La concreta determinazione della retribuzione delle ferie lavorative, tra aspetti compensativi ed efficacia deterrente

10 Agosto 2026

La retribuzione durante le ferie, ai sensi dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE, comprende ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status del lavoratore, purché non marginale, così da evitare deterrenti all’effettivo godimento del riposo annuale.

Massima

Nell’interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è pur sempre necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.

Il caso

La fattispecie oggetto della presente trattazione di commento trae origine dal ricorso promosso da un dipendente con qualifica di macchinista, il quale aveva deciso di rivolgersi al Giudice del lavoro invocando l’inclusione, nella retribuzione feriale, del compenso per l’assenza dalla residenza e della parte variabile dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale.

In primo grado, il Tribunale competente, verificata la natura e la non occasionalità di tali voci, aveva accolto il ricorso del lavoratore, sul presupposto dell’automaticità della necessaria inclusione nella retribuzione feriale delle stesse, ma, in secondo grado, la Corte d’appello aveva riformato tale pronuncia, accertando l’insussistenza del diritto del ricorrente alla percezione delle spettanze richieste.

Secondo la Corte territoriale, invero, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza comunitaria a mente del quale il parametro quantitativo per verificare se le voci invocate dal lavoratore dovessero essere incluse nella retribuzione feriale era costituito dalla paragonabilità del livello retributivo e non da una totale coincidenza tra la retribuzione in costanza di servizio e quella nel periodo feriale.  

Nel caso concreto, ad avviso della Corte, l’incidenza della IUP e dell’indennità per l’assenza dalla residenza sulla retribuzione era talmente contenuta, in quanto pari a circa il 3,37% della stessa, da potersi escludere che il loro mancato riconoscimento ai fini del computo della retribuzione feriale potesse rilevare in termini dissuasivi al godimento delle ferie.

Avverso tale decisione il lavoratore ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, deducendo un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, riguardo alla retribuzione delle ferie come interpretate dalla CGUE, nonché degli artt. 2109, 2243 c.c. e art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 in relazione all’art. 34.8.4.1.dell’accordo di confluenza del 2003 e art. 31 contratti aziendali gruppo 2012 e 2016 e agli effetti dell’art. 1418 c.c., in uno ad una motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria ed alla  violazione e falsa applicazione dell’art. 72.2. CCNL 2003 e 77.2.4 CCNL Mobilità area attività ferroviarie del 20-7-2012 e 16-12-2016 con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, il lavoratore ha stigmatizzato l’omessa considerazione, da parte della Corte d’appello, della nozione europea di retribuzione, in spregio del carattere imperativo dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e delle indicazioni della CGUE, rilevando come, nel valorizzare l’autonomia negoziale delle parti sociali, la sentenza impugnata avesse di fatto legittimato una limitazione discrezionale da parte delle stesse delle voci retributive da considerare ai fini del computo della retribuzione feriale, pur in presenza dei requisiti delineati dalla giurisprudenza comunitaria.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente ha censurato la sentenza siccome inficiata da una motivazione contraddittoria e incomprensibile, dunque meramente apparente, evidenziando che la Corte, da un lato, pur riconoscendo, quale presupposto logico-giuridico, quello della riferibilità alle specifiche mansioni e allo status del ricorrente e della non occasionalità delle voci retributive rivendicate ai fini del computo della retribuzione feriale, avrebbe poi di fatto escluso il relativo diritto; e, dall’altro, che avrebbe fondato il proprio convincimento anche sulla base di assunti, regole e dati matematici falsamente applicati.

Con il terzo motivo, infine, il lavoratore ha sottolineato l’erroneità della sentenza, per avere motivato l’esclusione dell’indennità per assenza dalla residenza dando rilevanza alla natura meramente accessoria e non strettamente retributiva della stessa, attraverso una lettura non condivisibile, ponendosi, ancora una volta, in contrasto con la giurisprudenza unionale.

La questione

La questione sottesa alla pronuncia in esame involge la tematica della corretta determinazione delle spettanze retributive dovute al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, vagliate alla luce delle disposizioni sancite dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, e della stessa ratio garantista della normativa in merito alla percezione di un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, nel dirimere la vicenda posta al suo vaglio, prende le mosse dalla disamina congiunta dei tre motivi di ricorso, in quanto tutti vertenti, sia pure sotto diversi profili e angolazioni, sull’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003 operata dai giudici di merito, alla luce della giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Secondo gli Ermellini, invero, occorre muovere dalla nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie che, come è stato più volte affermato, subisce l’incisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.

Tale indirizzo giurisprudenziale si ispira, infatti, a principi volti tendenzialmente ad assicurare al lavoratore in ferie, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, di cui lo stesso beneficia nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.

Ed invero, è stato precisato, al riguardo, come qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie appaia incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Pertanto, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Ne discende che, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore.

Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza, potendosi al riguardo sottolineare come: (i) quanto alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, appare riconosciuto il collegamento funzionale con le mansioni tipiche, con conseguente diritto all’inclusione in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile; (ii) medesima considerazione quanto all’indennità per assenza dalla residenza, siccome voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, e dunque, anch’essa da includere nella retribuzione feriale. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è, infatti, immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell’attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.

Ciò posto, sottolinea la Cassazione, nell’interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è pur sempre necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.

Rileva, dunque, la Cassazione come la sentenza impugnata non si sia discostata da tali principi giuridici regolatori della materia, né abbia revocato in dubbio la correttezza dell’interpretazione propugnata da parte ricorrente in ordine alla pertinenza dei compensi relativi alle indennità rivendicate rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita e dello status professionale, né infine abbia ignorato l’efficacia vincolante e diretta delle sentenze della CGUE per i giudici nazionali.

Ed invero, a differenza di quanto accertato in precedenti favorevoli ai lavoratori, in cui venivano in rilievo una pluralità di voci che, nel loro complesso, ove non incluse nella retribuzione feriale, determinavano l’effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, la Corte d’appello, con accertamento di merito privo di errori logici o giuridici e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato come, nel caso di specie, l’incidenza del solo 3,37% della parte variabile della IUP e della indennità per la assenza dalla residenza non costituisse una significativa componente della retribuzione, dovendosi considerare misura talmente contenuta da escludere qualsivoglia effetto deterrente sulla fruizione delle ferie.

Quanto al giudizio di comparazione, la Corte ha poi chiarito di condividere la censura in ordine alla necessità che la valutazione di equiparabilità andasse effettuata avuto riguardo a orizzonti temporali omogenei, per cui essendo rivendicata dalla parte la differenza feriale su base annuale il termine di comparazione non poteva essere rappresentato dalla retribuzione ordinaria corrisposta mensilmente.

Tale essendo la ratio decidendi della pronuncia, incentrata sull’esito negativo del giudizio di dissuasività in concreto della mancata inclusione di queste due sole voci – parte variabile della IUP e compenso per assenza dalla residenza - nella retribuzione corrisposta al ricorrente nel periodo di godimento delle ferie, la Suprema Corte ha evidenziato, a caduta, l’irrilevanza delle ulteriori questioni sollevate dal ricorrente, in quanto prive di incidenza sul ragionamento decisorio.

Su tali presupposti, la Cassazione ha respinto il ricorso, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Osservazioni

La pronuncia in esame ci consente di avanzare alcune interessanti considerazioni di sintesi sulla effettiva determinazione dei contorni concretizzativi della retribuzione da erogare durante le ferie del lavoratore, nel rispetto della ratio di protezione elaborata a livello comunitario ed interno, sulla scorta della fondamentale influenza dell’interpretazione attuativa offerta dalla Corte di Giustizia UE e recepita dalla giurisprudenza nostrana.

L’addentellato normativo di riferimento in merito al profilo del diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, invero, è da ancorare al combinato disposo di una serie di fonti di rango costituzionale, codicistico, legislativo ed unionale, partendo dal dettato dell’art. 36, comma 3 Cost., passando attraverso le previsioni dell’art. 2109 c.c., per quindi approdare al riferimento d.lgs. 66/2003 (come novellato dal d.lgs. 213/2004), in attuazione delle Direttive 94/104/CE e 2000/34/CE.

In particolare, in ambito ordinamentale italiano, se il legislatore codicistico (nell’art. 2109 c.c.) così come quello costituzionale (nell’art. 36 Cost) hanno entrambi sancito il diritto del prestatore di lavoro al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, la concreta indicazione in ordine al sistema di computo della retribuzione feriale resta affidata alla contrattazione collettiva e all’interpretazione giurisprudenziale, sempre nel rispetto del sostanziale principio di non monetizzabilità sostitutiva e di irrinunciabilità delle ferie (se non in sede di conclusione del rapporto di lavoro), in ragione della finalità dell’istituto volto a consentire il recupero psico-fisico del lavoratore.

Ecco che, dunque, negli anni abbiamo assistito, specie in considerazione della variabilità della disciplina pattizia in sede collettiva, ad una sostanziale espansione plasmante, della configurazione sostanziale della nozione di retribuzione da erogare durante le ferie, ad opera della giurisprudenza di merito e legittimità, fortemente incisa dall’influenza dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE e dal rispetto del principio di immediata efficacia vincolante e diretta delle pronunce unionali nell’ordinamento nazionale, per cui i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea.

In tale contesto, pertanto, il punto di partenza non può che essere ricondotto all’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, che traduce il principio per cui, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, al fine, correttamente ricordato dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, di assicurare al lavoratore in ferie, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, così da evitare che il rischio di una diminuzione della retribuzione possa dissuadere il prestatore dall’esercitare il diritto alle ferie, in evidente spregio ai dettami interni e comunitari.

Ciò in quanto, come sancito anche a livello unionale, qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Il trattamento economico de quo, dunque, deve tenere conto di tutti gli emolumenti erogati e deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Su tali presupposti, l’elaborazione giurisprudenziale stratificatasi nel tempo ha quindi escluso, dalla base di calcolo della retribuzione delle giornate di ferie godute, i compensi di natura occasionale, mentre vi ha incluso i compensi rientranti nelle mansioni ordinarie, sempre previo doveroso accertamento del nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate.

Ed in tale solco si pone a pieno titolo la pronuncia in commento, che, non discostandosi dall’orientamento dominante, suggella la ratio di tutela di matrice unionale e nazionale, ponendo un tassello ulteriore a conferma del ragionamento di fondo, ovvero la possibilità di procedere all’esclusione, dal computo retributivo del periodo feriale, di quegli importi che non costituiscono una significativa componente della retribuzione, siccome riguardanti una misura talmente contenuta da escludere qualsivoglia effetto deterrente sulla fruizione delle ferie.

Si concretizza così il principio ermeneutico costituito dalla paragonabilità del livello retributivo e non da una totale coincidenza tra la retribuzione in costanza di servizio e quella nel periodo feriale, in considerazione della sostanziale non sovrapponibilità pedissequa tra l’effetto compensativo proprio della retribuzione e quello deterrente insito nell’estensione correlate delle principali voci retributive nel computo del trattamento economico del periodo di ferie del lavoratore.

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