Con le ordinanze 10 febbraio 2025, n. 3429 e 11 giugno 2026, n. 19057, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha escluso la cumulabilità tra indennizzo da polizza infortuni e risarcimento del danno da fatto illecito, anche in presenza di rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione. Questo contributo esamina l'orientamento in prospettiva medico-legale e ne individua il punto critico nel presupposto del «medesimo danno». L'analisi dell'oggetto della garanzia, riferito alla capacità lavorativa e misurato su tabelle e capitali negoziati, mostra che indennizzo e risarcimento del danno alla persona sono di regola poste eterogenee, accomunate soltanto dalla liquidazione in denaro. Ne discende che il divieto di cumulo opera nella sola area, marginale, di effettiva sovrapposizione, il cui accertamento è compito necessariamente medico-legale.
Introduzione
La Corte di Cassazione Civile, sezione terza, è intervenuta a breve distanza con due pronunce, Cass. Civ., Sez. III, ord. 10 febbraio 2025, n. 3429 e Cass. Civ. Sez. III, ord. 11 giugno 2026, n. 19057, entrambe redatte dal Dott. Marco Rossetti, relatore ed estensore della prima, Presidente relatore ed estensore della seconda, nonché autore di un vasto contributo dottrinario in materia, cui si rinvia per gli aspetti strettamente giuridici, estranei allo scopo del presente lavoro (Rossetti M., Il diritto delle assicurazioni, Vol. II, Le assicurazioni contro i danni, CEDAM, 2012; Rossetti M., Il danno alla salute, 3ª ed., CEDAM, 2021, p. 718 ss.). Le due decisioni hanno progressivamente consolidato un orientamento restrittivo in tema di rapporti tra indennizzo da polizza infortuni e risarcimento del danno da fatto illecito, nei casi in cui il danneggiato sia anche assicurato contro gli infortuni.
Con la prima, il Supremo Collegio ha negato la possibilità di sommare l’indennizzo con il risarcimento ottenuto dal responsabile del danno, stabilendo il principio per cui l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile. Con la seconda, ha ripreso e sviluppato la questione della rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione dichiarandone l’assoluta inidoneità a consentire comunque il cumulo e affinando l’apparato concettuale della materia con la distinzione tra il tema della compensatio lucri cum damno e quello, diverso, del fondamento e dei limiti del principio indennitario.
Scopo di questo lavoro è una analisi da un punto di vista medico-legale dell’orientamento così formatosi, ricostruendo l’evoluzione dottrinale e della prassi medico legale rilevante, ai fini di sottolinearne i passaggi critici da un punto di vista medico legale e gli effetti che esso potrebbe avere sulla prassi. Si mostrerà come la costruzione dell’Estensore, impeccabile per sistematicità e completezza sul piano civilistico, riveli tuttavia una difficoltà sul piano medico-legale allorché il «danno» di cui si discute non sia il danno a una cosa, ma il danno alla persona, bene, quest’ultimo, che il denaro non reintegra mai davvero, ma soltanto surroga in via convenzionale.
Le due pronunce
L’ordinanza n. 3429/2025
Nel 2014 un soggetto subiva un incidente stradale e chiedeva al proprio assicuratore contro gli infortuni il pagamento dell’indennizzo contrattualmente previsto. L’assicurazione rifiutava, domandando la dimostrazione degli importi ricevuti a titolo di risarcimento dall’assicuratore della r.c.a. Non giungendo ad un accordo, l’infortunato adiva le vie legali. Il Tribunale ordinava all’attore il deposito della documentazione riguardante la richiesta di risarcimento e la specifica dell’importo liquidato; inevaso l’ordine, rigettava la domanda, così come la Corte d’Appello di Milano, ritenendo che l’indennizzo dovuto dall’assicuratore contro gli infortuni non mortali e il risarcimento del danno alla personaavessero identica funzione risarcitoria e dunque non potessero cumularsi. L’attore ricorreva per Cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui stabiliva che dal credito indennitario dovesse detrarsi quanto percepito a titolo di risarcimento dal responsabile dell’infortunio.
Secondo il Supremo Collegio, se il rischio si avvera ma le sue conseguenze sono eliminate da un terzo, cessa l’interesse dell’assicurato all’indennizzo. La tesi della parte ricorrente condurrebbe all’esito paradossale di ammettere un obbligo indennitario in assenza di un danno causato dall’avverarsi del rischio; tesi giudicata eversiva, perché muterebbe la causa del contratto di assicurazione, degradandolo da contratto di indennità a scommessa. A titolo esemplificativo, osservava la Suprema Corte, un derubato che stipulasse un’assicurazione contro i furti avrebbe diritto all’indennizzo anche laddove il ladro gli restituisse il maltolto. Né il risarcimento del danno, né la stipula di un contratto di assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l’assicurato, secondo il principio di indifferenza del risarcimento.
La Corte rinviava dunque alla Corte d’Appello di Milano, ripartendo l’onere della prova nel senso che è onere dell’assicurato provare sia l’infortunio sia le sue conseguenze, ed è onere dell’assicuratore provare che per il medesimo fatto dannoso l’assicurato ha già percepito un risarcimento dal terzo responsabile. La medesima ordinanza, peraltro, enunciava già il principio destinato a essere sviluppato l’anno successivo, ovverosia che «la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere in capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo».
L’ordinanza dell’11 giugno 2026
Nella seconda vicenda, un soggetto che nel 2005 aveva subito un’aggressione esitata in tetraplegia, e che, in separato giudizio, aveva ottenuto la condanna in solido dell’aggressore e della AUSL al risarcimento di euro 1.544.105,45, aveva chiesto al proprio assicuratore contro gli infortuni l’indennizzo contrattuale di euro 270.000. Rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Bologna aveva invece ritenuto consentito il cumulo, condannando l’assicuratore al pagamento di euro 306.688,07, sul presupposto che la clausola n. 22 di polizza, con cui l’assicuratore rinunciava alla surrogazione «a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto», rendesse inapplicabile il principio della compensatio lucri cum damno. Il Supremo Collegio ha cassato la decisione, ravvisandovi un duplice errore di diritto.
Il primo è consistito nel risolvere la fattispecie alla luce della compensatio lucri cum damno, là dove invece il rifiuto dell’indennizzo, nel caso dell’assicurato già risarcito dal terzo, non discende da una regola economica di stima del danno bensì dalla causa stessa del contratto; cessate le conseguenze del rischio avveratosi, viene meno il rischio medesimo. Gli Ermellini distinguono pertanto le due figure secondo un criterio soggettivo, la compensatio attiene alla posizione del debitore-danneggiante, che non può essere costretto a risarcire danni già riparati da altri legittimati a rivalersi su di lui; il principio indennitario attiene invece alla posizione dell’assicuratore contro i danni, e gli impedisce di trasformare la causa dell’assicurazione da indennitaria in lucrativa. Da tale impostazione discendono quattro possibili sequenze a seconda dell’ordine in cui l’assicurato escuta il responsabile e l’assicuratore, in nessuna delle quali gli è dato trattenere insieme indennizzo e risarcimento per il medesimo danno.
Il secondo errore è consistito nel ritenere che la clausola di rinuncia alla surrogazione legittimasse il cumulo. La rinuncia, osserva la Corte, è un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito che l’assicuratore acquisisce ipso facto con il pagamento dell’indennizzo (art. 1916 c.c.); la rinuncia a un credito ne comporta l’estinzione (art. 1236 c.c.), non la sua retrocessione al dante causa. L’assicuratore che rinuncia libera preventivamente il terzo responsabile, ma non fa risorgere in capo all’assicurato il credito risarcitorio. Né la rinuncia trasforma il contratto indennitario in contratto previdenziale assimilabile all’assicurazione sulla vita, ché altrimenti si estenderebbe all’infortunio non mortale una regola dettata per un “evento attinente alla vita umana” ai sensi dell’art. 1882 c.c., in contrasto con i principi delle Sezioni Unite sulla natura dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali. Su queste basi la Corte ha enunciato tre principi di diritto, confermando il divieto di cumulo, qualificando la rinuncia alla surrogazione come negozio abdicativo che non fa risorgere il credito dell’assicurato, e precisando che il solo titolo esecutivo nei confronti del responsabile, finché non risulti eseguito, non impedisce la domanda di indennizzo. La Corte, peraltro, non ha chiuso la partita. Al § 2.8.2, dopo aver rilevato che la clausola n. 11 di polizza copriva l’invalidità permanente intesa come «diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro» e che la sentenza del Tribunale di Parma n. 1272/2012 aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, ha rimesso al giudice di rinvio il compito di interpretare la polizza e di «stabilire quale tipo di pregiudizio sia stato da essa coperto». È un dettaglio che, come si vedrà, non pare affatto tale.
La questione centrale che entrambe le pronunce sollevano è duplice, ovverosia se la polizza infortuni debba essere integralmente assoggettata al principio indennitario, come le assicurazioni sui beni materiali e, questione dirimente, che cosa esattamente essa assicuri (Santoro C., nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2017, n. 15537, in Danno e responsabilità, 6/2017, p. 710 ss.).
Gli aspetti giurisprudenziali
La questione concerne un tema su cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono più volte tornate. Nel 2002 (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119) esse stabilirono una disciplina “mista” per la polizza infortuni, riconducendola al ramo danni per gli infortuni non mortali e al ramo vita per quelli mortali, con conseguente applicazione nel primo caso del principio indennitario, rilevando che l’infortunio fosse un evento cagionante un danno valutabile all’assicurato (un danno patrimoniale, da perdita della capacità lavorativa, o uno non patrimoniale, nel caso del danno biologico).
Nel 2018, con quattro coeve sentenze (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564–12567), concernenti rispettivamente il cumulo tra pensione di reversibilità e risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, tra risarcimento del danno da perdita di un velivolo per responsabilità di terzi e assicurazione sul medesimo, tra rendita INAIL e risarcimento di un danno patrimoniale e, infine, tra risarcimento delle spese di assistenza futura e indennità di accompagnamento, le Sezioni Unite hanno stabilito un principio di fondo, id est che il principio indennitario non si applica ad ogni ristoro economico, ma solo a quelli che condividono con il risarcimento la medesima funzione compensativa del medesimo pregiudizio. Si è così mantenuto il principio per cui l’obbligo di risarcimento deve solo reintegrare il danneggiato nella situazione anteriore all’evento, senza porlo in una posizione migliore (cioè arricchendolo), ed evitando che l’assicurato speculi sul sinistro oltre il valore del danno, snaturando la funzione della polizza.
La stessa ordinanza n. 3429/2025, del resto, aveva già distribuito gli oneri in modo coerente con questa impostazione: all’assicurato la prova dell’infortunio e delle sue conseguenze, all’assicuratore la prova, quale fatto impeditivo, che per il medesimo fatto dannoso l’assicurato abbia già percepito un risarcimento. Ma se il fatto impeditivo è il ristoro del medesimo danno, la relativa prova non può esaurirsi nell’esibizione di una quietanza; l’assicuratore dovrà dimostrare che quanto percepito dal terzo ristorava proprio il pregiudizio dedotto in polizza, il che significa allegare e provare l’omogeneità delle poste. Una prova, ancora una volta, dal contenuto intrinsecamente medico-legale, che nella prassi liquidativa e giudiziaria viene invece sistematicamente surrogata dal semplice confronto aritmetico tra due somme.
Questo principio è affermato anche da un pronunciamento del 2014 (Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233.), secondo cui la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell’indennizzo assicurativo esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano; se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile. Il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sez. X civ. (G.I. D. Spera), sent. 11 aprile 2023, n. 2894) si è posto in contrasto con questa impostazione, sostenendo la necessità di inquadrare la polizza infortuni in termini unitari e di attribuirle una natura prevalentemente “previdenziale”, simile a una copertura del rischio vita, escludendo l’applicazione del principio indennitario, ed ha evidenziato che il principio indennitario meglio si applicherebbe ai danni a cose (Hazan M., «Tra il dire e il fare»: la polizza infortuni tra il principio indennitario e la sua natura di contratto socialmente tipico, in Assicurazioni, fasc. 3/2023, p. 479.), ove è possibile una stima reale del valore delle medesime, mentre la integrale messa in pristino di una persona è impossibile (Santoro C., op. cit.).
Quanto deciso lascia perplessità in ambito medico legale, come altri pronunciamenti che riguardano aspetti fondamentali del danno alla persona e la sua valutazione: ad es. i barème da adottare nella stima del danno alla persona (Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2021, n. 11724.), la valutazione dello stato anteriore (Cass. Civ., Sez. III, ord. 28 giugno 2023, n. 18842.), gli oneri probatori in tema di infezioni nosocomiali (Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6386)..
L’oggetto della tutela in polizza infortuni
Il mondo della tutela privata degli infortuni ha conosciuto una fioritura di polizze con le condizioni più differenti fra loro, al punto che ogni analisi generalizzante è resa ardua dalla varietà delle forme contrattuali. Le pronunce in commento offrono, sul punto, indicazioni disuguali. La n. 3429/2025 si limita al riferimento alla tabella allegata al Testo Unico del 1965; l’ordinanza del 2026, invece, riporta la clausola n. 11 delle condizioni generali, che copriva l’invalidità permanente «da valutarsi avendo riguardo alla diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro», ma, coerentemente con i limiti del giudizio di legittimità, ne rimette l’interpretazione al giudice di rinvio, cui spetterà «stabilire quale tipo di pregiudizio sia stato da essa coperto».
Solitamente, la tutela della polizza infortuni, in merito all’inabilità temporanea, è riferita alla incapacità, totale o parziale, «ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate». Tale definizione è completamente differente dal concetto di danno temporaneo in ambito di risarcimento del danno biologico, facendo riferimento alla specifica attività lavorativa del soggetto assicurato e del lavoro effettivamente svolto e dichiarato al momento della stipula, con cui l’assicurato ottiene il proprio reddito, che rientra perciò tra gli aspetti patrimoniali del danno.
L’altra tutela base della polizza infortuni è l’invalidità permanente, stimata seguendo i valori tabellati in polizza, ovvero interpretando in via analogica, ovvero ancora considerando la complessiva diminuzione della capacità allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione del soggetto assicurato. Anche in questo caso, dunque, la tutela è riferita agli aspetti patrimoniali del danno.
Appare quindi una contraddizione tra quanto statuito in polizza come oggetto di valutazione e l’affermazione che si tratti della stima del danno alla salute. Nel primo caso, oggetto di valutazione sono gli aspetti patrimoniali, ovvero la capacità lavorativa allo svolgimento di un qualsiasi lavoro per gli esiti permanenti e la (in)capacità, totale o parziale, ad attendere alle attività professionali dichiarate per quanto riguarda gli esiti temporanei. In ambito di danno alla salute, la valutazione è sempre riferita al danno biologico, temporaneo o permanente, con utilizzo di un’unica definizione e dunque danno non patrimoniale. Diverso, dunque, il “metro” e diverso l’oggetto di tutela; il primo afferente al danno patrimoniale, il secondo al danno non patrimoniale. Su quali basi, allora, possa affermarsi che il contratto assicurativo copra il rischio di danno alla salute è questione che le pronunce non affrontano e che, a rigore, andrebbe risolta caso per caso, polizza alla mano. Diversa questione riguarda il danno emergente dovuto ad esempio al rimborso per le spese sanitarie che, se previsto in garanzia, non può essere oggetto di duplice rimborso, in quanto costituisce una posta omogenea di danno e, dunque, è soggetto al principio indennitario.
È anche noto che la tabella del danno biologico di cui al d. lgs. 38/2000 non ha cancellato la tabella delle menomazioni relative al T.U. del 1965, ma vi si è sostituita nella valutazione delle menomazioni conseguenti ad infortuni successivi alla sua entrata in vigore. Per questo motivo, non si può immaginare che le sentenze facciano riferimento alla tabella più recente in quanto aggiornamento di quella del 1965; esse costituiscono tabelle differenti, che affermano di misurare aspetti diversi della persona. Questo aspetto vale ancora di più laddove la posizione riguardi la tabellazione ANIA; anche in questo caso la tutela è relativa alla capacità lavorativa (ultra)generica.
Il riferimento, dunque a due aspetti radicalmente differenti, ancorché evanescenti da un punto di vista medico legale, quali la capacità lavorativa ed il danno biologico rende non omogenee le poste di danno il che porta, ad un esame medico legale, ad una difficile comprensibilità delle sentenze oggetto di riflessione. Viene anche da dire che se il danno biologico ha presupposti di uguaglianza, la polizza infortuni, viceversa, tutela la differenza interindividuale. Soggetti diversi possono stimare diversamente la propria capacità lavorativa generica e dunque, mediante il patto con l’assicuratore, porvi una differente e maggiore tutela.
La relatività tabellare della posta assicurata
A ben guardare, peraltro, non pare nemmeno esatto affermare che la polizza tuteli la capacità lavorativa generica intesa come un concetto unitario, dato che il principio contrattuale che governa la valutazione è la tabella che, all'atto della stipula del contratto, le parti scelgono di adottare come, ad esempio, la tabella INAIL allegata al Testo Unico del 1965, la tabella ANIA, la tabella in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, ovvero quanto predisposto dalla singola impresa. Ciascuna tabella propone, a parità di menomazione, valori differenti e ne discende che la medesima menomazione sia valutata differentemente a seconda del riferimento pattuito. Dunque, l'oggetto della garanzia non è una grandezza “naturale” ma “convenzionale” stabilita dal contratto. Se la posta assicurata fosse davvero quella capacità lavorativa generica che si vorrebbe sovrapponibile al danno risarcito dal terzo, i valori convergerebbero, indipendentemente dalla tabella adottata; la divergenza sistematica degli stessi rivela invece che ogni polizza misura un pregiudizio definito dal patto e incommensurabile per costruzione, tanto con il danno biologico liquidato dal giudice quanto con la posta di qualunque altra polizza. L'accertamento del «medesimo pregiudizio», che la stessa ordinanza del 2026 esige in concreto, sembra, quindi, destinato a fallire nella generalità dei casi, prima ancora che sul piano funzionale, sul piano della misura, non essendo possibile stabilire se il risarcimento e l’indennizzo coprano lo stesso danno quando i due “metri” non misurano la medesima cosa.
Ancora. Il principio che presiede al risarcimento del danno biologico permanente in ambito di responsabilità civile è che la tutela riguarda un bene, la salute, il cui ristoro deve necessariamente fondarsi, sia pure in via convenzionale, su un equivalente economico uguale per tutti i cittadini, come da ultimo ribadito dall’introduzione, nel 2025, della Tabella Unica Nazionale (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in attuazione dell’art. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La norma, colmando un ritardo attuativo protrattosi per quasi un ventennio, ha fissato i criteri economici in forza dei quali, per lesioni di non lieve entità (per le lesioni di lieve entità lo stesso principio era già stato affermato per legge nel 2003) nei casi specifici della r.c.a. e della r.c. sanitaria, ogni persona di pari età riceve, a titolo di danno biologico permanente, un’identica compensazione. Quanto accade nella polizza infortuni è ben diverso; ivi ciascun contraente stabilisce, in base alle proprie esigenze e ai propri desiderata, il capitale assicurato, sicché, a parità di percentuale di invalidità riconosciuta, gli indennizzi saranno economicamente diversi. Alla divergenza dei metri percentuali si aggiunge così la divergenza del metro monetario per cui, anche quando entrambe le prestazioni si risolvono in denaro, la somma dovuta dal responsabile e quella dovuta dall’assicuratore muovono da logiche opposte, una egualitaria, l’altra negoziale, e riesce davvero arduo ravvisare una identità di poste tra il danno da risarcire civilisticamente e l’analogo danno da indennizzare in polizza che il divieto di cumulo presuppone.
Il rilievo si fa ancora più stringente per quei contratti che stabiliscono la supervalutazione di determinati distretti anatomici, quasi a simulare, all'interno di una copertura formalmente generica, una tutela della capacità lavorativa specifica ovvero per il danno estetico, di per sé non incidente sulla capacità lavorativa ultragenerica; eppure, oggetto di tutela in numerosi contratti.
Tali clausole rendono esplicito ciò che la “relatività tabellare” già lasciava presagire, ovvero che con la polizza infortuni l'assicurato non acquista una “copia privata” di un valore universale, ma una misura personalizzata ritagliata sulla sua persona e l’assunzione del rischio è pagata con un premio a ciò commisurato. Nulla di simile esiste nel risarcimento del danno alla persona, egualitario per vocazione e fondato su barème (che dovrebbero essere) uniformi, i quali per definizione ignorano la professione della vittima nella stima del danno biologico e ogni pattuita deformazione dei valori di distretto. Ne discende una conseguenza che il confronto puramente aritmetico tra due somme occulta; detrarre dall'indennizzo, calcolato su una metrica negoziata e maggiorata, il risarcimento liquidato su tabelle egualitarie significherebbe togliere all'assicurato una porzione di copertura che non ha, né potrebbe avere, equivalente alcuno nell'obbligazione del responsabile e sulla quale, pertanto, il principio indennitario non sembra avere titolo per operare. Anche per questa via si conferma che l'interpretazione della polizza, rimessa dalla Corte al giudice di rinvio, non è un adempimento accessorio ma è l'unico luogo in cui la questione del cumulo può essere davvero decisa.
L’eterogeneità delle poste
Quanto fin qui esposto consente di mettere a fuoco il punto su cui l’intero orientamento, per quanto coerente, apparirebbe ben più fragile in ambito medico-legale. Entrambe le ordinanze basano il divieto di cumulo su un presupposto enunciato con nettezza, del quale la seconda esige l’accertamento nel caso concreto ma resta il problema della verifica del criterio con cui identificare l’identità della posta ristorata. Il divieto opera, testualmente, “per il medesimo fatto e per il medesimo danno” e la compensatio, nella lettura delle Sezioni Unite, presuppone “la medesima funzione compensativa del medesimo pregiudizio”. Su questo “medesimo”, in ambito di indennizzo e di danno alla persona, occorre fermarsi.
Per quanto si è detto, indennizzo e risarcimento, nell’infortunio, sono, di regola, e non per eccezione, poste eterogenee, che condividono il destino di essere liquidate con l’unica moneta di cui l’ordinamento disponga. Il dubbio è se non sia la fungibilità del denaro a generare l’illusione dell’omogeneità; il denaro non li rende la medesima posta, non più di quanto un bene e una sanzione diventino la stessa cosa per il fatto di saldarsi con lo stesso mezzo. Laddove le due poste non coincidono (cosa che per la persona sembra una regola) non vi sarebbe alcun cumulo vietato dal principio indennitario, perché manca il medesimo pregiudizio che ne è il presupposto, con la conseguenza che il cumulo sarebbe ammissibile finanche all’interno della costruzione del Supremo Collegio e il limite indennitario opererebbe solo sino alla concorrenza dell’eventuale sovrapposizione delle poste autenticamente omogenee, come il rimborso delle spese sanitarie.
Che il problema esista, del resto, lo riconosce la stessa ordinanza del 2026 nel punto forse più significativo della motivazione quando rimprovera alla Corte d’appello di Bologna di non avere accertato «se il risarcimento fosse stato effettivamente incassato, né se il risarcimento incassato coprisse il medesimo pregiudizio oggetto della copertura assicurativa». L’omogeneità delle poste, dunque, non sarebbe presunta ma sarebbe un fatto impeditivo da provare in concreto. Sennonché, enunciato il requisito, la Corte non indica, trattandosi di giudizio di legittimità, il metodo per accertarlo. Tale compito è necessariamente medico-legale, poiché stabilire se la «diminuzione della capacità allo svolgimento di un qualsiasi lavoro» coperta da una polizza e il danno biologico liquidato da un giudice siano il medesimo pregiudizio non si può compiere confrontando due importi in calce a due documenti ma richiede la scomposizione analitica delle poste, che è un lavoro di transcodificazione che, a sua volta, è lo statuto epistemologico della medicina legale.
Ricorrendo a un esempio, laddove un muro sia abbattuto da un terzo ed un frate, per carità, lo ricostruisce, il danno si annulla ed ogni pretesa risarcitoria diviene indebita. L’esempio è ineccepibile laddove si tratti di una cosa, poiché il muro torna ad assolvere la medesima funzione e pretendere anche il risarcimento dal responsabile significherebbe che il percipiente uscirebbe arricchito dall’evento dannoso. Tuttavia, il caso deciso nel 2026 sembra offrire la controprova. La clausola di polizza copriva l’invalidità permanente «da valutarsi avendo riguardo alla diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro», che è una posta patrimoniale. La sentenza del Tribunale di Parma n. 1272/2012, resa nel giudizio contro l’aggressore e la AUSL, aveva per contro rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, sicché il cospicuo risarcimento ottenuto dalla vittima atteneva a poste non patrimoniali. Se la verifica conseguente all’ordinanza confermasse il quadro, l’esito sarebbe significativo poiché l’indennizzo risulterebbe dovuto per intero per difetto del presupposto indennitario, mancando a monte quel «medesimo pregiudizio» che è la condizione del divieto di cumulo. Non sembra quindi un caso che la Corte abbia rimesso al giudice di rinvio proprio il compito di «stabilire quale tipo di pregiudizio sia stato coperto» dalla polizza che pare, nella prospettiva qui proposta, il cuore della questione.
Ad uno sguardo medico-legale quando il muro diventa un corpo la costruzione si incrina, dato che l’integrità psicofisica non è una cosa e, nella persona il ritorno allo stato antecedente è impossibile, perché l’organismo leso raggiunge una stabilizzazione che lascia dei postumi. Immaginare che una somma di denaro cancelli la menomazione è un’illusione, poiché non si potrà mai riportare quella persona nelle condizioni per cui la menomazione, sommata alla moneta, rimetta la persona nelle medesime condizioni antecedenti sul duplice versante della capacità lavorativa generica e sul piano della salute. Il distretto coinvolto resterà per sempre menomato e il denaro ricevuto costituirà una forma di consolazione che consentirà alla persona di essere aiutata a svolgere le medesime funzioni, ovvero a compensare parzialmente la perdita della capacità lavorativa residua. In altri termini, percepito il risarcimento e l’indennizzo, la salute dell’infortunato o la sua capacità lavorativa generica resteranno comunque menomati. Peraltro, la natura di indennizzo della polizza, con le note limitazioni contrattuali, arriverà sino a un certo punto, lasciando la persona, per quanto non coperto, sola a superarle con le proprie risorse menomate. Nulla è stato riportato allo stato quo ante e l’unica cosa che è successa è stato un passaggio di denaro. La premessa su cui l’intero edificio riposa, ossia che il danno sia stato eliminato, e che quindi l’indennizzo arricchirebbe il danneggiato, sembrerebbe dunque difettosa con il permanere di una menomazione che il denaro non potrà mai cancellare.
Laddove l’assicuratore, anziché corrispondere una somma, erogasse prestazioni in forma specifica, quali la riabilitazione vita natural durante, la protesi, gli interventi ricostruttivi, l’assistenza personale necessaria all’infortunato non autosufficiente, emergerebbe il punto critico della costruzione della Corte di Cassazione. Polizze siffatte già esistono, e il mercato, con la diffusione delle coperture long term care e delle garanzie di assistenza sanitaria direttamente prestate, è destinato a moltiplicarle. Quindi, laddove si riproponesse la domanda in questa cornice, è da chiedersi se sia possibile davvero negare una prestazione fisioterapica all’infortunato, in nome del principio indennitario, perché il danno è già stato ristorato
La risposta affermativa risulta insostenibile e ciò conduce all’emergere del problema ovvero che l’argomento sembra reggere fintanto che entrambe le prestazioni siano denaro, giacché è la fungibilità della moneta a creare l’illusione che si stia ristorando due volte la medesima cosa. Sottratto il caso in cui tutti paghino in contanti, l’identità delle poste sembra evaporare ed il denaro del responsabile compensa la perdita in astratto, le prestazioni dell’assicuratore aggrediscono il vissuto concreto della menomazione e quanto possibile per ridurne le conseguenze al meglio possibile dalla scienza medica. Non vi sarà dunque alcuna duplicazione né lucro ma vi sarà una persona menomata per sempre che riceverà, da due fonti diverse e in diverse forme, le sole forme di sollievo possibili, vale a dire un prezzo per ciò che ha perduto e un aiuto per come dovrà conviverci.
Il principio indennitario, in fondo, è una regola concepita per le cose, siano esse muri, navi o merci, dove “evitare il lucro” ha un senso preciso, perché il danno è un vuoto patrimoniale che il denaro colma per davvero; trasferirlo alla persona, ove il denaro non colma vuoto alcuno e vale al più come surrogato convenzionale, significa adoperare uno strumento fuori dal proprio habitat, scambiando l’omogeneità della moneta per l’omogeneità del danno.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte, ovvero nessun indennizzo «fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno», contiene già, nella seconda locuzione, la clausola d’ingresso della valutazione medico-legale. Paiono discendere quindi conseguenze operative precise per il giudizio di merito. Non sarà possibile limitarsi alla stima dei postumi, ma si dovrà individuare, attraverso l’analisi delle condizioni di polizza, quale pregiudizio la garanzia copra (capacità lavorativa specifica, generica o ultragenerica, danno biologico, spese sanitarie); scomporre analiticamente le poste effettivamente ristorate dal responsabile, quali risultano dal titolo (danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, danno patrimoniale da lucro cessante, danno emergente); misurare, infine, l’area di effettiva sovrapposizione tra le prime e le seconde, sola area entro cui il limite indennitario può legittimamente operare. Tale sembrerebbe un programma di lavoro in grado di restituire alla consulenza medico-legale il ruolo, non ancillare, di condizione di applicabilità della regola giuridica.
Conclusioni
L’approccio netto del Supremo Collegio lascia quindi aperta la questione dell’oggetto della tutela contrattualmente prevista, che di ogni giudizio in materia dovrebbe costituire il punto di partenza. La sua applicazione pratica, declinata nelle garanzie di polizza, richiederebbe distinzioni e precisazioni che né l’ordinanza del 2025 né del 2026 forniscono. Sul piano civilistico l’architettura è ineccepibile; tuttavia, nessuno degli approdi sfiora la questione preliminare e dirimente in ambito medico-legale, ossia se le poste che si vorrebbero non cumulabili siano mai state, davvero, le medesime. La risposta, per il danno alla persona, è negativa nella grande maggioranza dei casi.
Vi è da chiedersi se la Corte di rinvio, il diritto vivente più in generale, le associazioni scientifiche medico legali e il consorzio civile sapranno effettuare una riflessione, differenziando danno patrimoniale e non patrimoniale, o se invece si valuterà esclusivamente all’esito della trasformazione in denaro, sottraendo una quantità all’altra e, ci si chiede, quale sorte attenda la costruzione dell’Estensore il giorno in cui una Compagnia corrisponderà prestazioni specifiche anziché direttamente “in denaro”. Forse, quel giorno l’equivoco verrà alla luce da sé e forse l’attuale riflessione dovrà modificarsi.
Motivo di rammarico, quantomeno per chi scrive, è la constatazione che, pur avendo la medicina legale, attraverso i suoi molteplici organismi societari ed associativi, offerto contributi di natura dottrinaria, sembra poi essere mancato un reale momento di confronto. È così venuto meno l'apporto della scienza e di quanti dedicano la propria attività professionale a valutazioni che si collocano quale ponte tra la realtà biologica e la sua transcodificazione a beneficio della Giustizia e del mondo giuridico-economico.
Sarà da vedere se tale confronto in futuro sarà possibile, ovvero se andrà progressivamente accentuandosi, in una pluralità di ambiti, un apparente scollamento tra la realtà fattuale e quella giuridica. Il fenomeno, evidentemente, non si esaurisce nello specifico settore qui considerato, ma investe una molteplicità di situazioni nelle quali il legislatore e chi è chiamato ad applicare il diritto con la forza cogente delle proprie decisioni, paiono divergere in misura sempre maggiore dalla medicina legale.
L'auspicio, per il futuro, è che, così come il diritto e la medicina legale hanno saputo confrontarsi in passato, ad esempio in occasione dell'elaborazione del concetto di danno biologico e della sua trasposizione giuridica, si possa nuovamente pervenire a un autentico confronto.
A ben vedere, la prospettiva qui proposta non chiede alla giurisprudenza di abbandonare il principio indennitario ma di applicarlo fino in fondo; esso vieta il cumulo di due ristori del medesimo danno, non la coesistenza di ristori diversi per pregiudizi diversi. Il compito di distinguere gli uni dagli altri, ossia di dire, caso per caso, che cosa la polizza copriva e che cosa il responsabile ha davvero ristorato, non pare però appartenere al diritto delle obbligazioni quanto alla medicina legale ed il riconoscimento di ciò sarebbe un valido presupposto per proseguire verso la strada di una sistematizzazione di questo argomento.
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