Responsabilità del proprietario dell'animale e dell'affidatario nei sinistri stradali

05 Agosto 2026

La Cassazione n. 2528/2026 chiarisce che la responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c. può concorrere con quella colposa dell'affidatario ex art. 2043 c.c. Nei sinistri stradali è necessario un rigoroso accertamento del nesso causale, mentre la condotta del conducente può integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del proprietario.

Massime

In tema di danni cagionati da animali, la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. opera sul piano oggettivo e può concorrere con quella colposa dell'affidatario, qualora la condotta di quest'ultimo abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno.

In tema di danni cagionati da animali, in caso di incidente derivante dal coinvolgimento di un animale ed un veicolo senza guida di rotaie e un animale, non è sufficiente accertare la mera presenza di quest’ultimo sui luoghi, ma occorre verificare in concreto la dinamica del sinistro per stabilire l’incidenza causale del comportamento dell’animale rispetto alla condotta di guida del conducente del veicolo. Il proprietario dell’animale si libera da responsabilità provando il caso fortuito, o l’elisione del nesso causale, che possono essere integrati anche dalla condotta, pure solo meramente colposa, del conducente del veicolo, laddove questa presenti caratteri tali, da porsi come causa assorbente ed esclusiva dell’evento lesivo. Spetta al giudice di merito valutare se la condotta di guida integri il caso fortuito o detta elisione del nesso causale, idonei a escludere la responsabilità del proprietario dell’animale.

Il caso

Un motociclista urtava un pastore tedesco custodito da un soggetto diverso dal proprietario, decedendo dopo due giorni.

I congiunti della vittima agiscono per il risarcimento contro proprietario e affidatario del cane. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo causa esclusiva del sinistro la condotta del motociclista.

La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, ritenendo il concorso di colpa nella causazione dell’evento del proprietario del cane ex art. 2052 c.c. e dell’affidatario ex art. 2043 c.c.

Gli appellati proponevano ricorso in cassazione che era rigettato sul rilievo della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2052 c.c., con conseguente irrilevanza dell’affidamento, che può concorrere con la responsabilità ex art. 2043 c.c. di terzi soggetti.

La questione

La questione in esame è la seguente: la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. può concorrere con quella colposa dell'affidatario?

La soluzione giuridica

Un punto particolarmente significativo della sentenza in commento è che la Corte di cassazione distingue nettamente il piano della responsabilità oggettiva del proprietario ex art. 2052 c.c. da quello della responsabilità per colpa dell’affidatario ex art. 2043 c.c.

Nella fattispecie, la condotta colposa attribuita al padre del proprietario e affidatario del cane non consiste nel mero fatto di avere avuto il cane in custodia, bensì in una specifica condotta materiale: l’avere liberato il cane dal recinto interno della villa, pur sapendo dell'esistenza di un varco nella recinzione perimetrale esterna, omettendo di prevenire il rischio che l'animale si riversasse sulla pubblica via.

La sentenza ricostruisce tale addebito come una condotta causalmente efficiente perché:

  • a) il cane era inizialmente contenuto in un recinto interno;
  • b) l'affidatario lo aveva lasciato libero all'interno della proprietà;
  • c) era nota l'esistenza di un'apertura nella recinzione esterna; da tale situazione derivava prevedibilmente la fuga dell'animale verso la strada pubblica.

La Cassazione chiarisce che la responsabilità dell'affidatario non deriva dalla qualità soggettiva di affidatario, ma dalla sua condotta negligente concretamente tenuta. Per questo afferma che la responsabilità ex art. 2043 c.c. può concorrere con quella oggettiva del proprietario ex art. 2052 c.c., quando la condotta dell'affidatario abbia avuto un'incidenza causale nella produzione del danno.

Tuttavia, la Corte ha precisato anche che il giudice di merito dovrà nuovamente verificare l'effettiva incidenza causale di tale comportamento, poiché non basta la mera presenza del cane sulla strada: occorre dimostrare che la liberazione dell'animale e la successiva interazione con il motociclo abbiano realmente contribuito alla verificazione del sinistro.

La fattispecie normativa speciale di imputazione della responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., non è costruita sulla nozione di “custodia”, bensì su quella di “utilizzazione”, ovvero – dovrebbe forse dirsi, più precisamente – di “sfruttamento economico o funzionale”: risponde dei danni chi utilizza l’animale per trarne una propria utilità.

Del resto, lo stesso art. 2052 c.c. esclude espressamente che abbia rilievo, ai fini della responsabilità, il fatto che l’utilizzatore dell’animale ne abbia la custodia o meno.

In altri termini, dei danni causati dagli animali risponde, alternativamente, il proprietario, ovvero il soggetto che si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse, non il suo custode, in quanto tale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione per cui «chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso (Cass. n. 10189/2010: in questa decisione è stata esclusa la responsabilità di un militare che aveva subito danni a causa della condotta di un cavallo che montava per servizio e che, quindi, era evidentemente nella sua custodia di fatto; nel medesimo senso si pone la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità del maneggio per i danni causati dai cavalli affidati ai cavalieri che li noleggiano, fondata sul principio per cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi, cui l’animale è affidato e, in tal caso, la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. grava comunque sul soggetto che si serve dell’animale tramite il terzo, e non sul terzo affidatario e, cioè, custode temporaneo dello stesso, Cass. n. 979/2010; Cass. n. 14743/2002).

La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (Cass. n. 9661/2020; Cass. n. 25738/2015).

Il rapporto dal quale deriva la responsabilità dell'altro soggetto indicato dipende da un qualsiasi potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto, anche se quest'ultimo non è quello stesso che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva.

Potere di utilizzazione, quindi, che non nasce solo da uno specifico diritto reale o personale di godimento, ma che può derivare anche da un rapporto di fatto (reso giuridicamente rilevante dall'art. 2052 c.c.) con l'animale, collegato all'utilizzazione, sia pure temporanea, nel proprio interesse.

Osservazioni

L’art. 2052 c.c. individua, come soggetti astrattamente responsabili, esclusivamente il proprietario di un animale o chi se ne serve — per il tempo in cui lo ha in uso —, e non anche il mero custode. Ove il legislatore avesse voluto ricomprendere tra i soggetti responsabili anche il mero custode dell'animale lo avrebbe espressamente indicato, atteso che, nel precedente art. 2051 c.c., nell'individuare il soggetto responsabile del danno provocato da una cosa, stabilisce espressamente che ne è responsabile colui che «(…) ha in custodia (…)» la cosa che ha cagionato il danno. Inoltre, nel citato art. 2052 c.c., il legislatore, nell'individuare come responsabili «(…) il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso (…)» precisa che detti soggetti sono responsabili, non solo se l'animale, al momento dell'evento dannoso, sia «(…) sotto la sua custodia (...)», ma anche se risulta smarrito o fuggito; così lasciando ragionevolmente ritenere che il proprietario di un animale o chi se ne serve sono responsabili dei danni cagionati dal medesimo anche se l'animale non è, al momento del sinistro, sotto la loro custodia.

In altre parole, il legislatore, nel prevedere il titolo di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., fonda, detto titolo, su una mera relazione di «proprietà» o di «uso», intercorrente tra il proprietario di un animale o chi se ne serve e l'animale medesimo; prescindendo, cioè, dalla situazione di effettiva custodia dell'animale — al momento del sinistro — e ritenendo responsabile del danno, in ogni caso, il proprietario ovvero, in alternativa, il soggetto che lo ha in uso.

Secondo l'insegnamento della Suprema corte (Cass. n. 7260/2013), la responsabilità, ex art. 2052 c.c., per danno cagionato da animali si fonda «(…) su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale (…)»; prescindendo, cioè «(…) dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia (…)» dell'animale medesimo (in tal senso, Cass. n. 13848/2020).

Detta interpretazione della citata norma appare ancor più corretta nell'ipotesi in cui l'affidamento dell'animale sia avvenuto per mera cortesia, a titolo gratuito, senza, cioè, che sia intercorso tra il proprietario ed il soggetto a cui di fatto l'animale è stato affidato un vero e proprio contratto di custodia, a titolo oneroso; sicché, nel caso in parola, il custode dell'animale non sembra che possa essere inquadrato nella figura del soggetto che ha «in uso» l'animale medesimo, non traendo alcun vantaggio dall'animale stesso.

Passando a verificare se sussiste la responsabilità dell'evento dannoso, il proprietario dell'animale può andare esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui fornisca la prova del caso fortuito, ossia quando provi l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.

In particolare, poi, secondo l'insegnamento della Suprema corte (Cass. n. 6454/2007), in tema di danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c., il caso fortuito — ossia il fattore esterno, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo — può consistere anche nel fatto del terzo ovvero nel «(…) fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (…)».

Peraltro, è stato inoltre specificato che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2052 c.c. può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso, come dimostrato dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o" contenuta nella norma citata e che il carattere alternativo concerne la responsabilità ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce «che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia» (Cass., n. 9661/2020).

Il carattere alternativo concerne la responsabilità ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce «che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia»; in tal caso non si tratta più di una responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cit., bensì «di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale presuppone l'accertamento del dolo o della colpa e può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit.» (Cass. n. 16023/2010).

In altre parole, il concorso di responsabilità è ben possibile ove i titoli siano diversi.

In conclusione, nell'ipotesi di danno cagionato da animali, è dunque astrattamente possibile ravvisare il concorso di responsabilità ove i titoli della responsabilità stessa siano diversi.

La parte più innovativa della decisione consiste nella ricostruzione sistematica dei rapporti tra l'art. 2052 c.c. e l'art. 2054, comma 1, c.c., che la Corte affronta espressamente per superare taluni orientamenti giurisprudenziali che avevano parlato, in modo pressoché automatico, di un «concorso di presunzioni» (Cass. n. 13848/2020; Cass. n. 7969/2020).

Tale orientamento valorizzava soprattutto l'esigenza di contemperare il regime particolarmente favorevole previsto dall'art. 2052 c.c. con i principi della circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c.

Secondo la Corte, tale impostazione è concettualmente inesatta, poiché le due norme operano su piani diversi. L'art. 2052 c.c., infatti, non introduce alcuna presunzione di colpa, ma configura una vera e propria responsabilità oggettiva, fondata sul solo rapporto di proprietà o di utilizzazione dell'animale. L'art. 2054, comma 1, c.c., al contrario, pone una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo. Ne consegue che, nei sinistri che coinvolgono un animale e un veicolo, non si realizza un concorso tra presunzioni omogenee, ma l'interazione tra un criterio di imputazione oggettiva e una regola probatoria presuntiva.

Da tale premessa la Corte trae importanti conseguenze sul piano dell'accertamento causale e della distribuzione dell'onere della prova.

Anzitutto, il danneggiato che agisca ai sensi dell'art. 2052 c.c. non può limitarsi a dimostrare l'avvenuta collisione tra il veicolo e l'animale. È invece tenuto a ricostruire e provare l'intera dinamica del sinistro, fornendo elementi idonei a individuare il ruolo concretamente svolto sia dal comportamento dell'animale sia dalla propria condotta di guida. La semplice presenza dell'animale sulla carreggiata non è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore.

La Corte afferma infatti che il comportamento dell'animale deve risultare causalmente efficiente rispetto all'evento dannoso e che il giudice è tenuto a verificare in concreto la reciproca interazione tra la condotta dell'animale e quella del conducente. Proprio per tale ragione viene censurata la decisione di appello, la quale aveva ritenuto sufficiente la sola presenza del cane sulla strada e il contatto con il motociclo, reputando irrilevante accertare se il sinistro fosse derivato da un'aggressione dell'animale oppure dall'investimento dello stesso da parte del conducente.

Una seconda innovazione concerne il ruolo dell'art. 2054 c.c.

I giudici di legittimità attribuiscono alla presunzione di colpa del conducente una funzione essenzialmente residuale. Essa può operare soltanto qualora, all'esito dell'istruttoria, non sia possibile ricostruire con sufficiente grado di certezza la concreta incidenza causale del comportamento dell'animale e della condotta di guida. La presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non può quindi sostituire la preventiva verifica della dinamica effettiva del sinistro, ma interviene solo quando tale ricostruzione non sia possibile nonostante l'esame del materiale probatorio disponibile.

Particolarmente rilevante è inoltre la soluzione adottata in ordine al caso fortuito.

La Corte di cassazione afferma che la condotta del conducente può assumere rilievo non soltanto quale concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma anche quale fattore idoneo a escludere integralmente la responsabilità del proprietario dell'animale. Ciò avviene quando il comportamento di guida presenti caratteri tali da costituire causa esclusiva o assorbente dell'evento lesivo, interrompendo il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno. In tale prospettiva, la condotta colposa del conducente può integrare il caso fortuito liberatorio richiamato dall'art. 2052 c.c.

È proprio sotto questo profilo che la Corte censura la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano infatti accertato che il motociclista procedeva a circa sessanta chilometri orari in un tratto soggetto al limite di trenta chilometri orari e che non indossava il casco protettivo. Nonostante ciò, avevano attribuito a tali condotte un generico concorso di colpa nella misura del cinquanta per cento, senza interrogarsi preliminarmente sulla possibilità che esse integrassero una causa autonoma ed esclusiva dell'evento, idonea a escludere la responsabilità del proprietario dell'animale.

Secondo i giudici di legittimità, la corretta metodologia decisionale impone invece una preventiva verifica della concreta efficienza causale della condotta di guida. Solo una volta escluso che quest'ultima abbia reciso il nesso eziologico, il giudice può procedere alla comparazione tra i diversi apporti causali e applicare, se del caso, il meccanismo riduttivo previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c.

Il principio che emerge dalla decisione può dunque essere sintetizzato nel senso che, nei sinistri stradali che coinvolgono animali, la responsabilità ex art. 2052 c.c. non opera automaticamente per il solo fatto dell'interazione con l'animale, ma richiede un rigoroso accertamento causale. Tale accertamento deve confrontare il comportamento dell'animale con la condotta del conducente, verificando se quest'ultima abbia costituito un fattore concorrente, esclusivo o addirittura interruttivo del nesso eziologico. In questa prospettiva, l'art. 2054 c.c. non rappresenta una presunzione concorrente rispetto a quella dell'art. 2052 c.c., ma una regola residuale destinata a operare soltanto dopo che sia stato compiutamente esaminato il rapporto causale tra i diversi fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'incidente.

Ne risulta una ricostruzione che valorizza il primato dell'accertamento causale concreto e supera l'orientamento, talora affermatosi in passato, secondo il quale la mera collisione con l'animale sarebbe stata sufficiente a far sorgere la responsabilità del proprietario.

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