La Consulta salva il requisito del permesso di lungo periodo per l'assegno sociale a cittadini extra UE

La Redazione
22 Luglio 2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 141/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, che subordina l’assegno sociale per cittadini di Paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, qualificandolo come “prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo” ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, esclusa dal campo di applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12, par. 1, lett. e), direttiva 2011/98/UE.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 141 depositata il 21 luglio 2026, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, che condiziona il riconoscimento dell’assegno sociale ai cittadini extra UE al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La Cassazione, sezione lavoro, aveva dubitato della compatibilità della disciplina con gli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 34 CDFUE e all’art. 12, par. 1, lett. e), direttiva 2011/98/UE) che sanciscono la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Prima di decidere, la Consulta aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, che con sentenza 5 maggio 2026, C‑151/24, Luevi, aveva affermato che il principio di parità di trattamento opera solo per le prestazioni rientranti nei settori di sicurezza sociale elencati all’art. 3, par. 1, regolamento (CE) n. 883/2004, escludendo, invece, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” di cui artt. 3, par. 3 e 70, par. 2 del medesimo regolamento.

Queste ultime forniscono una copertura complementare, suppletiva o accessoria per i rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale ex art. 3, par. 1 del regolamento; garantiscono un reddito minimo di sussistenza agli interessati; sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e non tramite un contributo dell’interessato; anche quando riconosciute a integrazione di una prestazione contributiva non possono essere considerate contributive; sono elencate nell’Allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004.

L’assegno sociale si inscrive proprio tra le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, in quanto assicura mezzi di sussistenza a soggetti che non possono garantire il proprio sostentamento e ricade nella nozione di assistenza sociale ex art. 70, par. 1, regolamento (CE) n. 883/2004. Inoltre, non è finanziato tramite contribuzione dell’interessato, bensì tramite tassazione e figura nell’elenco previsto dall’Allegato X del regolamento.

Alla luce di quanto considerato la Corte costituzionale esclude l’incompatibilità della normativa considerata con i parametri comunitari, ritenendo insussistente anche la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la sua evocazione deriva dalla sua «interpenetrazione assiologica» con il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale (ex. art. 34 CDFUE e direttiva 2011/98/UE), la cui incidenza nella fattispecie è stata esclusa dalla Corte di giustizia.

Fonte: Diritto e Giustizia

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