Processo in assenza, resta il termine “lungo” per impugnare

La Redazione
22 Luglio 2026

La Corte costituzionale conferma la legittimità dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., escludendo che sia irragionevole mantenere il termine supplementare di quindici giorni per proporre impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza, anche dopo la riforma del 2024 che ha eliminato, per il difensore di fiducia, l'obbligo di depositare lo specifico mandato a impugnare.

Lo ha stabilito la Corte Cost., 21 luglio 2026, n. 136, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Roma.

La vicenda trae origine dalle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che avevano previsto due interventi coordinati: da un lato, l'obbligo per il difensore dell'imputato giudicato in assenza di depositare uno specifico mandato a impugnare; dall'altro, l'estensione di quindici giorni del termine per proporre impugnazione, proprio per consentire al difensore di rintracciare il proprio assistito e acquisire il mandato.

Successivamente, la l. n. 114/2024 ha limitato tale obbligo al solo difensore d'ufficio, esonerando il difensore di fiducia. Da qui il dubbio della Corte d'appello di Roma: se il termine aggiuntivo era stato introdotto per compensare l'onere del mandato speciale, la sua permanenza anche in favore del difensore di fiducia avrebbe determinato una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.

La Corte costituzionale riconosce che, nel disegno originario della delega del 2021 e della riforma del 2022, esisteva una stretta connessione tra l'obbligo del mandato speciale e l'allungamento del termine per impugnare. Tuttavia, osserva che la successiva modifica legislativa non ha privato la disposizione di una propria autonoma giustificazione.

Secondo la Consulta, infatti, il dato decisivo non è l'esistenza o meno dell'obbligo di acquisire il mandato speciale, bensì la particolare condizione dell'imputato giudicato in assenza. In tali ipotesi, il difensore – sia esso di fiducia o d'ufficio – può ragionevolmente aver bisogno di un tempo maggiore per contattare il proprio assistito, illustrargli l'esito del processo, valutare insieme l'opportunità dell'impugnazione e concordare la strategia difensiva per il giudizio successivo.

La Corte sottolinea che, mentre nel processo celebrato con la presenza dell'imputato la partecipazione al giudizio costituisce almeno un indice del rapporto tra assistito e difensore, nel processo in assenza la distanza dell'imputato dalla vicenda processuale è, per così dire, "in re ipsa". Proprio questa peculiare situazione giustifica una disciplina differenziata dei termini di impugnazione.

La Consulta ribadisce inoltre un principio consolidato: nella disciplina degli istituti processuali il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità, sindacabile soltanto in presenza di soluzioni manifestamente irragionevoli.

Pur riconoscendo che il legislatore del 2024 avrebbe potuto restringere il termine supplementare al solo difensore d'ufficio, la Corte esclude che tale scelta fosse costituzionalmente imposta. La permanenza del termine aggiuntivo anche per il difensore di fiducia rappresenta, infatti, un'opzione legislativa coerente con l'obiettivo di garantire un'effettiva interlocuzione con l'imputato assente prima della decisione sull'impugnazione, indipendentemente dall'esistenza dell'obbligo di munirsi del mandato speciale.

La sentenza consolida l'attuale assetto del sistema delle impugnazioni penali: il termine supplementare di quindici giorni continua ad applicarsi a tutti i difensori degli imputati giudicati in assenza, senza distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio.

Il testo sarà disponibile a breve

Fonte: Diritto e Giustizia

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