Danno morale terminale: basta la lucida, pur breve, percezione della fine
18 Agosto 2026
La controversia nasce da una circostanza tragica: un minore si introduce in un edificio abbandonato e precipita, morendo circa tre ore dopo il fatto. I congiunti agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis, fra cui il danno biologico terminale e il danno morale terminale (c.d. catastrofale); entrambe tali voci di pregiudizio, però, non vengono riconosciute dalla Corte d’Appello di Napoli, poiché il decesso della vittima era intervenuto poco dopo il fatto. Il punto centrale affrontato dalla Corte di Cassazione attiene alla corretta qualificazione del danno morale catastrofale e del danno biologico terminale. In particolare:
Sul punto, fra le altre: Cass. 23 marzo 2024, n. 7923; Cass. 30 agosto 2019, n. 21837; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26727. La Corte di Cassazione ha censurato la pronuncia impugnata, nella misura in cui non aveva riconosciuto il danno morale terminale, sul solo presupposto del breve lasso di tempo tra il fatto e la morte, senza indagare in merito alla consapevolezza, da parte della vittima, dell’approssimarsi della fine. Invero, il breve periodo di tempo tra il fatto e la morte è sufficiente per escludere la sola risarcibilità del danno biologico terminale. Fonte: Diritto e Giustizia |