Arbitrato rituale e foro competente per il compenso dell’avvocato
20 Luglio 2026
Massima Con l’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di una sentenza, con la conseguenza che la competenza territoriale sancita dall’art. 637, comma 3, c.p.c. deve trovare applicazione anche per le prestazioni che siano state svolte dal professionista nell’ambito di un arbitrato rituale. Il caso Un avvocato difende un Comune in un procedimento arbitrale. Terminato il procedimento, il legale chiede al Comune il pagamento dei propri onorari, che vengono quantificati nella somma di 3.451.636 euro. Non riuscendo a conseguire il pagamento volontario, l’avvocato si rivolge al Tribunale di Napoli Nord, ottenendo un decreto ingiuntivo. Il Comune presenta peraltro opposizione, sollevando una serie di eccezioni processuali e sostanziali. In via del tutto preliminare viene eccepita l’incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, al cui albo è iscritto l’avvocato. L’eccezione di incompetenza viene accolta e viene dichiarato competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La questione giunge infine alla Corte di cassazione, la quale ribalta la decisione del Tribunale di primo grado, affermando la competenza del Tribunale di Napoli Nord. La questione La questione trattata è quale sia il foro competente in caso di controversia tra un avvocato e il proprio cliente e in particolare se trovi applicazione l’art. 637, comma 3, c.p.c., che prevede come giudice competente per le opposizioni a decreto ingiuntivo anche il giudice del luogo dove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo l’avvocato è iscritto. La particolarità del caso di specie è che l’avvocato aveva prestato la propria attività nell’ambito di un arbitrato rituale. Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione ritiene che l’arbitrato rituale sia da parificarsi a una procedura davanti all’autorità giudiziaria, cosicché il foro speciale vale anche per l’avvocato che sia intervenuto come difensore in un procedimento arbitrale. Osservazioni L’ordinanza in commento è utile per fare il punto su temi che hanno un certo rilievo pratico: 1) il foro competente in caso di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale; 3) il foro competente per le controversie che riguardano i compensi degli avvocati. Il fatto è semplice: un avvocato assiste un Comune in un arbitrato rituale, ma non viene pagato. Egli si deve dunque rivolgere all’autorità giudiziaria e chiede l’emissione del decreto ingiuntivo al Tribunale di Napoli Nord: l’avvocato è difatti iscritto all’albo degli avvocati di Napoli Nord. A seguito dell’opposizione presentata dal Comune, il Tribunale di Napoli Nord si dichiara incompetente, per essere competente il diverso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla base di un criterio di collegamento (che non viene esplicitato dall’ordinanza in commento, ma che è) diverso da quello previsto dall’art. 637, comma 3, c.p.c. L’avvocato propone regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., e la Corte di cassazione viene chiamata a pronunciarsi su quale sia il giudice competente. La base normativa invocata dall’avvocato è l’art. 637, comma 3, c.p.c., secondo cui «gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono». Dal punto di vista soggettivo, la disposizione concerne due categorie professionali: avvocati e notai (nel seguito, non ci soffermeremo più sulla figura del notaio, dal momento che il caso affrontato dalla Corte di cassazione riguarda un avvocato). Il foro speciale riguarda solo le liti tra avvocato e cliente. Tra avvocato e cliente nasce un rapporto contrattuale, che attribuisce al legale il diritto di essere pagato per la propria opera professionale. Come mai il nostro codice di rito contiene questa previsione del tutto speciale del comma 3 dell’art. 637 c.p.c.? La disposizione processuale va letta in collegamento con la norma sostanziale sul compenso nel contratto di prestazione d’opera, prevedendosi che «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene» (art. 2233, comma 1, c.c.). Il consiglio dell’ordine esprime il proprio parere sulla congruità della richiesta di pagamento dell’avvocato. Questa circostanza è una delle ragioni per cui il legislatore prevede la competenza presso il giudice del luogo in cui si trova il consiglio dell’ordine. Un’altra ragione è indicata nell’ordinanza in commento: agevolare l’avvocato per consentirgli di concentrare le cause nei confronti dei propri clienti nel luogo in cui ha stabilito l’organizzazione della propria attività professionale. Del resto, si immagini ora che non esista questa disposizione speciale (il comma 3 dell’art. 637 c.p.c.). Se così fosse, l’avvocato dovrebbe di volta in volta convenire i propri clienti presso i fori dei clienti. Questa tematica è stata ben approfondita dalla requisitoria del Procuratore generale che ha preceduto l’ordinanza della Corte di cassazione in commento. La requisitoria cita alcuni precedenti della Suprema Corte secondo i quali il foro, in caso di recupero del credito da parte dell’avvocato, si determinerebbe altrimenti ai sensi del comma 4 dell’art. 1182 c.c.: «negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza». Le Sezioni Unite (Cass., 11 dicembre 1987, n. 9214) hanno chiarito che il comma 3 dell’art. 1182 c.c. - a norma del quale l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza – si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza e cioè ai crediti liquidi. Al di fuori di questa ipotesi, l’obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore a norma dell’ultimo comma di detto articolo: e ciò anche quando si tratti di credito avente per oggetto compensi per prestazioni professionali. Si tratta di un foro facoltativo, come emerge dalla circostanza che il comma 3 dell’art. 637 c.p.c. usa la locuzione “altresì”. L’avvocato può dunque usare questo foro oppure un altro foro sulla base dei vari criteri di collegamento previsti dalla normativa processuale. Ma se viene scelto questo foro (luogo dove ha sede il consiglio dell’ordine), non può essere sollevata con successo l’eccezione di incompetenza del giudice adito. L’ordinanza in commento della Corte di cassazione evoca anche un precedente alquanto datato della Corte costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 137 del 12 giugno 1973). In questa vecchia sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il foro degli avvocati in ragione degli interessi pubblici o collettivi sottesi alla qualità di professionista legale dell’avvocato, tali da escludere la sua natura di ingiustificato privilegio. Quando può invece il giudice del luogo dove ha sede il consiglio dell’ordine risultare incompetente? Si tratta esattamente del tema trattato nell’ordinanza della Corte di cassazione in commento. Secondo il Comune ingiunto, l’attività svolta dall’avvocato non rientra nel campo di applicazione dell’art. 637, comma 3, c.p.c., non avendo svolto un’attività di difensore davanti a un’autorità giudiziaria, bensì davanti a un tribunale arbitrale. L’art. 637, comma 3, c.p.c. menziona, testualmente, le cause degli avvocati “contro i propri clienti”. L’espressione è decisamente ampia, e non fa alcun riferimento alla circostanza se l’attività svolta dall’avvocato debba avere avuto natura giudiziale o stragiudiziale. Un’interpretazione particolarmente estensiva potrebbe ritenere che questo foro speciale coesista con gli altri fori anche nel caso in cui l’avvocato reclami un pagamento per un’attività stragiudiziale (ad esempio per la redazione di un parere o la revisione di un contratto). Ad avviso di chi scrive a questa interpretazione non dovrebbe ostare il dettato del comma 2 del medesimo art. 637 c.p.c., ove si prevede che “per i crediti previsti nel n. 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce”. Il n. 2 richiamato concerne il credito da onorari per “prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati”. Anzi, come si può notare, il testo della legge richiama espressamente anche l’attività stragiudiziale svolta da un avvocato. La Corte di cassazione segue però un iter argomentativo leggermente diverso. Secondo la Suprema Corte l’art. 637, comma 3, c.p.c. si riferirebbe ai casi in cui l’avvocato è intervenuto come difensore in un processo. E, a questo punto, viene valorizzata la parificazione della decisione arbitrale alla pronuncia giurisdizionale. Così come per le difese in giudizio ci si può rivolgere al giudice del luogo dell’ordine cui appartiene l’avvocato, allo stesso modo per le difese in arbitrato ci si può rivolgere al medesimo giudice. I precedenti che delineano la linea di confine tra arbitrato rituale e irrituale sono numerosi. Secondo Cass., 7 agosto 2019, n. 21059, al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni. Si consideri per altro che, nel caso affrontato dall’ordinanza della Suprema Corte in commento, non sussistevano dubbi sulla natura rituale dell’arbitrato che aveva visto coinvolto il Comune. Nell’ordinanza in commento, il percorso logico della Corte di cassazione è il seguente: arbitrato rituale = giurisdizione ordinaria = utilizzabilità del foro dell’ordine dell’avvocato. Tutto ciò non vale, pare dire la Suprema Corte, nell’ambito dell’arbitrato irrituale. Mentre nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, coll’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di una sentenza. In conclusione, la Corte di cassazione ritiene che la competenza territoriale sancita dall’art. 637, comma 3, c.p.c. debba trovare applicazione anche per le prestazioni che siano svolte dal professionista nell’ambito di un arbitrato rituale. Dal momento che l’avvocato è iscritto all’ordine di Napoli Nord, il Tribunale di Napoli Nord è competente a conoscere della controversia concernente il pagamento dei suoi compensi. L’ordinanza della Corte di cassazione è scritta molto bene. Pecca forse un po’ di coraggio. Si sarebbe magari potuta sostenere la tesi che il foro speciale del comma 3 dell’art. 637 c.p.c. vale per tutte le liti tra avvocati e clienti, indipendentemente dall’attività svolta dall’avvocato, sia essa giudiziale o stragiudiziale. Volendo fare una battuta, si potrebbe arguire che “un foro in più non si nega a nessuno”. Del resto, il foro del comma 3 dell’art. 637 c.p.c. concorre con tutti gli altri fori previsti dal codice di procedura civile. E non è nemmeno ipotizzabile un intasamento di cause presso un determinato foro. Da un lato, in quanto ci si augura che le liti tra avvocati e clienti per i compensi non siano così frequenti. Da un altro lato, perché – anche se tali liti fossero frequenti – si distribuirebbero comunque nei vari fori presenti in Italia, secondo il criterio appunto dell’ordine di appartenenza dei singoli avvocati coinvolti. Un ragionamento diverso è quello di capire se abbia ancora senso, nel 2026, un foro speciale come quello di cui stiamo discorrendo del comma 3 dell’art. 637 c.p.c. Certo, questo foro dà senz’altro un piccolo aiuto all’avvocato che deve recuperare il proprio credito. D’altro canto, grazie al processo civile telematico è più facile avvalersi di fori lontani dal proprio. Una piccola curiosità finale: se il cliente dell’avvocato fosse un consumatore, prevarrebbe il foro del consumatore. Cass., 12 marzo 2014, n. 5703 ha difatti statuito che ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui al comma 3 dell’art. 637 c.p.c., il rapporto tra quest’ultimo e il foro speciale della residenza del consumatore previsto dal comma 2 dell’art. 33 cod. cons. va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Nel caso in commento, peraltro, il Comune non può certo essere qualificato come consumatore. |