Corte penale internazionale: obbligo di immediata trasmissione delle richieste al Procuratore generale di Roma

La Redazione
24 Luglio 2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 143/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 237/2012 in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale, nella parte in cui non prevedono a carico del Ministro della giustizia l’obbligo di inoltrare senza indugio al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste provenienti dalla Corte penale internazionale.

Con tale pronuncia, depositata il 23 luglio 2026, la Corte interviene in modo significativo sulla disciplina interna, ridefinendo i poteri del Ministro della giustizia nel circuito di cooperazione. È dichiarata l’illegittimità delle disposizioni che non impongono al Ministro di trasmettere immediatamente al Procuratore generale le richieste di cooperazione, salvo che egli comunichi alla stessa Corte d’appello, con motivazione puntuale, la decisione di non darvi seguito per la necessità di salvaguardare valori costituzionali preminenti ai sensi dell’art. 11 Cost.

Nel sistema previgente, il Ministro deteneva un ruolo esclusivo nel canale di cooperazione, privo di vincoli temporali e di un dovere espresso di pronta trasmissione, con il rischio di inerzie protratte, ritardi – anche giustificati da esigenze istruttorie – o dinieghi di fatto, sottratti a qualunque forma di controllo.

Secondo la Consulta, tale assetto risultava incompatibile con il principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti sia tra Governo e Corte penale internazionale, sia tra autorità governativa e autorità giudiziaria nazionale. La Corte sottolinea che all’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale deve corrispondere, con pari tempestività, l’obbligo di esplicitare le eventuali ragioni di diniego, configurabili solo come ipotesi eccezionali, in cui vengano in rilievo i principi inviolabili connessi alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.).

Sono invece respinte le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 11e 13 della legge n. 237/2012, riguardanti la procedura di consegna, poiché la Corte individua il profilo di incompatibilità con la Costituzione esclusivamente nelle regole generali dettate dagli artt. 2 e 4 della medesima legge, nei termini sopra precisati.

Il testo sarà disponibile a breve

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