Fuga dopo incidente: nessuna riduzione automatica della sospensione della patente

La Redazione
24 Luglio 2026

La sentenza afferma che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere o meno meccanismi premiali di riduzione delle sanzioni amministrative accessorie, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La riduzione della sospensione della patente prevista per la guida in stato di ebbrezza senza incidente non costituisce principio generale estensibile alla fuga dopo incidente con danno alle persone, fattispecie più grave e strutturalmente diversa. La finalità rieducativa dell’art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, che hanno natura essenzialmente preventiva.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 146 del 22 giugno 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, sollevate dal Giudice di pace di Ancona in relazione alla sospensione della patente per fuga dopo incidente con danno alle persone.

Il giudizio traeva origine dall’opposizione avverso l’ordinanza prefettizia che aveva disposto la sospensione della patente per undici mesi, nonostante l’estinzione del reato ex art. 189, comma 6, cod. strada a seguito di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena. Il rimettente lamentava la mancata previsione, per tale fattispecie, della riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria, prevista invece dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada per la guida in stato di ebbrezza non seguita da incidente.

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 2 Cost. e all’art. 49 CDFUE per difetto di motivazione e mancata dimostrazione del collegamento con il diritto UE, ha escluso la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Sotto il profilo dell’uguaglianza, il giudice delle leggi ribadisce l’ampia discrezionalità del legislatore nella scelta delle sanzioni amministrative e degli istituti premiali, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. In tale prospettiva, la disciplina censurata è ritenuta giustificata dalla maggiore gravità del delitto di fuga dopo incidente con danno alle persone rispetto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza senza incidente, nonché dalla diversa struttura delle fattispecie: nel primo caso, reato doloso con incidente e danno alle persone; nel secondo, reato di pericolo presunto in assenza di sinistro, con esclusione del beneficio proprio quando l’incidente si verifica.

Quanto alla funzione rieducativa, la Corte precisa che l’art. 27, terzo comma, Cost. si riferisce alle sole pene in senso stretto e non si estende alle sanzioni amministrative, le quali perseguono finalità prevalentemente preventive. Ne consegue che l’estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità non impone una riduzione automatica della sospensione della patente, che conserva autonoma ratio di tutela della sicurezza stradale.

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