Docente part time e attività di youtuber: la Cassazione esclude la decadenza per incompatibilità assoluta

La Redazione
14 Agosto 2026

Per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 1 l. n. 662/1996, comma 56 e ss., che deroga al regime generale delle incompatibilità ex art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e art. 53 d.lgs. n. 165/2001. In tali casi non è legittimo dichiarare la decadenza per “incompatibilità assoluta” ex art. 508 d.lgs. n. 297/1994, dovendo l’eventuale violazione essere trattata con il procedimento disciplinare di recesso, in contraddittorio.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 22 luglio 2026, n. 23816, ha cassato la decisione della Corte d’appello di Genova che aveva confermato la decadenza dal servizio di un docente part‑time, dichiarata dal Ministero dell’Istruzione per lo svolgimento di attività di youtuber ritenuta incompatibile con la funzione docente.

Il docente, in servizio presso un istituto di istruzione secondaria per dodici anni, era stato destinatario di decreto di decadenza ex art. 508 d.lgs. n. 297/1994, all’esito di una diffida rimasta senza esito, sul presupposto che l’attività svolta – qualificata come commerciale/imprenditoriale anche dalla Corte dei conti – integrasse una situazione di incompatibilità assoluta.

La Cassazione, dopo avere ricostruito il quadro normativo (art. 60 d.P.R. n. 3/1957; art. 53 d.lgs. n. 165/2001; art. 508 d.lgs. n. 297/1994; art. 1, commi 56‑61, l. n. 662/1996), afferma la specialità della disciplina sul lavoro part‑time nel pubblico impiego rispetto al regime generale delle incompatibilità. In particolare, il comma 56 dell’art. 1 l. n. 662/1996 esclude, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, l’applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità di cui all’art. 58 d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

Ne deriva che il regime dei dipendenti pubblici part‑time “ridotti” non è assoggettato al divieto assoluto di esercizio di attività commerciale, industriale o professionale di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dovendo invece farsi applicazione della procedura specifica prevista dai commi 60 e 61 dell’art. 1 l. n. 662/1996, che configura la violazione come causa di recesso disciplinare, da accertare in contraddittorio.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il docente aveva di fatto prestato attività con orario part‑time pari alla metà di quello pieno, sicché l’amministrazione non poteva ricorrere al meccanismo della decadenza per incompatibilità assoluta ex art. 508 d.lgs. n. 297/1994, ma avrebbe dovuto attivare il procedimento disciplinare di recesso previsto dalla normativa sul part‑time.

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