No all’adozione di persona di maggiore età se il figlio maggiorenne dell’adottante si oppone
27 Luglio 2026
Massima Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, secondo comma c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, quando è negato l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante, il potere di pronunciare ugualmente l’adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Il caso Un uomo, dopo lo scioglimento del matrimonio, dal quale era nato un figlio, in oggi maggiorenne, contrae nuove nozze con altra donna, madre di una ragazza ultradiciottenne con due figli. Costei insieme con i figli prende ad abitare con la madre ed il marito di lei. Quest’ultimo intende adottare la figlia della moglie, ma il proprio figlio maggiorenne si oppone. Il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 297 secondo comma c.c., che ritiene detto dissenso non superabile dal giudice; la Consulta dichiara non fondata la questione. La questione È conforme all’art 3 Cost. l’art. 297 secondo comma c.c. che impedisce al giudice di pronunciare l’adozione di persona di maggiore età, quando il figlio maggiorenne dell’adottante si oppone, ovvero non rilascia il proprio assenso? Le soluzioni giuridiche L'adozione di persone maggiori di età è istituto di origini romanistiche. Esso era nato per permettere una discendenza a chi ne fosse stato privo: l'interesse primario era dunque quello dell'adottante, che avesse inteso trasmettere il patrimonio ed il cognome ad un soggetto cui era affettivamente legato. Coerentemente l'adozione di maggiorenne, atto di natura sostanzialmente consensuale, era consentita solo qualora l'adottante non avesse avuto discendenti legittimi o legittimati. Il codice civile del 1942 aveva introdotto in via generale la possibilità di adottare attraverso una disciplina che, unificata, era riferibile anche ai fanciulli a partire dagli otto anni di età, ed in tal caso l'esercizio della potestà era attribuito all'adottante. Solo con la l. 5 giugno 1967, n. 341 fu introdotto, nel codice civile, l'istituto dell'adozione speciale con efficacia legittimante, destinato ad inserire un minore, dichiarato in stato di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale, in una nuova famiglia, composta da una coppia di coniugi, di cui assumeva a tutti gli effetti lo status di figlio. Muta dunque la prospettiva, privilegiandosi la protezione dell'interesse dell'adottato; la l. 184/1983, poi, ha esteso la disciplina dell'adozione di minori a tutti i soggetti di minore età, riservando ai soli maggiorenni l'adozione c.d. ordinaria. Nel contempo, a seguito di un duplice intervento della Consulta (Corte cost. n. 557/1988 e Corte cost. n. 245/2004), l'adozione di maggiorenni è divenuta accessibile anche per coloro che hanno figli propri, nati all'interno ovvero al di fuori del matrimonio, maggiorenni e consenzienti; le finalità prevalentemente patrimoniali perseguite attengono infatti a profili disponibili, con conseguente legittimazione ad opporsi in capo ai titolari del cognome o agli aspiranti eredi. Si giustifica così il peculiare regime degli assensi e dei consensi, che conferma il carattere negoziale dell'istituto e sul quale è intervenuta la decisione qui in commento. Quanto al consenso, si rende necessario quello dell’adottante e dell’adottando, come dispone l’art. 296 c.c.; più articolata la disciplina degli assensi. L’art. 297 c.c., richiede l’assenso dei genitori dell’adottando, come pure del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati, oltre che dei figli maggiorenni dell’adottante, come si è visto. La presenza di figli minorenni non preclude in modo assoluto l'adozione: spetterà al giudice del merito valutare, caso per caso, la convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando. Tale convenienza sussiste, ad esempio, quando detto interesse trovi effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, vale a dire nella comunione di intenti dei membri del nucleo domestico, compresi i figli dell'adottante (Cass., n. 2426/2006). In sostanza, l'eccezione alla regola, da valutare caso per caso, si giustifica in quanto l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare. Il diniego dell’assenso, come pure il mancato assenso stesso (ad es. per irreperibilità o omissione di qualsivoglia manifestazione di volontà) da parte dei genitori dell’adottando o del coniuge di entrambe le parti non è di per sé preclusivo all’adozione. Il secondo comma dell’art. 297 c.c. dispone infatti che il mancato assenso dei genitori dell’adottando può essere superato dal giudice, ove ritenga il rifiuto ingiustificato e contrario all’interesse dell’adottando stesso; la previsione normativa che ritiene, in via di eccezione non derogabile il mancato assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale è frutto di un evidente difetto di coordinamento legislativo, in quanto, come si è visto, l’adozione in esame è accessibile solo in favore di soggetti maggiorenni, come tali non più sottoposti ad alcuna responsabilità genitoriale. A sua volta, il diniego all’adozione del coniuge, tanto dell’adottante, quanto dell’adottando, osta all’adozione solo però quando provenga da coniuge “convivente”; un eventuale diniego che dovesse provenire dal coniuge legalmente separato, potrebbe ben essere superato, atteso che con la separazione personale viene meno l’obbligo di convivenza, sancito dall’art. 143 c.c.. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in caso di separazione di fatto, ove stabile e durature. Come osserva puntualmente la sentenza in esame, l’interruzione obiettiva e stabile della convivenza, può costituire un indice sintomatico della disgregazione della comunione materiale e spirituale ed è “indicativa della possibilità che al dissolvimento del rapporto sul piano fattuale segua la cessazione dello stesso vincolo giuridico”. Da tanto consegue che non potrà farsi luogo ad adozione di maggiorenne quando il coniuge dell’adottante, in difetto di separazione personale, anche solo di fatto, si opponga. La ratio è quella di evitare la costituzione, all’interno di una coppia coniugata, di uno status filiationis di uno solo dei componenti della coppia, contro il volere dell’altro, a fronte del disposto dell’art. 144 c.c., secondo cui spetta congiuntamente ai coniugi decidere l’indirizzo della vita familiare. Proprio la tutela dell’unità familiare è alla base della recente sentenza della Consulta n. 5/2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 291 c.c. che, ai fini dell’adozione di persona maggiorenne, richiede una differenza minima di età tra adottante e adottato, pari ad diciotto anni, senza prevedere deroghe, pure quando la differenza sia contenuta e sussistano interessi relazionali meritevoli di riconoscimento (come nel caso di chi voglia adottare il figlio che il coniuge ha avuto da una precedente relazione e che fa parte del nucleo familiare). Nessuna deroga la legge prevede invece per il caso in cui il diniego dell’assenso provenga dal figlio maggiorenne dell’adottante, sia esso nato all’intero, ovvero al di fuori del matrimonio, e ciò già prima della riforma della filiazione del 2012/2013, che ha introdotto la regola dell’unitarietà dello stato di figlio. Muovendo da tale presupposto il Tribunale di Imperia aveva ritenuto di sollevare questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 297 secondo comma c.c. nella parte in cui, a fronte di detto diniego, non consente al giudice di dar corso comunque all’adozione, nel caso in cui il dissenso sia ritenuto riproduci una canz1 ingiustificato o contrario con l’interesse dell’adottando. Di contro, alcune pronunce di merito, erano andate di contrario, ritenendo sindacabile e dunque, non vincolante, il mancato assenso del figlio maggiorenne dell’adottante (oltre a App. Cagliari 9 maggio 2023, n. 3, citata dalla decisione in commento, v. altresì App. Perugia 13 maggio 2025, in IUS Famiglie, con nota di Stefanelli, L’adozione di maggiorenne prescinde dall’assenso del figlio biologico dell’adottante, quando il diniego è fondato su interessi patrimoniali). Osservazioni La sentenza in commento è coerente con l’evoluzione dell’adozione di maggiorenni, così come declinata dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, anche se la soluzione non può non suscitare legittimi interrogativi. Detta evoluzione ha consentito di ravvisare in questa forma di adozione un istituto plurifunzionale: da un lato, trova conferma la sua originaria e primaria funzione, volta a procurare un figlio a chi ne è privo, dall’altro, ad essa si affiancano ulteriori funzioni che assecondano istanze di tipo solidaristico, variamente declinate. Se è vero che l'adozione della persona maggiore d'età presenta presupposti applicativi più flessibili rispetto a quelli originari della tradizione codicistica, ciò carica non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell'istituto, né crea una sorta di anomala attrazione della relativa disciplina verso quella dell’adozione di minore, piena o in casi particolari. In questo senso si era già espressa la Consulta in una recente pronuncia (Corte cost. n. 53/2005), con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299 primo comma c.c., là dove non consente di sostituire il cognome originario dell’adottato con quello dell’adottante, nemmeno in presenza del consenso di entrambe le parti; l’adottato infatti può soltanto assumere il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio. La stessa Consulta con una successiva sentenza (Corte cost. n. 210/2025) ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della l. 184/1983, in relazione all’art. 299 c.c., nella parte in cui non consente al minore adottato in casi particolari di assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio. La diversità di ratio tra adozione di maggiorenni e quella di minore in casi particolari, pur in presenza della norma di raccordo di cui all’art. 55 cit., non permette al maggiorenne di obliterare la propria identità personale, anche per i profili che essa riveste per i terzi, al punto da elidere il cognome che gli è stato attribuito alla nascita. Nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo aveva ritenuto di dedurre un contrasto con l’art. 3 Cost., in relazione al diverso trattamento riservato al rifiuto di assenso all’adozione da parte del figlio maggiorenne dell’adottante rispetto a quello dei genitori dell’adottando, come pure del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottando. La Consulta affronta espressamente solo questo secondo profilo, verosimilmente per difetto intrinseco di un tertium comparationis in presenza di un dissenso proveniente da parti diverse del rapporto adottivo che si intenderebbe costituire (da un lato i genitori dell’adottando e, dall’altro, il figlio maggiorenne dell’adottante). In ordine invece al dissenso del coniuge non convivente dell’adottante, assunto nell’ordinanza di rimessione quale termine normativo di riferimento, esso non può essere paragonato con quello dl figlio maggiorenne dell’adottante stesso, per consentire al tribunale di dar corso ugualmente all’adozione, ove il mancato assenso risulti ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. La convivenza tra i coniugi rappresenta uno degli obblighi che derivano dal matrimonio ex art. 143 c.c.; la mancanza di convivenza può dipendere da una separazione di diritto, ovvero di fatto. In entrambi i casi, e soprattutto di separazione di diritto, permane il vincolo coniugale, con la sospensione degli obblighi di natura personale (in primis, proprio la convivenza), che potrebbero riprendere vigore in caso di riconciliazione, atteso che il vincolo coniugale viene meno solo con il divorzio. Permane dunque, se pur allentato, un consortiun familiae che giustifica l’opposizione del coniuge all’adozione di un maggiorenne da parte dell’altro, ma che rende scrutinabile quel dissenso da parte del giudice, per essere recessivo rispetto all’interesse dell’adottando Se invece il mancato assenso all’adozione proviene da un figlio maggiorenne dell’adottante, il parametro della convivenza non ha più ragion d’essere: è normale che i figli, una volta raggiunta la maggiore età, lascino la casa dei genitori per un loro percorso di autonomia. Da tanto consegue come il giudice non potrebbe procedere ad un giudizio di bilanciamento tra le ragioni del dissenso del figlio con l’interesse dell’aspirante adottando ad acquisire un nuovo status filiationis; detta impossibilità per il giudice, per usare l’espressione della Consulta, “non risulta distonica rispetto agli approdi dell’itinerario ermeneutico dianzi ripercorso”. È dunque da escludere che la vincolatività senza eccezioni del dissenso (o mancato assenso) dei figli maggiorenni dell’adottante, al pari di quello del coniuge convivente, sia irragionevole e dunque contrasti con la Carta costituzionale. In questo senso già si era espressa la dottrina, osservando come l'assenza di convivenza non muti certo lo stato di filiazione e dunque l'assenso della prole appare sempre e senza eccezioni vincolante (Dogliotti, Affidamento e adozione, in Tratt. Cicu, Messineo, VI, 3, Milano, 1990, 361). Il diniego di assenso all’adozione da parte del figlio maggiorenne dell’adottante osta a che questi possa procedervi, e ciò a prescindere dalle ragioni del dissenso, verosimilmente patrimoniali (determinando l’adozione la creazione di un nuovo legittimario nella successione dell’adottante), ma anche personali, come nel caso di specie (risulta infatti un profondo livore tra figlio e padre, quest’ultimo accusato anche dell’appropriazione di denari di spettanza comune con l’ex moglie, madre del figlio dissenziente). Certo che l’evoluzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne potrebbe indurre il legislatore ad intervenire nella materia, considerato che le maggiori aspettative ereditarie potrebbero comunque essere frustrate da un’eventuale nascita di un figlio in forma naturale, in una società in cui, grazie all’ausilio di tecniche riproduttive sempre più raffinate, si può diventare genitori in età più avanzata rispetto al passato; né va sottaciuta, in presenza di coppia lesbica, l’attribuzione formale della genitorialità in capo alla c.d. madre sociale, quando la nascita sia frutto di un progetto condiviso con colei che ha partorito, a seguito della sentenza della Consulta Corte cost. n. 68/2025. |