GDPR e tutela del domicilio non ostano al licenziamento per le espressioni offensive in una live TikTok
28 Luglio 2026
Una lavoratrice dipendente di un istituto religioso, nel corso di una diretta live effettuata sul proprio account TikTok - accessibile, a seguito di ammissione da parte della titolare, a profilo privato cui presero parte almeno 64 utenti e rimasta a disposizione dei suoi oltre 2.000 followers -, aveva proferito espressioni offensive nei confronti del legale rappresentante del datore di lavoro. Avviato il procedimento disciplinare, la lavoratrice era stata licenziata per giusta causa. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 129/2026 del 21 luglio 2026, ha rigettato il ricorso presentato dalla lavoratrice avverso il licenziamento, affrontando diversi ordini di questioni tra cui l'utilizzabilità del video a fini disciplinari e la compatibilità del trattamento con il GDPR. L'utilizzabilità del video e l'inapplicabilità degli artt. 14 e 15 Cost. La ricorrente aveva sostenuto l'inutilizzabilità del video, ritenendolo protetto dall'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) - atteso che la live era stata effettuata dal proprio domicilio - e dalla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.). Il Tribunale ha invece disatteso entrambe le eccezioni. Quanto all'art. 14 Cost., è stata la lavoratrice stessa a consentire volontariamente l'accesso virtuale al proprio domicilio, sicché non è stata appurata alcuna illecita intrusione. Quanto all'art. 15 Cost., il Giudice ha rilevato che TikTok - al pari di Instagram e Facebook - è uno strumento funzionale alla condivisione e divulgazione di contenuti, non alla trasmissione di corrispondenza o comunicazioni tra privati; e la natura "chiusa" o "privata" del profilo non vale ad attribuire al contenuto la segretezza propria della corrispondenza, rilevando unicamente la capacità diffusiva intrinseca del mezzo. Profili di trattamento dati. Esclusa ogni violazione delle garanzie costituzionali, il Tribunale ha poi esaminato la compatibilità del citato trattamento con il GDPR, infine affermandone la liceità ai sensi dell'art. 6, lett. f). Secondo il Giudicante il datore aveva trattato il dato - ricevuto da un terzo, non acquisito mediante attività investigative - per la finalità legittima dell'esercizio del potere disciplinare, tutelato dagli artt. 41e 24 Cost., con esito del giudizio di bilanciamento favorevole agli interessi datoriali rispetto alla mera aspettativa di riservatezza derivante dalla titolarità di un profilo privato su social network. In particolare, è stato ritenuto che la posizione giuridica del datore costituisse senz'altro un legittimo interesse idoneo a giustificare la raccolta e l'uso del dato anche senza il consenso della lavoratrice; costei, per contro, si poneva come portatrice di un'astratta aspettativa alla riservatezza derivante dalla titolarità di un profilo "privato" su social network, ma quale aspettativa cedevole di fronte agli interessi datoriali, dotati di caratura costituzionale e sollecitati nella vicenda concreta. Il provvedimento del Garante n. 288/2025. Il Tribunale si è inoltre confrontato con il provvedimento del Garante n. 288/2025 – precedentemente adottato in vicenda analoga avente ad oggetto screenshot di commenti Facebook comunicati da un "amico" della lavoratrice, in cui era stata censurata la condotta datoriale - ritenendolo inapplicabile per due ragioni. In primo luogo, secondo il Giudice, nella specie il giudizio di bilanciamento era già stato compiuto con esito favorevole al datore. In secondo luogo, e più in radice, il "principio di finalità" di cui all'art. 5 GDPR attiene alla finalità perseguita dal titolare del trattamento, non a quella dell'interessato: sicché, lo scopo per cui la lavoratrice aveva pubblicato il contenuto - manifestare il proprio pensiero - era del tutto irrilevante ai sensi dell'art. 6 GDPR, che attribuisce rilievo esclusivamente alla ragione per cui il titolare acquisisce e utilizza il dato. Opinando diversamente, si sarebbe pervenuti a un'ingiustificata tirannia della tutela della riservatezza: si sarebbe finito per consentire a un lavoratore di offendere reiteratamente il proprio datore di lavoro davanti a una platea di followers, riuscendo poi a eccepire l'inutilizzabilità dei contenuti per il solo fatto che il profilo sia "chiuso". Fonte: Diritto e Giustizia |