La reintegrazione della quota di legittima deve avvenire, di regola, in natura
21 Luglio 2026
Massima Al di fuori dell’ipotesi in cui la reintegrazione in denaro del legittimario leso sia frutto di una concorde volontà delle parti o scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità indicate nell’art. 560 c.c., l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale conseguenza dell’utile esperimento dell’azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione mortis causa non abbia ad oggetto appositi beni), oppure nella comunione dei singoli beni costituenti oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato) e, quindi, comporta senz’altro che la reintegrazione debba avvenire, di regola, in natura. Il caso Il padre di due figli nominò, con testamento pubblico, erede universale la figlia e attribuì all’altro figlio alcuni immobili di sua proprietà a titolo di legato. Quest’ultimo ebbe a rinunciare al legato e citò in giudizio la sorella chiedendo la riduzione dell’istituzione di erede, poiché effettuata determinando la lesione della sua quota di legittima. Il Tribunale adito, all’esito dell’espletata istruzione probatoria, previa qualificazione del legato come disposizione a titolo particolare prevista in sostituzione di legittima, accolse la domanda, così determinando la somma che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere al riconosciuto coerede a titolo di quota di legittima, risultata lesa. In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che dalle espressioni usate nella scheda testamentaria e dall’unicità del disposto legato, quest’ultimo dovesse ritenersi attribuito in sostituzione di legittima e non in conto di legittima, ragion per cui, preso atto della intervenuta rinuncia del legatario, la domanda attorea si sarebbe dovuta ritenere fondata. Decidendo sul gravame formulato dalla convenuta soccombente, la Corte di appello confermò la decisione di prime cure, rilevando, in primo luogo, come non fosse ascrivibile all’originario attore (poi appellato) il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’esperita azione di riduzione in virtù della circostanza dell’avvenuta istituzione dell’appellante quale unica erede universale; in secondo luogo, detta Corte ravvisava la correttezza del percorso interpretativo compiuto dal Tribunale in ordine alla riconduzione del disposto legato a quello di un legato in sostituzione di legittima: ciò, appunto, perché il testatore aveva inteso soddisfare il figlio soltanto mediante l’attribuzione di determinati beni, senza chiamarlo all’eredità e designando quale erede universale la sorella. Il giudice di secondo grado confermava, altresì, la legittimità (oltre che la misura) dell’avvenuta liquidazione in denaro della quota spettante all’appellato (già attore) della quota spettantegli a titolo di legittima oggetto di lesione. L’appellante proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidandolo a tre motivi: - il primo sull’asserita violazione dell’onere della prova gravante sul fratello circa la mancata dimostrazione della lesione della quota a lui riservata; - il secondo sulla prospettata violazione del principio in base al quale la reintegrazione della quota di legittima sarebbe dovuta avvenire in natura e non liquidata pecuniariamente; - il terzo ed ultimo sull’assunta erroneità della qualificazione del legato di cui sopra come legato in sostituzione di legittima, anziché in conto di legittima. La questione Le questioni distintamente affrontate dalla Corte di cassazione nella pronuncia in esame riflettono propriamente la portata delle tre richiamate censure, di cui sola la seconda ritenuta fondata. Essa implicava la problematica concernente l’individuazione del criterio da adottare per disporre la reintegrazione della quota di legittima lesa e, quindi, verificare se l’avvenuta – da parte della Corte di appello - liquidazione economica, prescindendo preventivamente dall’attribuzione in natura, fosse da considerarsi o meno conforme a diritto. Le soluzioni giuridiche La Corte di legittimità, nell’accogliere la suddetta censura, ha ritenuto che il giudice di merito fosse incorso nella denunciata violazione degli artt. 537, 542, 554, 558, 561, 734e 735 c.c., dal momento che, una volta determinata la misura della lesione, alla Corte di appello era imposto di verificare, in via prioritaria, se sussistevano le condizioni per procedere alla reintegrazione della legittima in natura, accertamento che non era stato operato, senza nemmeno valutare e dar conto se ricorresse una delle ipotesi che consentiva di provvedervi direttamente in forma monetaria. Osservazioni La sentenza in discorso è interessante perché, pur ravvisando la fondatezza del solo secondo riportato motivo (su cui ci si soffermerà in seguito), ha fatto il punto anche sulle due questioni riguardanti l’aspetto generale sul contenuto dell’onere probatorio cui deve assolvere chi agisce con l’azione di riduzione e l’attribuzione della quota di legittima lesa, nonché il profilo in ordine ai criteri ermeneutici preferenziali da utilizzare per distinguere tra il legato in sostituzione di legittima e il legato in conto di legittima. Sulla prima questione la Corte di cassazione ha, in prima battuta, ricordato il principio generale secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare e provare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. È stato, però, opportunamente precisato nella pronuncia in commento che, nel caso di totale pretermissione, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di riduzione, al legittimario basta solo allegare l’esclusione dalla successione (nella fattispecie discendente dalla rinuncia al legato in sostituzione di legittima, come qualificato dal giudice di merito), operando, ai fini della reintegrazione della sua quota le previsioni legali che attribuiscono il minimo, reputato anche inderogabile dall’autonomia testamentaria. Sull’altra questione la Corte di legittimità ha fatto correttamente ricorso alla sua pregressa giurisprudenza al riguardo, sulla cui scorta era stato già affermato che, al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. In altri termini, per ravvisare la configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire, poi, se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. È interessante evidenziare che, in caso di rinuncia, il legato in sostituzione di legittima non si converte in legato in conto legittima atteso che, in forza dell'effetto retroattivo della rinuncia, il lascito rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario pretermesso di conseguire la sua quota. Con riferimento alla questione involta dal secondo motivo (ritenuto fondato con la sentenza in rassegna), il giudice della nomofilachia ha chiarito che l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi; conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione. La reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, secondo e terzo comma, c.c. (senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione). Dunque, l’accoglimento della domanda di riduzione comporta – di regola - l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art. 720 c.c. È utile, infine, sottolineare che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione. Riferimenti Marino C., La rinuncia al legato sostitutivo: presupposto processuale o condizione dell’azione di riduzione, in Fam. e dir. 2018, n. 5, 465 e ss. Sicchiero G., Forma e termine per la rinuncia al legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.), in Giur. it. 2018, n. 5, 1074 e ss. Musolino G., Legato in sostituzione di legittima: volontà del testatore e volontà del beneficiario, in Riv. notar. 2012, n. 2, II, 463 e ss. |