Danno da perdita affettiva: la convivenza incide sulla liquidazione

La Redazione
07 Luglio 2026

La convivenza stabile non rappresenta soltanto il presupposto per riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo, ma costituisce anche un elemento rilevante nella sua quantificazione. È il principio affermato dalla Terza Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 9 aprile 2026, n. 8911, che interviene sul tema della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a un sinistro stradale mortale, precisando il ruolo della convivenza nell'ambito delle relazioni familiari di fatto.

La controversia trae origine da un incidente stradale nel quale aveva perso la vita una persona inserita stabilmente in una comunità affettiva, pur in assenza di rapporti di parentela. I conviventi avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto affettivo, oltre al danno terminale iure hereditatis e al rimborso delle spese sostenute.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, applicando però una riduzione del 25% per concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione del mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Il giudice territoriale aveva inoltre escluso che la convivenza potesse assumere rilievo quale fattore di incremento del risarcimento, ritenendo che tale elemento fosse già stato valorizzato ai fini del riconoscimento stesso del diritto.

Su questo punto interviene la Cassazione, distinguendo nettamente il piano dell'an debeatur da quello del quantum debeatur. Secondo i giudici di legittimità, la convivenza svolge una duplice funzione: da un lato consente di riconoscere la tutela risarcitoria anche in favore di soggetti legati da rapporti affettivi diversi da quelli parentali tipizzati; dall'altro rappresenta un indice concreto dell'intensità del legame e, come tale, deve concorrere alla personalizzazione della liquidazione del danno.

Escluderne automaticamente la rilevanza in sede di quantificazione, osserva la Corte, significa confondere due profili distinti e alterare il corretto esercizio del potere equitativo previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c. La stabile coabitazione, infatti, costituisce un elemento idoneo a evidenziare la particolare consistenza della relazione affettiva e il maggiore impatto derivante dalla sua perdita.

Pur confermando la riduzione del risarcimento per concorso colposo della vittima, la Suprema Corte ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio, demandando al giudice territoriale una nuova liquidazione che tenga adeguatamente conto della convivenza quale autonomo parametro di valutazione.

L'ordinanza si inserisce nel consolidato percorso giurisprudenziale volto ad ampliare la tutela delle relazioni affettive di fatto e offre agli operatori del diritto un'importante precisazione sui criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale e sull'applicazione delle tabelle di liquidazione.

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