Benefici penitenziari: la Corte costituzionale riduce la preclusione dopo la revoca di una misura alternativa
28 Luglio 2026
La decisione modifica un meccanismo che, fino ad oggi, impediva automaticamente al condannato cui fosse stata revocata una misura alternativa di ottenere permessi premio, lavoro all'esterno o nuove misure alternative per un periodo inderogabile di tre anni. Secondo la Corte, una simile disciplina, pur fondata su una presunzione non irragionevole di temporanea inaffidabilità del condannato, determina una compressione eccessiva del principio di rieducazione della pena, impedendo qualsiasi nuova valutazione giudiziale della concreta evoluzione del percorso trattamentale. La Consulta ha quindi sostituito il termine fisso con un criterio più flessibile: la preclusione opererà per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal provvedimento di revoca della misura alternativa. In questo modo viene preservata la funzione deterrente della disciplina, ma si evita che il divieto possa, nei casi di pene residue più brevi, esaurire di fatto ogni possibilità di accedere nuovamente ai benefici penitenziari. La pronuncia valorizza il principio di progressività trattamentale, già più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, ribadendo che il trattamento penitenziario deve poter tenere conto dei cambiamenti della personalità del condannato e dei risultati conseguiti durante la permanenza in istituto. Una preclusione rigida e invariabile, osserva la Corte, finisce invece per presumere immutabile la condizione del detenuto per un periodo eccessivamente lungo, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Un ulteriore elemento valorizzato dalla decisione è rappresentato dalla disciplina delle pene sostitutive, introdotta dalla riforma Cartabia. In tale ambito, infatti, la revoca della misura non comporta una preclusione automatica triennale, ma consente un nuovo accesso alle misure alternative dopo l'espiazione di metà della pena residua. La Corte ha individuato proprio in questo modello una soluzione già presente nell'ordinamento e costituzionalmente idonea a riequilibrare il rapporto tra esigenze di sicurezza e finalità rieducativa della pena. La sentenza produce un impatto significativo sulla prassi della magistratura di sorveglianza, che potrà tornare a valutare in tempi più rapidi la meritevolezza del condannato, valorizzando gli eventuali progressi compiuti dopo la revoca della precedente misura alternativa e rafforzando il principio di individualizzazione della pena. Fonte: Diritto e Giustizia |