Sopravvenuto decesso della vittima e ripetibilità della somma offerta dalla compagnia assicurativa

28 Luglio 2026

La Suprema Corte si pronuncia su una fattispecie rilevante nelle sue implicazioni giuridiche sostanziali e processuali: il sopravvenuto decesso della vittima dell’illecito incide sulla liquidazione del danno biologico preventivamente corrisposto in maggior somma alla danneggiata, ex art. 148, commi 7 e 8, d.lgs. n. 209 del 2005 (poi rivendicato dai congiunti iure successionis)?

In particolare, l’importo va ridotto tenendo conto del periodo della durata della vita effettiva successiva all’evento lesivo? E la domanda riconvenzionale di restituzione della somma corrisposta in eccesso può essere proposta nel corso del giudizio risarcitorio?

A seguito di un sinistro stradale, la vittima riporta lesioni gravissime (con coma neuro-vegetativo) e decede nel corso del giudizio risarcitorio.

La Compagnia assicurativa aveva versato circa un milione di euro alla vittima primaria, i cui eredi si erano costituiti nel corso del giudizio.

La Compagnia assicuratrice, in forza del sopravvenuto decesso della vittima dell’illecito, riteneva che tale evento incidesse sulla liquidazione del danno biologico (poi rivendicato dai suoi congiunti iure successionis), da ridursi tenendo conto del periodo della durata della vita effettiva successiva all’evento lesivo. Quindi, formulò domanda riconvenzionale di restituzione della somma corrisposta in eccesso.

Per il tribunale era sorto un diritto restitutorio in capo alla compagnia assicurativa, la quale aveva corrisposto alla danneggiata, ex art. 148, comma 7 e 8 d.lgs. 209/2005  una maggior somma.

L’appello veniva rigettato.

La Cassazione affronta la duplice questione:

  • se la domanda riconvenzionale proposta dalla compagnia assicurativa sia ammissibile;
  • se il pagamento della somma offerta ai sensi dell’art. 148, comma 7 e 8 d.lgs. 209/2005, sia ripetibile.

L’impostazione logica impone:

  • di stabilire se sussista il diritto restitutorio, il che pone, da un lato, il problema della ripetibilità delle somme e, dall’altro, la questione della correttezza o meno della liquidazione del danno in un importo inferiore;
  • di stabilire se la domanda restitutoria di una somma ricevuta a titolo di acconto del maggior danno richiesto, possa essere ammissibilmente formulata dal solvens nello stesso giudizio in cui egli è stato convenuto per il risarcimento, allorché, sulla base di fatti sopravvenuti, la somma da lui corrisposta risulti superiore a quella successivamente liquidata in sentenza.

Ai sensi dell’art. 148, comma 7 e 8 cod.ass., è previsto, in capo all’impresa di assicurazione, in alternativa all’obbligo di proporre al danneggiato una congrua e motivata offerta risarcitoria, quello di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare l’offerta.

Allora si pone la questione della irrevocabilità dell’offerta ex art. 148 cod. ass. e della irripetibilità della somma corrisposta ai sensi di tale disposizione.

L’art. 148 cod. ass. non attribuisce all’offerta dell’impresa di assicurazione il valore di riconoscimento di debito (né quello di confessione), né configura la stessa come vincolante, in danno dell’assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l’offerta in sede stragiudiziale. Non si verifica alcuna astrazione processuale, né alcuna inversione dell’onere della prova.

Consegue che, se il pagamento della somma offerta, e non accettata, ha ad oggetto un importo inferiore a quello successivamente liquidato a titolo di risarcimento, il pagamento assume la natura di acconto da imputare nella liquidazione definitiva del danno secondo i criteri contabili applicabili a quest’ultimo.

Se, invece, l’importo corrisposto in ragione dell’offerta non accettata supera l’ammontare del danno, come successivamente liquidato dal giudice, sorge in capo all’assicuratore un diritto alla restituzione della somma eccedente che può essere azionato anche nello stesso giudizio risarcitorio instaurato contro l’assicuratore, mediante la proposizione di tempestiva domanda riconvenzionale.

Nel caso in esame, la circostanza che il pagamento avesse avuto ad oggetto una somma non accettata dalla danneggiata, che aveva introdotto il giudizio risarcitorio, formulando una pretesa maggiore, ne escludeva la dedotta irripetibilità, con conseguente legittimazione della Assicurazione ad esercitare l’azione restitutoria mediante proposizione di apposita domanda riconvenzionale.

Resta da vedere se tale azione restitutoria possa essere ritualmente esercitata mediante la domanda riconvenzionale in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), oppure se, essendo maturata la preclusione di cui all’art.167, comma 2, c.p.c., l’impresa assicurativa sia ormai decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e sia dunque onerata di esercitare il proprio diritto restitutorio in un successivo giudizio.

La connessione per riconvenzione presuppone la dipendenza della domanda proposta dal convenuto dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (arg. ex art. 36 c.p.c.).

Nella fattispecie in esame, la causa petendi in fatto della domanda riconvenzionale era costituita dal sopravvenuto decesso della vittima dell’illecito che incideva, ridimensionando la liquidazione del risarcimento del danno biologico, da corrispondersi agli eredi iure successionis e da computarsi in base ai criteri di determinazione del danno temporaneo, anziché di quelli previsti per il danno permanente.

La circostanza che tale evento si fosse verificato successivamente alla scadenza del termine per la costituzione della convenuta e che quest’ultima avesse proposto la domanda riconvenzionale nel primo atto successivo all’acquisizione della notizia di esso, ne esclude la tardività e la conseguente inammissibilità.

Da un lato, infatti, la sopravvenienza del fatto costitutivo della domanda riconvenzionale esclude che la prima fosse in precedenza proponibile; dall’altro lato, l’applicazione del generale principio di economia processuale esclude che, ai fini della sua proposizione, la compagnia assicurativa fosse tenuta ad attendere la fine del giudizio risarcitorio e ad incardinare un successivo, separato giudizio restitutorio.

Nei giudizi risarcitori, il verificarsi di fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni assertive, ove produttivi di danni ulteriori, legittima la modifica dell’originaria domanda proposta dall’attore, sicché deve escludersi che, al contrario, restino irrilevanti i fatti sopravvenuti che possono fondare, da parte del convenuto, la sollevazione di eccezioni o la formulazione di domande riconvenzionali non proponibili in precedenza.

In termini generali, il principio di ordine pubblico dell’economia processuale va coordinato con quello, avente non minore rilevanza pubblicistica, oltre che integrativo di un diritto processuale fondamentale, che impone il rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive.

Viceversa, deve escludersi la possibilità di proporre, nel medesimo giudizio della domanda principale risarcitoria, domande riconvenzionali restitutorie allorché l’evento costitutivo della causa petendi in fatto si sia verificato in una fase processuale che non consentirebbe all’attore di formulare, in relazione ad esse, le proprie difese, eventualmente comprensive delle eccezioni che ne sono conseguenza.

Pertanto, la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza tra quanto corrisposto ex art. 148 cod. ass. e quanto liquidato dal giudice, proposta dalla Assicurazione con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (vigente ratione temporis), era, oltreché fondata nel merito, pienamente ammissibile nell’ambito del giudizio risarcitorio introdotto dall’accipiens.

Fonte: Diritto e Giustizia

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