Patente a punti: il ricorso contro il verbale sospende l'obbligo di comunicare i dati del conducente
06 Agosto 2026
La vicenda trae origine dalla sanzione notificata a un automobilista della provincia di Salerno per omessa comunicazione, entro 60 giorni, dei dati del conducente responsabile dell'infrazione. L'interessato aveva però impugnato tempestivamente il verbale presupposto davanti al Giudice di pace, informando pochi giorni dopo anche l'organo accertatore dell'avvenuta proposizione del ricorso. Nonostante ciò, la Polizia stradale aveva contestato la violazione dell'obbligo di comunicazione, irrogando una sanzione di oltre 300 euro. Sia il Giudice di pace sia il Tribunale avevano respinto l'opposizione, ritenendo che il ricorso contro il verbale non producesse alcun effetto sospensivo sul termine di 60 giorni previsto per trasmettere i dati del conducente. La Suprema Corte ribalta però tale impostazione, richiamando un orientamento ormai consolidato. Secondo i giudici di legittimità, la violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente può configurarsi solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi promossi contro il verbale relativo all'infrazione presupposta. Fino a quel momento, infatti, il proprietario del veicolo non è tenuto a fornire le generalità del conducente né decorre il termine previsto dall'art. 126-bis del Codice della strada. Qualora il ricorso venga respinto, spetta all'amministrazione notificare un nuovo invito alla comunicazione dei dati. Solo da tale comunicazione ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale il destinatario è tenuto ad adempiere. La Cassazione fonda questa conclusione non soltanto sul dato normativo, ma anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il proprietario del veicolo non può essere obbligato a comunicare i dati del conducente prima della definizione del procedimento volto all'annullamento del verbale di accertamento. Nello stesso senso si colloca anche la circolare del Ministero dell'Interno dell'aprile 2011, che considera la tempestiva comunicazione dell'avvenuta proposizione del ricorso un giustificato motivo per differire tale adempimento. La Corte precisa inoltre che non si tratta di una semplice sospensione del termine, bensì di un meccanismo assimilabile a un'interruzione: il termine non continua a decorrere, ma ricomincia integralmente dal momento in cui il procedimento si conclude con esito sfavorevole per l'automobilista. Ne consegue che la sanzione per omessa comunicazione non può essere irrogata durante la pendenza del giudizio relativo al verbale originario, pena la violazione delle garanzie riconosciute al destinatario dell'accertamento. |