Regresso assicurativo, esclusa l’azione contro l’assicuratore del corresponsabile

La Redazione
26 Agosto 2026

La compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno per conto del proprio assicurato non può chiedere direttamente all'assicuratore del corresponsabile il rimborso delle somme versate. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18559 dell'8 giugno 2026, destinata a incidere sulla disciplina dei rapporti tra imprese assicuratrici nell'ambito della responsabilità civile.

La controversia trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria promosso da un paziente, rimasto gravemente danneggiato a seguito di un intervento chirurgico. All'esito del processo erano stati condannati al risarcimento sia la struttura sanitaria sia l'équipe medica. La compagnia assicuratrice della struttura aveva quindi integralmente soddisfatto il credito del danneggiato, ritenendo però di avere sostenuto anche la quota di danno imputabile al medico coinvolto.

Su tale presupposto, l'assicuratore aveva agito nei confronti della compagnia che garantiva la responsabilità civile professionale del sanitario, ottenendo inizialmente un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme. Il provvedimento era stato tuttavia revocato nel giudizio di opposizione e la decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d'appello.

La Suprema Corte ha condiviso tale impostazione, individuando nella legittimazione passiva il punto centrale della controversia. Secondo i giudici di legittimità, il soggetto tenuto all'obbligazione risarcitoria resta esclusivamente il responsabile del danno. L'assicuratore della responsabilità civile non assume, infatti, la veste di debitore nei confronti dei terzi o degli altri coobbligati, ma è vincolato unicamente all'obbligo di tenere indenne il proprio assicurato, nei limiti stabiliti dal contratto e dall'art. 1917 c.c.

Da questa ricostruzione deriva che non esiste, nel sistema codicistico, una solidarietà passiva tra responsabile civile e assicuratore. Ne consegue che l'impresa che abbia risarcito il danneggiato non può esercitare un'azione di regresso né invocare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile, poiché quest'ultimo non è titolare di alcuna obbligazione nei suoi confronti.

La Cassazione precisa, tuttavia, che l'assicuratore che abbia adempiuto può surrogarsi nel credito di regresso spettante al proprio assicurato verso l'altro coobbligato solidale. Tale surrogazione, però, incontra un limite preciso: non può estendersi a un diritto inesistente nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile. Il principio affermato dalla sentenza delimita così con chiarezza l'ambito operativo dell'art. 1917 c.c., escludendo azioni dirette tra assicuratori in assenza di una specifica previsione legislativa e riaffermando la netta distinzione tra il rapporto risarcitorio e quello di garanzia assicurativa.

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