La sanzione per il pagamento in contanti della retribuzione dei dipendenti

12 Agosto 2026

L’ordinanza in esame n. 6633/2026 definisce il criterio di imputazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, ex art. 1, legge n. 205/2017. La Corte chiarisce che la sanzione si applica a ogni singola dazione economica corrisposta in violazione delle modalità prescritte, escludendo che il riferimento normativo alla "retribuzione" possa operare come criterio aggregante delle singole erogazioni. Sul piano sanzionatorio, la Corte esclude, inoltre, il ricorso al cumulo giuridico, ritenendo che i pagamenti in contanti effettuati con cadenza settimanale costituiscano condotte autonome e ripetute.

Massima

In tema di obbligo di pagamento tracciabile, in caso di versamento periodico della retribuzione in contanti, la sanzione pecuniaria è applicata per ciascuna dazione economica e non opera il c.d. cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, l. 689/1981, non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione, bensì più condotte, distinte tra loro, ossia l’erogazione periodica di un compenso mediante denaro contante.

Il caso

Il caso trae origine dall’opposizione a un’ordinanza ingiunzione proposta da un’azienda nei confronti dell’Ispettorato del lavoro che aveva imposto il pagamento di una sanzione per aver corrisposto la retribuzione in contanti ai dipendenti, in violazione dell'obbligo di tracciabilità previsto dalla legge n. 205 del 2017.

I giudici di merito avevano ritenuto corretta la determinazione della sanzione, calcolata in base al numero di dazioni, ciascuna delle quali costituiva un illecito a sé stante, e avevano escluso l’applicabilità del c.d. cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, l. 689/1981, non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione, bensì più condotte, distinte tra loro.

La società proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le disposizioni, correlando la sanzione a ogni dazione di denaro e non alla retribuzione complessivamente corrisposta alla dipendente.

La questione

La questione principale sottoposta alla Corte concerne il corretto criterio di imputazione della sanzione amministrativa. In particolare, se essa debba essere riferita alla retribuzione in senso unitario, alla singola mensilità, oppure a ogni singola dazione economica effettuata in violazione delle modalità tracciabili prescritte dalla legge.

Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente correlato la sanzione a ogni pagamento settimanale in contanti, con un calcolo che si traduceva in un mero automatismo aritmetico privo di adeguata base istruttoria. Connessa a tale questione era l'interpretazione della locuzione normativa "retribuzione, nonché ogni anticipo di essa", di cui il ricorrente proponeva una lettura unificante, volta a ricondurre tutte le erogazioni a un'unica violazione.

Ulteriore profilo controverso riguardava l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, legge n. 689/1981, con la verifica se i pagamenti ripetuti nel tempo integrassero un'unica condotta o una pluralità di condotte autonome.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione conferma il principio di diritto secondo cui la sanzione prevista dall'art. 1, comma 913, della legge n. 205/2017 "è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione come descritte nel comma 910".

Sul punto, la Corte chiarisce che il concetto di "retribuzione nonché ogni anticipo di essa" identifica l'oggetto dell'obbligo e distingue le erogazioni retributive da altre attribuzioni patrimoniali, quali rimborsi spese o liberalità, senza svolgere alcuna funzione aggregante o unificante delle singole dazioni.

La lettura congiunta dei commi 910, 911 e 913 dell’arti. 1 della predetta legge, infatti, rivela l'intenzione del legislatore di rendere tracciabile ogni singola dazione economica, sicché la sanzione si correla a ciascuna violazione concreta delle modalità prescritte.

Quanto al cumulo giuridico, la Corte ne esclude l'applicabilità, richiamando il proprio orientamento secondo cui l'art. 8, comma 1, legge n. 689/1981 opera esclusivamente quando la pluralità di violazioni discende da un'unica condotta, mentre, nel caso di specie, i pagamenti settimanali in contanti costituiscono "più condotte, distinte tra loro".

Osservazioni

La pronuncia si distingue per la chiarezza con cui individua l’unità dell’illecito nella singola dazione economica non tracciata, superando ogni possibile lettura che colleghi la sanzione alla retribuzione in senso unitario o alla sola mensilità.

In questa prospettiva, la Cassazione valorizza la finalità sostanziale della disciplina introdotta dalla legge n. 205 del 2017, che consiste nel garantire la piena verificabilità di ciascun flusso retributivo, così da rendere effettivo il controllo sull’adempimento datoriale.

Ne consegue che la periodicità della retribuzione non coincide con la misura della violazione; se il datore di lavoro fraziona il pagamento in più erogazioni, ciascuna mantiene autonoma rilevanza sanzionatoria.

Proprio per questa ragione, la Corte esclude coerentemente l’applicazione del cumulo giuridico, ritenendo che i pagamenti settimanali in contanti costituiscano una pluralità di condotte distinte, assoggettate al cumulo materiale delle sanzioni.

La decisione assume così un rilievo sistematico perché impedisce che la modalità concreta di frazionamento del compenso diventi uno strumento di attenuazione indiretta della responsabilità amministrativa e, al tempo stesso, ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle censure motivazionali, circoscritto alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti.

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