La legittimazione alla consegna dei documenti ai singoli condomini: orientamenti contrapposti

La Redazione
26 Agosto 2026

In caso in cui l’obbligo di consegna dei documenti ex art. 1129 comma 7 c.c. diventi oggetto di causa, la legittimazione passiva spetta al condominio (T. Napoli 30/01/2025 n. 898) o all’amministratore (T. Catania 15/12/2017 n. 5179)? Qual è l'indirizzo giurisprudenziale dominante?

In relazione ai rapporti interni, attualmente sussistono posizioni divergenti sulla legittimazione dell’amministratore in relazione alla consegna dei documenti. Di seguito, l’analisi di alcuni importanti provvedimenti in materia.

Ebbene, i giudici ammettono che la questione del problema della legittimazione passiva dell’amministratore, in proprio o nella qualità di legale rappresentante del condominio, nel caso di richiesta di documenti condominiali, è oggetto di due orientamenti:

  • il primo ritiene sussistente la legittimazione passiva in capo all’amministratore, in proprio poiché soggetto obbligato sarebbe l’amministratore e nessun altro;
  • il secondo e maggioritario orientamento, viceversa, ritiene che legittimato passivo sia l’amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio ovvero il condominio in persona dell’amministratore.

Quanto al primo orientamento, la suddetta responsabilità in proprio dell'amministratore, lo rende legittimato personalmente a resistere alle richieste giudiziali inerenti alla presunta violazione dei suddetti doveri, ma non coinvolge il condominio dallo stesso amministrato. Di conseguenza ove l'amministratore di un condominio, non sia stato chiamato in proprio in giudizio, per la presunta violazione dei suoi doveri scaturenti del rapporto di mandato esistente nei confronti dei condomini, ma, invece, nella qualità di amministratore e, dunque, quale rappresentante dell'ente di gestione condominiale, non sussiste la sua legittimazione processuale quale titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attrice (Trib. Milano 24 aprile 2025, n. 3445).

Quanto al secondo orientamento, invece, ritenuto dal giudice di Palermo “maggiormente aderente al dato legislativo”, in quanto la seconda posizione è l’unica in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione, sia esso il terzo creditore dell’ente, per il caso di cui all’art. 63 disp. att. c.c., o il condomino richiedente accesso alla documentazione ex artt. 1129/1130-bis c.c., come nel caso in esame, indipendentemente dalle vicende modificative dell’organo gestorio, ossia, in altri termini, alla sostituzione dell’amministratore. Ed infatti, secondo il giudice siciliano, ragionando diversamente e intendendo la legittimazione dell’amministratore in proprio, quest’ultimo sarebbe tenuto agli obblighi di legge anche se medio tempore cessato dalla carica e dunque non più in possesso della documentazione richiesta. Pertanto, in relazione al ragionamento esposto, l’obbligo posto dalla legge a carico dell’amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega all’ente di gestione, per il caso in cui l’amministratore non ottemperi ai suoi doveri ed il condominio, in persona dell’amministratore, venga condannato, rimane salva l’azione di responsabilità dovuta all’eventuale inerzia dell’organo gestionale e ciò, al fine di essere ristorato delle negative ripercussioni economiche della condotta inerte dell’amministratore (Trib. Palermo 3 febbraio 2025, n. 636: nel caso di specie, il professionista, citato in causa in proprio e non nella qualità di amministratore di condominio, non aveva alcuna legittimazione passiva e, il decreto ingiuntivo in oggetto di richiesta documenti è stato revocato).

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