Pensione di reversibilità e matrimoni omosessuali celebrati all’estero: la corte costituzionale riconosce il diritto del partner superstite
23 Luglio 2026
Massima È costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all'estero, in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016. Il caso La vicenda trae origine dal ricorso promosso dal partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio nello Stato di New York nel novembre 2013. I due uomini convivevano stabilmente da molti anni e avevano realizzato un progetto genitoriale culminato nella nascita, negli Stati Uniti, di un figlio mediante procreazione medicalmente assistita. Alla nascita, l'atto era stato trascritto in Italia con il riconoscimento della sola paternità biologica, secondo l'orientamento allora vigente. L'8 ottobre 2015 uno dei due coniugi decedeva, quando l'ordinamento italiano non prevedeva ancora alcuna forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 76/2016 il matrimonio celebrato a New York veniva trascritto come unione civile e successivamente veniva riconosciuta anche la genitorialità dell'altro padre mediante trascrizione della decisione statunitense. Nel frattempo, tuttavia, il partner superstite e il figlio avevano richiesto all'INPS la pensione indiretta ai superstiti ma la domanda veniva rigettata sulla base del fatto che, al momento del decesso, il richiedente non rivestiva la qualità di coniuge, né poteva essere assimilato ad altro soggetto legittimato dalla normativa vigente. La vicenda processuale giungeva, infine, all'esame delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, ritenendo preclusa un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, sollevavano questione di legittimità costituzionale della disposizione. La questione La questione sottoposta alla Corte costituzionale non riguarda la possibilità di estendere in via generale alle coppie omosessuali il regime giuridico previsto per il matrimonio, né implica una valutazione sulla retroattività della legge n. 76/2016. Il problema consiste, piuttosto, nello stabilire se la disciplina della pensione ai superstiti, nella parte in cui limita il beneficio al coniuge, possa continuare a trovare applicazione anche in una fattispecie nella quale il partner superstite non ha potuto acquisire tale status esclusivamente perché, al momento del decesso dell'altro componente della coppia, l'ordinamento italiano non prevedeva alcuna forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. La Corte è quindi chiamata a verificare se il permanere di tale esclusione sia ancora coerente con il principio di ragionevolezza, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta successivamente, ovvero se determini una disparità di trattamento ormai priva di una giustificazione costituzionalmente apprezzabile. Le soluzioni giuridiche Il controllo di ragionevolezza della disciplina La Corte affronta la questione muovendo da un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza: il matrimonio e l'unione tra persone dello stesso sesso non costituiscono, in via generale, situazioni omogenee e, pertanto, non esiste un obbligo costituzionale di piena equiparazione tra i due istituti. Come già affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 e ribadito dalle più recenti pronunce nn. 66 e 148 del 2024, il diverso trattamento legislativo non è, di per sé, incompatibile con il principio di uguaglianza. Ciò non esclude, tuttavia, che possano configurarsi specifiche "ipotesi particolari" nelle quali la disciplina legislativa, pur originariamente legittima, diventi irragionevole in relazione alle concrete circostanze del caso. È proprio questa la prospettiva nella quale si colloca la decisione in commento. La Corte valorizza, infatti, la peculiare combinazione di due elementi: da un lato, il matrimonio era stato validamente celebrato all'estero quando l'ordinamento italiano non consentiva alcuna forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso; dall'altro, il decesso del partner assicurato era intervenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, impedendo definitivamente alla coppia di beneficiare degli effetti che oggi l'ordinamento riconosce a tali rapporti. In tale contesto assume particolare rilievo il richiamo alla giurisprudenza sull'anacronismo legislativo, secondo la quale una disciplina originariamente coerente con il sistema può perdere, a seguito dell'evoluzione dell'ordinamento, la propria giustificazione razionale. La declaratoria di illegittimità costituzionale non deriva, pertanto, dall'esigenza di equiparare il matrimonio all'unione civile, ma dalla constatazione che il permanere dell'esclusione del partner superstite costituisce, nell'attuale quadro normativo, una disparità di trattamento non più ragionevole. La tutela della solidarietà familiare Individuata l'irragionevolezza della disciplina, la Corte fonda la propria decisione sulla funzione della pensione ai superstiti, qualificandola come espressione della solidarietà familiare tutelata dagli artt. 2, 36, primo comma e 38 Cost. La pensione di reversibilità, infatti, non assolve esclusivamente a una funzione assistenziale, ma realizza, secondo la stessa espressione utilizzata dalla Consulta, “anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare”, assicurando continuità alla protezione economica che il lavoratore garantiva ai propri familiari durante la vita. Proprio perché la finalità dell'istituto consiste nella prosecuzione di tale solidarietà, la Corte ritiene che essa non possa essere negata in una fattispecie nella quale il mancato riconoscimento del rapporto non è riconducibile a una scelta della coppia, bensì all'impossibilità giuridica, allora esistente, di ottenere qualsiasi forma di tutela da parte dell'ordinamento. La portata della decisione La pronuncia non attribuisce efficacia retroattiva alla legge n. 76/2016 né introduce una generale parificazione tra matrimonio e unione civile. La Corte interviene esclusivamente sulla disciplina della pensione di reversibilità, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella misura in cui essa continua a produrre effetti discriminatori in una fattispecie del tutto peculiare, caratterizzata dalla successione temporale tra celebrazione del matrimonio all'estero, assenza di riconoscimento giuridico e decesso del partner anteriormente all'entrata in vigore della disciplina sulle unioni civili. In tale prospettiva, la decisione si pone in continuità con il precedente orientamento della Consulta: non amplia in via generale l'ambito soggettivo della tutela previdenziale, ma rimuove una disparità di trattamento che, alla luce dell'attuale evoluzione dell'ordinamento, non risulta più sorretta da una ragionevole giustificazione. Osservazioni La sentenza n. 91 del 2026 rappresenta uno degli approdi più significativi della giurisprudenza costituzionale successiva all'introduzione della legge n. 76 del 2016, non tanto per l'effetto pratico prodotto sulla disciplina della pensione di reversibilità, quanto per il percorso argomentativo seguito dalla Corte. L'aspetto di maggiore interesse della pronuncia risiede, infatti, nell'applicazione del controllo di ragionevolezza a una fattispecie che la stessa Consulta definisce come una "specifica ipotesi particolare". La decisione si pone così in piena continuità con l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 138 del 2010, secondo cui il matrimonio e le unioni tra persone dello stesso sesso non costituiscono, in via generale, situazioni omogenee, ma possono richiedere un trattamento identico quando il diverso regime normativo determini, con riferimento a uno specifico istituto, una disparità di trattamento priva di una ragionevole giustificazione. L'elemento realmente innovativo della pronuncia consiste nell'avere individuato il carattere irragionevole della disciplina non già nell'assenza di un generale riconoscimento delle coppie omosessuali, bensì nella particolare successione temporale degli eventi che ha caratterizzato la vicenda esaminata: la celebrazione del matrimonio all'estero in un momento in cui l'ordinamento italiano non consentiva alcuna forma di riconoscimento e il successivo decesso del partner prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. È proprio questa duplice peculiarità a rendere non più giustificabile il permanere dell'esclusione dalla tutela previdenziale. Particolarmente significativo appare, inoltre, il richiamo della Corte al principio dell'anacronismo legislativo, attraverso il quale la Consulta ribadisce che una disciplina originariamente coerente con il sistema può perdere la propria giustificazione costituzionale a seguito dell'evoluzione dell'ordinamento. La declaratoria di illegittimità non discende, pertanto, da un'applicazione retroattiva della legge Cirinnà, ma dalla constatazione che il mutato quadro normativo rende ormai irragionevole il permanere di una disciplina che continua a produrre effetti discriminatori. La decisione conferma, infine, la funzione della pensione ai superstiti quale espressione della solidarietà familiare, valorizzando il principio secondo cui essa realizza, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà. È proprio questa funzione costituzionale dell'istituto a giustificare la rimozione della disparità di trattamento riscontrata nel caso concreto. La sentenza n. 91 del 2026 costituisce, pertanto, un ulteriore tassello nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela delle coppie dello stesso sesso. Più che ampliare l'ambito soggettivo della pensione di reversibilità, essa conferma come il principio di ragionevolezza rappresenti lo strumento attraverso il quale la Corte adegua la disciplina vigente all'evoluzione dell'ordinamento, eliminando quelle disparità di trattamento che, pur originate in un diverso contesto storico e normativo, non risultano più compatibili con l'attuale sistema di tutela dei diritti fondamentali. |