Ricusazione del GIP: la Consulta apre alla persona offesa che si oppone all'archiviazione
22 Luglio 2026
La pronuncia segna un ulteriore passaggio nel progressivo rafforzamento della posizione della persona offesa nel procedimento penale, riconoscendole una garanzia processuale finora riservata alle parti in senso tecnico. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione nell'ambito di un procedimento nel quale i familiari della vittima di un omicidio avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Le persone offese avevano quindi ricusato il GIP, ritenendolo incompatibile perché, in un diverso procedimento collegato ai medesimi fatti, aveva già espresso valutazioni suscettibili di anticipare il giudizio sulla legittima difesa invocata dall'indagato. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la ricusazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la persona offesa non è "parte processuale" e, pertanto, non rientra tra i soggetti legittimati a proporre ricusazione. Secondo la Corte costituzionale, tale impostazione non è più coerente con l'evoluzione del processo penale. La sentenza evidenzia come negli ultimi anni il legislatore abbia progressivamente valorizzato la fase delle indagini preliminari e, parallelamente, il ruolo della persona offesa, attribuendole funzioni sempre più incisive di impulso, partecipazione e controllo sull'operato del pubblico ministero. In questo contesto, l'opposizione alla richiesta di archiviazione non rappresenta un mero strumento formale, ma costituisce un meccanismo complementare volto a garantire la completezza delle indagini e il corretto esercizio dell'azione penale, consentendo alla persona offesa di sollecitare ulteriori investigazioni e di interloquire davanti al giudice. Proprio perché l'ordinamento riconosce alla persona offesa il diritto di partecipare all'udienza sull'archiviazione, la Consulta ritiene irragionevole impedirle di verificare che il giudice chiamato a decidere sia effettivamente terzo e imparziale. La ricusazione, osserva la Corte, costituisce uno degli strumenti essenziali di tutela dell'imparzialità del giudice e rappresenta una garanzia del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., destinato a operare in ogni procedimento giurisdizionale e non soltanto nei confronti delle parti processuali in senso tecnico. Sarebbe quindi incongruo attribuire alla persona offesa il diritto di contestare la richiesta di archiviazione davanti al giudice, negandole al tempo stesso la possibilità di eccepirne l'eventuale difetto di imparzialità. La Corte ha, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche la persona offesa, dopo avere proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, possa ricusare il giudice dell'udienza disciplinata dall'art. 409, comma 2, c.p.p. per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate con riferimento all'art. 117 Cost. e all'art. 6 CEDU. Il testo sarà disponibile a breve Fonte: Diritto e Giustizia |