Ingiuria: stop al risarcimento parametrato alle tabelle milanesi

La Redazione
11 Agosto 2026

Il danno non patrimoniale derivante da un'ingiuria non può essere liquidato automaticamente mediante l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la diffamazione a mezzo stampa. Lo chiarisce la Terza Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 14139 del 14 maggio 2026, che ribadisce la centralità del giudizio equitativo e censura il ricorso a parametri non pertinenti rispetto alla concreta fattispecie.

La vicenda trae origine dall'offesa rivolta a un avvocato nel corso di un'udienza civile. In appello il risarcimento era stato elevato da 1.000 a 8.000 euro attraverso l'applicazione di un criterio tabellare elaborato per i casi di diffamazione a mezzo stampa. Proprio tale impostazione è stata contestata nel ricorso, evidenziando come l'ingiuria costituisca una fattispecie distinta e meno grave rispetto alla diffamazione, oltre a essere oggi depenalizzata.

La Suprema Corte accoglie la censura e richiama il principio secondo cui l'utilizzo dei criteri tabellari nella liquidazione del danno non patrimoniale deve essere improntato alla massima cautela. Se da un lato tali strumenti favoriscono uniformità e prevedibilità delle decisioni, dall'altro presentano una struttura necessariamente rigida, che mal si concilia con pregiudizi caratterizzati da una forte componente soggettiva e da una marcata variabilità, come quelli derivanti dalla lesione dell'onore e della reputazione.

Secondo gli Ermellini, proprio in questa materia l'esigenza di uniformità non può prevalere sulla necessità di una valutazione individualizzata del caso concreto. Le modalità dell'offesa, il contesto in cui è stata pronunciata, i soggetti coinvolti, l'intensità della lesione e la concreta diffusività dell'episodio rappresentano elementi essenziali che non possono essere compressi entro schemi standardizzati.

La Corte osserva inoltre che, se l'applicazione delle tabelle presenta già criticità nei casi di diffamazione a mezzo stampa, tali difficoltà risultano ancora più evidenti con riferimento all'ingiuria. L'impiego di parametri predeterminati rischia infatti di svuotare di contenuto il giudizio equitativo, impedendo una reale personalizzazione della liquidazione e rendendo più difficile il controllo della motivazione in sede di impugnazione.

La Cassazione, tuttavia, non esclude in assoluto il possibile richiamo a criteri tabellari. Un simile riferimento è ammissibile soltanto se il giudice dimostra l'effettiva analogia tra le fattispecie considerate e spiega in modo puntuale il peso attribuito ai singoli elementi valutativi, così da rendere trasparente il percorso logico seguito e verificabile il rispetto dei principi dell'effettività e dell'integralità del risarcimento.

Nel caso di specie, invece, la Corte d'Appello aveva assimilato l'ingiuria a una diffamazione di modesta gravità, valorizzando parametri del tutto estranei alla fattispecie, quali la limitata notorietà dell'autore, la ridotta diffusione del mezzo di comunicazione, lo scarso rilievo mediatico e la modesta intensità dell'elemento soggettivo. Criteri che, osserva la Suprema Corte, non risultano idonei a giustificare la quantificazione del danno derivante da un'offesa pronunciata nel corso di un'udienza e non consentono di ricostruire in modo coerente il ragionamento seguito dal giudice di merito. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata, con riaffermazione del principio secondo cui la liquidazione del danno da ingiuria deve fondarsi su una valutazione equitativa strettamente ancorata alle peculiarità del caso concreto.

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