Danno all’immagine da querela colposa: il Tribunale di Milano condanna la querelante per le indagini subite dall’indagato

La Redazione
21 Luglio 2026

La presentazione di una denuncia-querela con indicazioni gravemente inesatte, idonee a determinare l’attivazione di indagini invasive poi sfociate in archiviazione, integra responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c. in capo al querelante, anche in assenza di dolo di calunnia. La lesione del diritto all’immagine e il danno non patrimoniale devono essere allegati e provati, anche per presunzioni, e sono liquidati equitativamente in base a gravità del fatto, condizioni soggettive e durata del pregiudizio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4905/2026, ha accolto la domanda di Domenico Sorrentino contro Carlotta Di Filippo, condannando la convenuta al risarcimento di euro 7.000, oltre spese, per danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e sofferenza psichica conseguente a indagini penali poi archiviate.

La vicenda trae origine dalla vendita di un cane, deceduto dopo breve tempo, a seguito della quale la convenuta presentava denuncia-querela per truffa, indicando una targa errata del veicolo dell’attore. Tale indicazione, frutto di grave negligenza, ha indotto la Procura di Monza a ritenere plausibile l’uso illecito di una targa appartenente a veicolo radiato, disponendo perquisizioni personali e domiciliari in tre luoghi, anche presso la caserma in cui l’attore prestava servizio militare e presso l’abitazione familiare, con temporaneo affidamento del fratello minorenne ai servizi sociali.

Il giudice riconduce la fattispecie all’art. 2043 c.c., escludendo il profilo della calunnia e affermando la responsabilità colposa della querelante per avere fornito all’autorità giudiziaria dati oggettivamente inesatti, causalmente determinanti l’attivazione degli atti di indagine. Né il potere autonomo della Procura né un’eventuale negligenza dell’autorità inquirente interrompono il nesso causale, potendo al più configurare un concorso di cause ex art. 2055 c.c. in un unico evento di danno.

Sul quantum, il Tribunale richiama i principi delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale e l’orientamento secondo cui il pregiudizio all’immagine non è mai in re ipsa, ma richiede specifica allegazione e prova, anche presuntiva. Nel caso concreto, la lesione dell’immagine e il patema d’animo sono desunti dalle modalità delle perquisizioni, dall’esposizione dell’attore nel contesto militare e dall’allontanamento del minore, nonché dalla durata del procedimento fino all’archiviazione. In applicazione dei criteri di liquidazione equitativa, avuto riguardo alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive dell’attore e all’assenza di conseguenze disciplinari o processuali ulteriori, il danno viene quantificato in euro 7.000.

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