Come liquidare il danno endofamiliare nell’ipotesi di abbandono del minore da parte del genitore: con la tabella milanese da perdita del rapporto parentale o con il criterio dell’equità pura?
21 Luglio 2026
La motivazione prende le mosse dall’approdo giurisprudenziale, ormai consolidato anche a livello europeo, per cui la famiglia non costituisce un ordinamento autonomo né una zona franca rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sicché, all'interno delle relazioni familiari, ciascun soggetto conserva la titolarità dei diritti inviolabili riconosciuti dall'ordinamento e la loro lesione non può restare priva di tutela per il solo fatto di essere stata perpetrata da un componente del nucleo familiare. L’illecito endofamiliare, che si sostanzia nella violazione dei doveri nascenti dai rapporti familiari, può assumere rilevanza sul piano della responsabilità aquiliana qualora determini la compromissione di diritti della persona costituzionalmente protetti, anche sotto i diversi profili di danno dinamico -relazione e morale. Il problema centrale affrontato da questa pronuncia è la qualificazione e liquidazione del danno da abbandono genitoriale. Dopo aver dato atto dei diversi orientamenti esistenti, la pronuncia in esame conclude che il danno da deprivazione genitoriale non sia assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto, sulla base di queste considerazioni:
Ne consegue che il danno da deprivazione genitoriale non è un danno in re ipsa che esiste cioè per il solo fatto di non aver potuto godere della bigenitorilità, ma un danno che necessita di prova – anche per presunzioni - in merito all’an ed al quantum della lesione effettivamente inferta alla personalità del figlio sotto il profilo dinamico-relazionale e/o morale. In ragione della differenza ontologica tra danno da perdita del rapporto parentale e danno da deprivazione genitoriale, il Tribunale di Torino ha ritenuto quindi di non poter liquidare il danno da deprivazione genitoriale sulla base delle tabelle Milanesi 2024 per la perdita del rapporto parentale. La liquidazione si è basata piuttosto sulla valutazione in concreto dell’intensità del danno alla personalità patito dall’attore, ricercando nelle tabelle milanesi solo un ancoraggio per verificare la congruità di una liquidazione equitativa pura rispetto al sistema risarcitorio del danno non patrimoniale. Il provvedimento inerente il Trib. Torino 4274/2026 sarà disponibile a breve. |