Adozione: niente risarcimento senza prova della colpa dei genitori
04 Agosto 2026
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una giovane di origini bulgare, adottata da una coppia italiana, che aveva chiesto il risarcimento dei danni lamentando di essere stata vittima di maltrattamenti fisici e psicologici e di una complessiva inadeguatezza educativa dei genitori adottivi. A sostegno della propria pretesa richiamava anche la successiva dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano però respinto la domanda, rilevando come il deterioramento del rapporto familiare e il fallimento dell'esperienza adottiva non costituiscano automaticamente fonte di responsabilità civile. Secondo i giudici di merito mancava infatti la prova di comportamenti sistematicamente abusivi e, soprattutto, dell'elemento soggettivo della colpa richiesto ai fini del risarcimento. Nel corso del giudizio era emerso un unico episodio di violenza tra il padre adottivo e la figlia, conclusosi con una lieve contusione e con il patteggiamento dell'uomo per abuso dei mezzi di correzione. Tale episodio, tuttavia, era stato valutato nel contesto di una situazione familiare fortemente conflittuale e ritenuto un fatto isolato, non sufficiente a dimostrare la sistematicità dei maltrattamenti denunciati. Anche il successivo inserimento della ragazza in comunità era stato interpretato quale esito di un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso, ma non come prova di una condotta colposa dei genitori. La Terza Sezione civile conferma integralmente questa impostazione. La Cassazione osserva che le dichiarazioni dell'adottata sono state esaminate con particolare cautela, tenendo conto del delicato quadro psicologico e relazionale emerso dagli accertamenti. A ciò si aggiungevano le dichiarazioni del fratello biologico, anch'egli adottato dalla stessa coppia, che aveva invece descritto un'esperienza familiare profondamente diversa. Assume inoltre rilievo il fatto che l'approccio educativo, pur particolarmente rigido, fosse stato condiviso e supportato da professionisti specializzati, i quali avevano evidenziato la presenza di significativi disturbi comportamentali della minore. In tale contesto, osserva la Suprema Corte, gli adottanti non avevano ragioni per dubitare delle indicazioni ricevute dagli specialisti. In assenza della prova di comportamenti illeciti sistematici e della colpa dei genitori adottivi, conclude la Cassazione, non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno. La pronuncia ribadisce così che il fallimento del progetto adottivo e la successiva decadenza dalla responsabilità genitoriale non comportano automaticamente responsabilità civile, richiedendosi una rigorosa dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. |