucleo Familiare (ANF), oggi sostituito dalla misura dell’Assegno Unico Universale). In opposizione a tale rigida visione, si esprimono i giudici di legittimità con la pronuncia in analisi, che valorizza un approccio più concreto e aderente alla specificità del caso. La Suprema Corte, infatti, chiarisce l’onere gravante sui giudici del merito, tenuti a considerare la fruizione di tale misura assistenziale ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e affetto da disabilità. Il giudice, infatti, deve valutare, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 4, n. 1 e 337-septies, comma 2, c.c., l’eventuale percezione, da parte del genitore convivente, dell’Assegno Unico Universale spettante per il figlio disabile. Tale emolumento, trattandosi di sostegno pubblico destinato a far fronte ai bisogni e alle esigenze del figlio, incide sulla valutazione attuale delle sue necessità e, dunque, sulla misura del contributo di mantenimento dovuto dall’altro genitore, pur non rilevando ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge. Per gli Ermellini, pertanto, l’omesso esame di tale fatto, ove dedotto e discusso tra le parti, integra un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se suscettibile di incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento. Alla luce delle osservazioni suesposte, la Corte di cassazione riconosce l’errore dei giudici di merito nel mancato rilievo della fruizione dell’Assegno Unico Universale, con una valutazione parziale incentrata unicamente sul godimento della pensione d’invalidità del figlio disabile e sulle esigenze di studio e di vita di quest’ultimo. In considerazione dell’omesso esame di un fatto suscettibile di incidere sulla misura del contributo al mantenimento da porre a carico del ricorrente, la Suprema Corte accoglie parzialmente il decimo motivo, dichiara inammissibili tutte le ulteriori censure e cassa la sentenza impugnata con rinvio. Osservazioni Con la pronuncia analizzata, la Suprema Corte non perde l’occasione per sottolineare il dovere di valutazione specifica in materia familiare e, in particolare, per quanto attiene al concetto di indipendenza economica del figlio. L’analisi volta a definire la situazione patrimoniale del figlio deve tenere in considerazione la totalità degli elementi, con una valutazione integrata che tenga in considerazione dei bisogni, della capacità del genitore obbligato, delle risorse pubbliche percepite, dei costi effettivi e delle prospettive concrete; una lucida disamina che identifichi, nel concreto, il livello di effettiva autonomia del figlio. In questo senso, risulta coerente la regola operativa stabilita dall’Ordinanza, tale per cui, in ogni caso, la pensione di invalidità non libera il genitore dal mantenimento del figlio, ma ne impone una motivazione più accurata in punto di quantum debeatur e, contestualmente, la percezione di una misura pubblica di sostegno economico, quale l’Assegno Unico Universale, deve essere valutata nel quadro generale. |