Il vademecum della Cassazione sul rapporto risarcimento-indennizzo nel caso di clausola di rinunzia al diritto di regresso. Spunti di riflessione tra la quarta via e welfare society
L'ordinanza in oggetto (Cass. n. 19057/2027) chiarisce i rapporti tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, ribadendo il divieto di cumulo definitivo anche in presenza di clausole di rinuncia alla surrogazione. La pronuncia distingue principio indennitario e compensatio lucri cum damno, offrendo un vademecum operativo e aprendo riflessioni sull'evoluzione del welfare assicurativo.
Massima
L’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile.
La rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo.
La circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna.
Il caso
L’ordinanza affronta il tema del cumulo tra indennizzo assicurativo per infortuni non mortali e risarcimento del danno da fatto illecito (terzo responsabile), chiarendo in quali ipotesi il cumulo è vietato e da quali principi discende il divieto.
La pronuncia affronta in particolare il caso ove il contratto di assicurazione prevedeva la rinuncia dell’Assicurazione a favore dell’assicurato al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili.
Da qui la domanda se sia ammissibile il cumulo tra risarcimento e indennizzo.
La Supr. Corte fissa i punti della questione, differenziando le diverse ipotesi.
A seguito di un’aggressione con lesioni personali gravi foriere di postumi permanenti (tetraplegia), il danneggiato aveva evocato in giudizio l’Assicurazione per ottenere l’indennizzo contrattualmente previsto, pur avendo già ottenuto in separato giudizio la condanna al risarcimento del danno dall’autore e responsabile del danno,
Il tribunale rigettò la domanda, poiché il danneggiato aveva già ottenuto l’integrale risarcimento del danno dal danneggiante.
La Corte di appello riformò la sentenza, rilevando che una clausola del contratto di assicurazione stabiliva: la società rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
La questione
L’inserimento, in un contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, di una clausola di rinuncia dell’assicuratore al diritto di surrogazione, vale di per sé a trasformare la causa del contratto da indennitaria a previdenziale, con conseguente possibilità per l’assicurato di cumulare l’indennizzo col risarcimento dovuto dal terzo per lo stesso danno?
Le soluzioni giuridiche
La Supr. Corte cassa la decisione, perché non aveva correttamente inquadrato il problema.
La Corte chiarisce che il problema va impostato correttamente distinguendo due piani:
la compensatio lucri cum damno(piano del responsabile civile) riguarda la posizione del debitore-danneggiante.
Questi, infatti, non può essere obbligato a risarcire danni già risarciti da altri, legittimati a rivalersi nei suoi confronti.
È un’eccezione di merito concepibile rispetto alla posizione del responsabile di un danno civile ed è una regola economica di stima del danno (si sottrae dal danno il vantaggio già conseguito dal danneggiato, ove sussistano i presupposti). Non può venire in rilievo rispetto alla posizione dell’assicuratore contro i danni.
Principio indennitario (piano dell’assicuratore contro i danni): riguarda la posizione dell’assicuratore contro i danni (tra cui l’assicurazione contro gli infortuni non mortali, secondo Cass. Sez. U. 10.4.2002 n. 5119, richiamata).
Se al momento della domanda dell’indennizzo l’assicurato ha già ottenuto un ristoro totale o parziale del sinistro conseguente al rischio descritto in polizza, l’assicuratore legittimamente rifiuta il pagamento dell’indennizzo: ma non in virtù della c.d. compensatio lucri cum damno (la quale è una regola economica di stima del danno), ma in virtù del limite imposto dal principio indennitario (il quale è una regola giuridica connaturale alla causa del contratto). Esso distingue la causa dell’assicurazione contro i danni da quella degli altri contratti aleatori (rendita e scommessa). Il principio indennitario impone che un’assicurazione contro i danni possa essere stipulata soltanto de damno vitando, giammai de lucro captando.
Il rifiuto dell’assicuratore contro i danni richiesto di pagare un indennizzo a copertura d’un danno già eliminato o ridotto dall’intervento di terzi è imposto dal divieto di trasformare la causa dell’assicurazione da indennitaria a lucrativa.
L’assicurato non può trarre un guadagno dall’evento assicurato.
La Corte censura la sentenza d’appello proprio perché aveva confuso questi due piani, applicando al rapporto assicurato/assicuratore la logica della compensatio, che invece attiene al rapporto danneggiato/responsabile.
Ed allora, la Cassazione prospetta quattro ipotesi operativeosequenze temporali tra pagamento dell’indennizzo e pagamento del risarcimento, e gli effetti su cumulo e ripetizione:
l’assicurato ottiene prima il risarcimento dal responsabile, e poi chiede l’indennizzo all’assicuratore. Esito: l’indennizzo non è dovuto, in virtù del principio indennitario (il danno è già stato risarcito, non si può coprire un danno inesistente);
L’assicurato ottiene prima l’indennizzo dall’assicuratore, e poi chiede il risarcimento al responsabile. Esito: il risarcimento non è dovuto, in virtù della compensatio lucri cum damno (il responsabile può eccepire che il danno è già stato coperto dall’indennizzo, con le precisazioni proprie della compensatio);
l’assicurato, prima di ottenere il risarcimento, chiede e ottiene l’indennizzo dall’assicuratore. L’indennizzo è integralmente dovuto.
Se poi, con “male arti”, il danneggiato ottiene anche il risarcimento dal responsabile, costui avrà pagato un credito non più esistente (perché già soddisfatto dall’indennizzo) e avrà diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo contro il danneggiato;
l’assicurato, prima di ottenere l’indennizzo, chiede il risarcimento al responsabile. Il risarcimento è integralmente dovuto, così come l’indennizzo è integralmente dovuto (al momento della richiesta a ciascuno dei due, il danno non è ancora stato eliminato dall’altro). Se poi, con “male arti”, l’assicurato ottiene anche l’indennizzo dopo aver già ottenuto il risarcimento, sarà l’assicuratore a poter agire in ripetizione dell’indebito oggettivo contro l’assicurato.
In estrema sintesi, la Corte, con queste quattro ipotesi, chiarisce che il sistema non tollera mai il cumulo definitivo di risarcimento e indennizzo per il medesimo fatto e medesimo danno: o si blocca a monte la seconda prestazione, o, se la seconda prestazione viene comunque eseguita “con male arti”, si apre la via della ripetizione dell’indebito da parte di chi ha pagato per secondo.
Una clausola di rinuncia al diritto di surrogazione non può legittimare, da parte dell’assicurato, il cumulo dell’indennizzo e del risarcimento.
La Corte d’appello aveva tratto da questa clausola due conseguenze:
la polizza avrebbe natura assistenziale-previdenziale, assimilabile all’assicurazione sulla vita.
proprio per tale natura, sarebbe inapplicabile il principio della compensatio lucri cum damno e, quindi, ammesso il cumulo.
La Cassazione smentisce entrambe le conclusioni, per due ragioni:
Natura della rinuncia alla surrogazione. La prima ragione è che la surrogazione è un diritto di credito che l’assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell’indennizzo all’assicurato. La rinuncia alla surrogazione è un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all’assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito ne comporta l’estinzione del diritto di credito dell’assicuratore verso il responsabile (art. 1236 c.c.), non la retrocessione al dante causa del rinunciante: la rinuncia alla surrogazione l’assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all’assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile.
Nessuna trasformazione automatica della causa in “previdenziale”. La seconda ragione risiede nella parificazione tra l’assicurazione contro gli infortuni mortali e quella contro gli infortuni non mortali. La rinuncia alla surrogazione non muta la causa del contratto: resta un’assicurazione contro i danni (infortuni non mortali) soggetta al principio indennitario.
L’assimilazione all’assicurazione sulla vita è definita “insostenibile”, perché l’assicurazione vita riguarda “un evento attinente alla vita umana” (morte, sopravvivenza a una certa data, natalità, nuzialità) e, per essa, il principio indennitario non opera; qui invece si tratta di infortuni non mortali, che rientrano nell’assicurazione contro i danni.
In particolare, la sentenza impugnata ha esteso una regola dettata per l’assicurazione sulla vita (irrilevanza del principio indennitario) ad una assicurazione che non ha ad oggetto “un evento attinente alla vita umana”, il quale per fermo orientamento della Supr. Corte, e per i fini di cui all’art. 1882 c.c., può consistere solo o nella sopravvivenza ad una certa data, o nella morte, o nelle assicurazioni di natalità e nuzialità.
La Suprema Corte precisa anche che la rinuncia “in favore dell’assicurato” non è determinante: se, infatti, è consentito alle parti modulare in piena libertà i patti contrattuali, non è consentito stipulare contratti nulli, come il patto per effetto del quale l’assicuratore si obbligasse a rivalere l’assicurato di pregiudizi non esistenti o non più esistenti.
Soprattutto, poi, la Supr. Corte enuclea delle precisazioni pratiche importanti:
solo la percezione del risarcimento da parte del terzo responsabile impedisce all’assicurato di domandare l’indennizzo all’assicuratore contro i danni. Se il terzo responsabile è stato “solo” condannato al risarcimento non impedisce l’escussione della polizza, in quanto è facoltà del creditore rivolgersi all’assicuratore o al responsabile, fermo restando il divieto di cumulo.
l’assicuratore può legittimamente rifiutare l’indennizzo volto a ristorare il medesimo pregiudizio già ristorato. Nel caso di specie, tuttavia,
la clausola delle condizioni generali di assicurazione copriva il rischio di “invalidità permanente”, da valutarsi avendo riguardo alla “diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro”.
nella causa contro il danneggiante la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa era stata rigettata;
Pertanto il Giudice di rinvio dovrà interpretare la polizza e stabilire quale tipo di pregiudizio sia stato da essa coperto, per trarne poi le debite conclusioni circa la legittimità del rifiuto dell’assicuratore.
Osservazioni
Si tratta di una decisione molto interessante e importante, che consegna delle indicazioni utili, poi condensati nei princìpi di diritto enucleati.
La cassazione della decisione della Corte di appello merita una riflessione.
Come noto, storicamente si poneva la vexata quaestio se il valore dell'indennizzo ottenuto dal danneggiato da parte del proprio assicuratore (privato o sociale che sia) possa essere detratto, con il limite dell'estinzione del debito in ipotesi di sua totale capienza, dal quantum risarcitorio azionabile nei confronti del responsabile civile del danno (e viceversa); oppure se indennizzo e risarcimento possano cumularsi tra loro, senza confondersi sotto il profilo patrimoniale in virtù del principio di indifferenza.
Tradizionalmente, secondo un primo tradizionale orientamento - oggi sostanzialmente abbandonato - risarcimento e indennizzo assicurativo potrebbero cumularsi tra loro, poiché le due prestazioni eseguite in favore dell'assicurato-danneggiato (pur sorte per effetto del medesimo evento dannoso) hanno ragioni giuridiche e titoli differenti tra loro
Un secondo orientamento - avallato dalle Sez. Unite civ., 22 maggio 2018, n. 12565 - afferma il generale divieto di cumulo tra poste indennitarie e risarcitorie in virtù del principio indennitario vigente nel settore del diritto assicurativo, nonché in base al principio dell'integralità del risarcimento (restitutio in integrum)
Assume così rilevanza il meccanismo dell'azione surrogatoria, esperibile ai sensi dell'art. 1916 c.c. dall'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo nei confronti del responsabile civile. La surroga assicurativa, infatti, riveste il fondamentale ruolo di bilanciare le poste indennitarie e risarcitorie versate in favore del danneggiato.
Il problema è che frequentemente nella prassi è prevista una clausola rubricata “rinuncia alla rivalsa” per cui la compagnia rinuncia a favore dell'assicurato a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili.
Quindi, tale clausola può essere astrattamente indice di un elemento distintivo e tipico, tale da considerare il contratto assicurativo a garanzia degli infortuni personali un negozio avente finalità previdenziale, e non indennitaria o risarcitoria.
Invero, la sentenza in esame esclude tale ipotesi, anche perché si tratterebbe di un contratto nullo.
È chiaro che vi è una divergenza di valutazione.
Forse la stessa tesi dell’esclusione del cumulo dovrà adeguarsi ad una nuova realtà economico-sociale:
se in passato vi potevano essere anche ragioni “liquide” di sostenibilità economica che suggerivano di escludere il cumulo tradizionalmente ammesso (tutto il sistema assicurativo – privato e sociale – sopportava l’erogazione di risarcimento e di indennizzo);
qualche isolata decisione di merito cerca appunto di vedere in quel particolare meccanismo negoziale una precisa volontà di consentire il cumulo;
la cassazione ritiene tale accordo potenzialmente nullo.
Le due prospettive (della Cassazione in esame e dei giudici di merito cassati) sono entrambe degne di condivisione.
Entrambe fotografano e rappresentano legittime osservazioni.
In questo senso possono essere messe in dialogo.
Forse c’è la “quarta via”, richiamando un’espressione riferita al filosofo Georges Ivanovič Gurdjieff, vissuto tra l’800 e il ‘900, nato nell'Impero russo e di origine greco-armena, considerato il principale filosofo della "Quarta Via", un insegnamento che combina elementi di diverse tradizioni spirituali, filosofiche e religiose.
Le decisioni minoritarie hanno il merito di esprimere l’esigenza di fondo di valutare la c.d. causa in concreto, individuando così una funzione previdenziale e non indennitaria della polizza (in questi termini, Trib. Milano, sent. n. 2894/2023; v. amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 485 e ss.). Il risultato è investire l'autonomia contrattuale della questione dell'operatività o meno del cumulo tra indennizzo e risarcimento. Si tratta di aspetto delicato e da valutare con cautela.
Con la rinuncia alla surroga, le parti possono intendere di riconoscere all'assicurazione contro gli infortuni non mortali la natura di atto previdenziale e non indennitario, almeno dal punto di vista del risultato concreto (altra cosa è la volontà soggettiva, che il contenzioso dimostra non voluto dalle Assicurazioni che negano l’indennizzo).
Tuttavia, circa la causa in concreto, non si può ignorare che il premio è commisurato non solo al trasferimento del rischio (con tutti i suoi indici di valutazione) in capo all'assicuratore, ma anche all'entità dell'indennizzo e che lo stesso è fissato convenzionalmente dalle parti.
Se la rinunzia alla surroga è causalmente ed economicamente un vantaggio per l’assicurato che sopporta un maggior premio, la vicenda merita una riflessione.
Però occorre spostarci su un piano più ampio: l’attuale sistema economico-sociale.
Più si riconosce che l’evoluzione verso un sistema sempre più volto al dialogo tra pubblico e privato, con commistione di funzioni, nonché una sempre più accentuata contrattualizzazione anche di funzioni sociali (ci si riferisce, ad esempio ma non solo, alle assicurazioni private sulle cure mediche), ebbene non si può escludere che nel nuovo mercato vi sia spazio per una lecita causa di cumulo di valori.
La crescente difficoltà dello Stato, a fronteggiare in modo efficiente la realizzazione dei “diritti sociali”, sotto il duplice aspetto dei notevoli e crescenti costi richiesti e della difficoltà ad assicurare una prestazione qualitativamente apprezzabile, ha dato impulso al fenomeno generalmente inquadrato come “Terzo Settore”, ossia un settore sociale intermedio tra “Stato” e “mercato”, all'interno del quale troviamo tutta una serie di enti collettivi a struttura privata, aventi finalità sociali che concorrono, in modo diverso tra loro, alla realizzazione di quelle funzioni sociali normalmente rientranti nel welfare State.
L'importanza del terzo settore è aumentata in modo direttamente proporzionale alla presa di coscienza della incapacità dello Stato, e delle sue articolazioni pubbliche, a far fronte ai crescenti bisogni di una società che chiede risposte concrete e complete alle molteplici esigenze poste da fasce sociali emarginate o, comunque, incapaci a soddisfare in modo dignitoso i bisogni primari della propria esistenza.
Non solo il Terzo Settore. Altro aspetto è il crescente ricorso alle assicurazioni private per sopperire alle carenze o inefficienze delle assicurazioni sociali e del sistema sociale pubblico. Vi è un'evoluzione dunque da welfare State a welfare society, secondo un angolo prospettico che vede lo Stato cedere il suo ruolo di interprete e gestore delle istanze sociali a quei privati che, da meri utenti, vogliono diventare protagonisti dell'offerta nei settori sociali, in una prospettiva aperta al welfare mix, diretto a regolamentare ed attrarre, in una diversa combinazione, Stato, mercato ed auto-organizzazione.
Tornando alla questione che interessa, il divieto di cumulo di indennizzo e risarcimento andrebbe ri-valutato con attenzione, dovendosi certamente garantire l'esigenza della riparazione integrale del danno ovvero l'effettività del pregiudizio, come espresso dalla Supr. Corte.
Tuttavia, quando vi è la co-presenza di indennizzo e risarcimento, il rischio è che il primo venga considerato un anticipo del secondo, in modo tale far apparire del tutto logico ed aderente alle regole generali il fatto che il danneggiato percepisca due poste patrimoniali aventi causa nel medesimo fatto.
Sul piano concettuale è fondamentale il titolo dell'attribuzione: una cosa è la causa dell'attribuzione, altra l'occasione dell'attribuzione.
Così, nel caso di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale e incentivo alle dimissioni, in qualità di dipendente, ottenuto dal danneggiato, si evidenziava come detto ultimo importo non sia un acconto del risarcimento, ma riguardi piuttosto una fattispecie diversa, avente il proprio titolo nel rapporto tra il danneggiato ed il suo datore di lavoro (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2010, n. 4950).
Molto spesso l'indennità spetta ex lege e rientra nella discrezionalità del legislatore compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.) (Cass. civ., sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 21686; Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2010, n. 22706; C. cost., 27 ottobre 2006, n. 342; è necessario non svilire la causa solidaristica assistenziale).
Se l'indennizzo risponde ad esigenze di solidarietà e di assistenza sociale, si deve osservare che esso appartiene a quella dimensione sociale che contraddistingue il nostro ordinamento e sistema di welfare, ove assume maggior rilevanza l’autonomia privata.
L’interrogativo attuale è se si può demandare all'autonomia contrattuale la questione dell'operatività del cumulo tra indennizzo e risarcimento. Nel mutato quadro di welfare society e mix welfare, non si può automaticamente ritenere prive di causa o addirittura con causa illecita le pattuizioni che mirino ad assicurare l’erogazione di un ‘indennità in occasione di un certo evento, con rinunzia al diritto di regresso da parte dell’assicuratore.
Ricondurre l'indennizzo de quo nell'ottica risarcitoria significa, a ben vedere, mettere in discussione lo stesso sistema di diritti e di doveri enucleato nella Costituzione e come si sta evolvendo negli ultimi tempi e attuando negli strumenti di diritto privato.
Cumulare risarcimento e indennizzo non significa necessariamente riconoscere al danneggiato due poste patrimoniali per il medesimo fatto ed avvantaggiarlo ingiustamente, ma, al contrario, potrebbe significare riconoscergli il diritto al risarcimento del danno oltre all'indennizzo che deriva da quel sistema di assistenza “privata” che va affermandosi. Opinare diversamente rischia di negare la componente assistenziale nel mutato quadro socio-economico e di esternalizzazzione del rischio.
Indubbiamente nell'ottica puramente individuale e patrimoniale (compresa l'allocazione del rischio), il danneggiato riceve due attribuzioni patrimoniali, ma i diritti/doveri dell'individuo possono essere collocati in un sistema più ampio, quello sociale, nel quale si completano e si rapportano con i pari diritti individuali degli altri consociati. La logica prettamente risarcitoria non tiene conto della ineludibile componente sociale che contraddistingue il nostro ordinamento costituzionale.
Il principio indennitario, ovvero dell'integralità del risarcimento (compresa la questione della surrogazione in campo assicurativo, artt. 1910 e 1916 c.c.), non è trasportabile nel diverso campo assistenziale e non consente lo scomputo delle somme. Rectius, il riconoscimento di speciali esigenze solidaristiche non pare violare principî di ordine pubblico, essendo, al contrario, perseguite finalità assistenziali costituzionalmente presidiate. Concludendo le sentenze in esame (cassata e di cassazione) esprimono forti tensioni concettuali, che si auspica possano portare ad un riconoscimento di legittime istanze nel moderno sistema di welfare society, appunto “la quarta via”, in una sorta di naturale evoluzione.
Naturalmente, sul piano propositivo l’idea di una “quarta via” che valorizzi la funzione assistenziale e il ruolo del privato nel welfare:
si colloca chiaramente sul terreno del de iure condendo;
in ogni caso richiede un ripensamento esplicito (giurisprudenziale) del principio indennitario e del suo rango;
necessita di criteri definiti per distinguere clausole lecite di cumulo da patti elusivi. Senza criteri precisi (tipo di rischio, modalità di calcolo del premio, ecc.), la linea di confine tra clausola di rinuncia che configura una causa assistenziale lecita e clausola che nulla per elusione del principio indennitario resta sfumata, con il rischio di contenzioso elevato.
A ben vedere, quindi, la sfida è anche del “mercato”, nel predisporre strumenti assicurativi chiari che rispondano a legittimi interessi di “assistenza integrativa”, da ritenere ammissibili.
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