L’INAIL può “giovarsi” del giudicato penale nel giudizio civile
29 Luglio 2026
Con riferimento all’efficacia del giudicato penale di condanna nell’ambito del giudizio introdotto dall’INAIL, che agisce in regresso nei confronti del datore di lavoro, operano le regole generali dettate dal codice di procedura penale, le quali sono improntate al principio che detto giudicato non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che, non partecipando al relativo processo, non abbiano esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Tuttavia, se la sentenza di condanna non può essere opposta a chi non è stato parte del giudizio penale, ciò non toglie che tale ultimo soggetto, nel processo civile, possa invocare in proprio favore la sentenza definitiva di condanna per quanto in essa espressamente deciso, dato che per il condannato essa esplica in pieno la sua funzione di giudicato. Ne consegue che nell'azione di regresso l'INAIL può richiamare il giudicato penale che ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ciò non esclude che la valutazione di taluni fatti non svolta nel processo penale ma essenziale nel giudizio civile (ad es. concorso di colpa della vittima) debba essere operata in tale ultimo giudizio. (Cfr.: Cass., sez. lav., 11 giugno 2026, n. 19072). |