Perdita del congiunto: la Cassazione rilancia il sistema a punti

La Redazione
13 Agosto 2026

La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può essere affidata a criteri risarcitori che individuano soltanto un importo minimo e uno massimo, lasciando al giudice un margine di discrezionalità privo di parametri oggettivi. In materia torna quindi centrale il sistema tabellare "a punti", che impone una valutazione fondata su criteri predeterminati e verificabili, assicurando uniformità di trattamento tra casi analoghi e consentendo di valorizzare le peculiarità della singola vicenda. È questo il principio riaffermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 13 maggio 2026, n. 13865.

La pronuncia interviene su un tema da tempo al centro del dibattito giurisprudenziale: le modalità di liquidazione del danno da perdita del congiunto e il rapporto tra il sistema "a forbice", adottato per alcuni anni dalle Tabelle milanesi, e il più recente modello a punti.

Secondo gli Ermellini, il criterio fondato esclusivamente su un intervallo minimo-massimo non soddisfa le esigenze di equità previste dall'art. 1226 c.c., poiché non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione del quantum. Al contrario, il sistema a punti garantisce una motivazione trasparente, fondata su elementi oggettivi e controllabili.

La controversia trae origine da un grave incidente stradale nel quale persero la vita un uomo e i suoi due figli minori. I fratelli della vittima agirono nei confronti del conducente responsabile e della compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Sia il Tribunale sia la Corte d'appello riconobbero il diritto al risarcimento applicando la versione "a forbice" delle Tabelle milanesi. La liquidazione fu ritenuta equa sulla base della gravità dell'evento e del vincolo familiare, senza però procedere a una valutazione analitica delle circostanze oggettive che caratterizzavano il rapporto tra le vittime e i superstiti.

La Suprema Corte censura tale impostazione, osservando che il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente le Tabelle milanesi né affermare che gli attori non abbiano allegato particolari sofferenze soggettive. La struttura del sistema a punti, infatti, impone comunque di prendere in considerazione una serie di parametri oggettivi, indipendentemente da specifiche richieste delle parti.

Tra gli elementi da valutare figurano l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, l'eventuale convivenza e ogni altra circostanza significativa del rapporto familiare. Ciascun fattore è associato a un punteggio predeterminato che, sommato agli altri, conduce all'individuazione dell'importo risarcitorio mediante un valore economico del punto ricavato dall'elaborazione giurisprudenziale.

La Cassazione sottolinea come questo metodo realizzi un equilibrio tra uniformità e personalizzazione. Da un lato evita disparità di trattamento tra situazioni analoghe; dall'altro consente di adattare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto attraverso criteri trasparenti e verificabili. Solo in presenza di circostanze realmente eccezionali è ammessa una correzione finale rispetto al risultato ottenuto, purché adeguatamente motivata.

Poiché i giudici di merito avevano utilizzato un criterio ritenuto incompatibile con tali principi, la Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio, disponendo una nuova liquidazione del danno secondo il sistema tabellare a punti. La pronuncia consolida così l'orientamento volto a privilegiare un modello risarcitorio capace di garantire prevedibilità, omogeneità applicativa e pieno rispetto del principio di equità nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

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