Come liquidare il danno endofamiliare nell’ipotesi di abbandono del minore da parte del genitore: con la tabella milanese da perdita del rapporto parentale o con il criterio dell’equità pura?

La Redazione
21 Luglio 2026

Con la sentenza n. 4274/2026 il Tribunale di Torino ha affrontato il tema del risarcimento del danno endofamiliare nel caso di abbandono del minore da parte del genitore.

La motivazione prende le mosse dall’approdo giurisprudenziale, ormai consolidato anche a livello europeo, per cui la famiglia non costituisce un ordinamento autonomo né una zona franca rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sicché, all'interno delle relazioni familiari, ciascun soggetto conserva la titolarità dei diritti inviolabili riconosciuti dall'ordinamento e la loro lesione non può restare priva di tutela per il solo fatto di essere stata perpetrata da un componente del nucleo familiare.

L’illecito endofamiliare, che si sostanzia nella violazione dei doveri nascenti dai rapporti familiari, può assumere rilevanza sul piano della responsabilità aquiliana qualora determini la compromissione di diritti della persona costituzionalmente protetti, anche sotto i diversi profili di danno dinamico -relazione e morale.

Il problema centrale affrontato da questa pronuncia è la qualificazione e liquidazione del danno da abbandono genitoriale.

Dopo aver dato atto dei diversi orientamenti esistenti, la pronuncia in esame conclude che il danno da deprivazione genitoriale non sia assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto, sulla base di queste considerazioni:  

  1. manca la certezza della definitività della perdita del genitore;
  2. l’evento non è unico ed istantaneo, ma frutto di una scelta del genitore rinnovata quotidianamente; ne consegue che  la sofferenza del figlio sia diversa per natura  e durata;
  3. la perdita del genitore non è causata da un fatto del terzo  ma dalla volontà dello stesso congiunto: il genitore che si allontana non è vittima del fatto del terzo ma è egli stesso autore del danno patito dal figlio;
  4. è diverso il bene tutelato: nel caso di morte del genitore il bene giuridico tutelato è il rapporto parentale che viene spezzato ed il danno consiste nel dolore sofferto per la perdita definitiva; nel caso di abbandono del genitore, il bene tutelato è piuttosto la personalità del figlio ed il danno consiste nelle conseguenze sulla personalità di quell’individuo, in termini biologico-relazionali o di sofferenza pura, per non aver potuto godere del diritto alla bigenitorialità.

Ne consegue che il danno da deprivazione genitoriale non è un danno in re ipsa che esiste cioè per il solo fatto di non aver potuto godere della bigenitorilità, ma un danno che necessita di prova – anche per presunzioni - in merito all’an ed al quantum della lesione effettivamente inferta alla personalità del figlio sotto il profilo dinamico-relazionale e/o morale.

In ragione della differenza ontologica tra danno da perdita del rapporto parentale e danno da deprivazione genitoriale, il Tribunale di Torino ha ritenuto quindi di non poter liquidare il danno da deprivazione genitoriale sulla base delle tabelle Milanesi 2024 per la perdita del rapporto parentale. La liquidazione si è basata piuttosto sulla valutazione in concreto dell’intensità del danno alla personalità patito dall’attore, ricercando nelle tabelle milanesi solo un ancoraggio per verificare la congruità di una liquidazione equitativa pura rispetto al sistema risarcitorio del danno non patrimoniale.

Il provvedimento inerente il Trib. Torino 4274/2026 sarà disponibile a breve.

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