L’uso di software e piattaforme della committente che impongono in tempo reale operazioni, percorsi, priorità e tempi ai dipendenti dell’appaltatore, riducendo i preposti a meri esecutori, integra una eterodirezione tecnologica e rende l’appalto illecito con imputazione del rapporto alla committente.
Premessa
Attraverso l’esame di tre recenti pronunce della Corte d’Appello di Milano del 2026, lette in continuità con la giurisprudenza di merito formatasi negli anni precedenti (Tribunali di Padova e Cuneo, nonché Corte d’Appello di Venezia) si prendono in considerazione le trasformazioni del potere direttivo e organizzativo nell’era dell’impresa data-driven. L’analisi evidenzia come l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche nella disponibilità della committente — quali software gestionali centralizzati, piattaforme informatiche collaborative e di condivisione di dati, lettori ottici, GPS e dispositivi palmari — possa oltrepassare il perimetro del mero coordinamento tecnico, traducendosi nell’esercizio di una vera e propria eterodirezione tecnologicamente mediata.
In assetti organizzativi nei quali i sistemi informatici determinano in tempo reale sequenze operative, priorità, percorsi e tempi di esecuzione della prestazione, l’autonomia organizzativa dell’appaltatore e la stessa assunzione del rischio d’impresa risultano significativamente ridimensionate, mentre i preposti formalmente incaricati del coordinamento tendono ad assumere un ruolo meramente esecutivo o di semplice intermediazione comunicativa. Emerge così una nuova forma di relazione lavorativa informatizzata, nella quale il mezzo tecnologico si sostituisce, in misura crescente, ai tradizionali meccanismi di direzione e di eterodirezione.
Le massime
Particolarmente interessanti sono, in considerazione degli argomenti trattati da questo focus, le massime mirate delle tre decisioni che di seguito si riportano.
Corte d'appello di Milano, sez. lav., 4 maggio 2026, n. 117 - Pres. Casella; est. Sommariva (riforma Tribunale di Milano, sentenza n. 2539/2024, est. Lombardi)
L'appalto è illecito quando il sistema informatico appartenente alla committente non costituisce un mero strumento di coordinamento, ma regola in modo vincolante l'attività dei singoli lavoratori, determinando le operazioni da compiere, le priorità, i percorsi e le relative tempistiche, mentre i preposti dell'appaltatore si limitano a trasmettere o attuare le indicazioni così generate. In tale ipotesi, il software rappresenta lo strumento attraverso il quale la committente esercita il proprio potere organizzativo e direttivo, con conseguente imputazione dei rapporti di lavoro in capo alla stessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Corte d'appello di milano, sez. lav., 11 maggio 2026, n. 137 - Pres. Ravazzoni; est. Dossi (riforma Tribunale di Milano, sentenza n. 812/2024, Est. Gigli)
È illecito l'appalto di servizi logistici quando la committente, mediante un proprio sistema informatico, determina le attività dei dipendenti dell'appaltatore, i percorsi, le priorità e le tempistiche di esecuzione, monitorandone in tempo reale l'operato, mentre i referenti dell'appaltatore si limitano a trasmettere le direttive ricevute. La non genuinità dell'appalto è ulteriormente confermata quando i principali mezzi produttivi appartengono alla committente e il corrispettivo è parametrato al costo del personale impiegato, maggiorato di un mark-up, senza effettiva assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. Ne consegue, ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato e diretto le prestazioni.
Corte d'appello di Milano, sez. lav., 8 giugno 2026, n. 380 - Pres. Picciau; Est. Cuomo (riforma Tribunale di Milano, sentenza n. 2053/2024, Est. Caroleo)
È illecito l'appalto di servizi logistici quando la committente, tramite un proprio sistema gestionale, determina quotidianamente le operazioni da svolgere, le priorità, i percorsi e le tempistiche, controllando in tempo reale l'attività dei dipendenti dell'appaltatore, mentre i preposti di quest'ultimo si limitano a trasmettere le istruzioni ricevute. La non genuinità dell'appalto è confermata dalla disponibilità in capo alla committente del software e dei principali mezzi produttivi, nonché dalla determinazione del corrispettivo in funzione del costo della manodopera, con significativa attenuazione del rischio d'impresa. Ne consegue, ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettiva utilizzatrice.
I casi, la fattispecie e le caratteristiche rilevanti
I tre casi esaminati dalla Corte d'Appello di Milano da cui lo spunto per questo focus presentano circostanze di fatto sovrapponibili, riguardando lavoratori addetti alla movimentazione di merci e libri all'interno di piattaforme logistiche (tra cui la struttura denominata «Città del Libro») in cui operavano alle dipendenze formali di società cooperative. Le caratteristiche gestionali e organizzative comuni a tutti e tre i casi erano le seguenti:
● l'attività lavorativa quotidiana degli addetti in questione era governata da un software gestionale di esclusiva proprietà della committente. Anche l'hardware necessario all'utilizzo del sistema, tra cui palmari, pistole a radiofrequenza e lettori ottici, faceva capo alla committente;
● i lavoratori operavano in totale assenza di autonomia, poiché il software non si limitava a un semplice coordinamento, ma dirigeva l'intero processo produttivo in modo vincolante. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni, i lavoratori ricevevano dal sistema della committente l'assegnazione del lavoro, le etichette con l'individuazione della merce da movimentare, la posizione esatta in cui collocarla e il percorso specifico da seguire all'interno del magazzino. Il programma determinava inoltre la sequenza delle operazioni, le priorità e i tempi di esecuzione, permettendo alla committente di controllare l'attività dei lavoratori in tempo reale tramite i dispositivi fisici (come i palmari) da essi utilizzati. I lavoratori stessi venivano identificati dal e nel sistema tramite codici alfanumerici attribuiti dalla committente;
● oltre alle indicazioni generate in automatico dal software gestionale, il personale della committente impartiva disposizioni operative quotidiane ed estremamente dettagliate (tramite e-mail e messaggi WhatsApp) riguardo le attività da svolgere, il numero di addetti necessari, la definizione dei turni, le priorità e il ricorso al lavoro straordinario, notturno o festivo;
● in questo contesto, i capiturno o preposti delle società appaltatrici si limitavano a prendere atto delle direttive già decise dal software o dal personale della committente e a trasmetterle ai lavoratori. La gestione da parte dell'appaltatore si riduceva così al solo aspetto amministrativo formale, come la registrazione di presenze, ferie e retribuzioni, senza alcuna reale autonomia imprenditoriale o organizzativa.
In tutti e tre i procedimenti l'iter giudiziario ha seguito una dinamica sostanzialmente identica: i lavoratori hanno inizialmente visto respinte le proprie domande in primo grado dal Tribunale di Milano, che aveva deciso senza ammettere prove testimoniali, per poi ottenere vittoria in sede di gravame presso la Corte d'Appello.
I ricorrenti hanno sostenuto che l'organizzazione del servizio logistico e la direzione effettiva del personale non fossero in capo alle cooperative appaltatrici (loro datori di lavoro formali), ma fossero interamente gestite e riconducibili alla società committente.
Sulla base di ciò, hanno chiesto (i) l'accertamento della natura illecita dell'appalto (interposizione fittizia di manodopera), (ii) la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, direttamente con le società effettivamente utilizzatrici e (iii) il corretto inquadramento contrattuale in livelli superiori previsti dal CCNL Trasporto Merci, proporzionato alle reali mansioni svolte, e il pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Mentre il primo Giudice aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dei ricorrenti, la Corte d'Appello ha fondato la revisione delle sentenze sull'acquisizione di prove documentali (quali contratti, capitolati, scambi di e-mail e messaggi WhatsApp) e sulle deposizioni testimoniali ammesse nella fase di appello sulla base delle quali ha ritenuto:
● l’assenza di un autonomo potere direttivo dell'appaltatore in quanto le direttive e i controlli sulle prestazioni dei lavoratori erano esercitati direttamente dal sistema informatico della committente e dal suo personale, confinando i capiturno delle cooperative a un ruolo di mero "passaparola";
● la mancanza di organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, essendo i mezzi strumentali indispensabili – come il software gestionale, l'hardware, le attrezzature fisse e persino mezzi di movimentazione in comodato d'uso o a noleggio – riconducibili alla committente;
● l’assenza di rischio d'impresa dal momento che il corrispettivo dei servizi era parametrato al mero costo orario del lavoro (comprensivo di straordinari e notturni) maggiorato di un margine di profitto, neutralizzando così eventuali variazioni del costo della manodopera.
Sulla base di tali argomentazioni in tutti i casi la Corte d’Appello di Milano ha accolto le domande dei lavoratori dichiarando la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato direttamente alle dipendenze della committente, il riconoscimento dei livelli superiori del CCNL Trasporto Merci richiesti (in considerazione dell'effettivo impiego di mezzi complessi o dell'effettivo ruolo di referenti o coordinatori operativi ricoperto da taluni lavoratori) e la condanna in solido delle società datrici effettive al pagamento di tutte le differenze retributive maturate, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi.
Il medium tecnologico come indice di eterodirezione?
La giurisprudenza di merito torna a pronunciarsi sulla titolarità del rapporto di lavoro in caso di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera (da parte dell’appaltatore) e di tecnologia (da parte del committente).
Già il Tribunale di Padova (sent. 3 marzo 2023, n. 126 e sent. 16 luglio 2019, n. 550, Est. Dallacasa) e, in sede di gravame, la Corte d’Appello di Venezia (sent. 30 marzo 2023, n. 191) si erano occupati dell’indagine circa la titolarità del rapporto di lavoro degli operatori logistici in casi relativi alla gestione esternalizzata delle attività di magazzino eseguite tramite strumenti tecnologici messi a disposizione dalla committente. Nell'esaminare le predette fattispecie (caratterizzate da attività di c.d. “picking” tramite software vocale che consentiva la registrazione delle singole operazioni dei lavoratori e lettori ottici e cuffiette con microfono forniti dalla committente), i giudici veneti avevano acutamente osservato che un concetto di subordinazione che si imperni sulla nozione di eterodirezione del lavoro deve inevitabilmente tenere conto dell'evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo. Ciò a maggior ragione nei settori definiti "labour intensive", dove i soggetti appaltatori non dispongono di propri beni strumentali, o ne dispongono in una misura irrilevante, fornendo i servizi appaltati all’interno degli ambienti (fisici o virtuali) o della filiera dell’azienda committente. Secondo le predette decisioni, la raccolta dei dati inerenti le operazioni compiute dai singoli lavoratori, traducendosi in un potenziale controllo a distanza degli stessi, peraltro in assenza di informativa e autorizzazione amministrativa o sindacale, costituisce argomento ulteriore di eterodirezione da parte della committente. Si è giunti così a coniare una nuova definizione di “relazione informatizzata”: “il governo complessivo dell'attività aziendale e la direzione del lavoro dei singoli addetti possono essere intesi come una relazione informatizzata con l'apparente committente, lasciando all'apparente datore di lavoro una funzione residuale di controllo e di intervento paradisciplinare, più o meno sollecitato” (Tribunale di Padova, 16 luglio 2019, n. 550, Est. Dallacasa).
Più in particolare – quanto al meccanismo di eterodirezione tramite il mezzo tecnologico – si è osservato che, laddove le caratteristiche della eterodirezione (e.g. istruzioni e direzione di lavoro) siano mediate tramite tecnologia, “l'utilizzo di un sistema software che determina le modalità di effettuazione del servizio e a cui il singolo lavoratore accede per ricevere istruzioni, configura un'eterodirezione illecita, soprattutto se i responsabili dell'appaltatore si limitano a trasmettere segnalazioni e indicazioni operative provenienti dal committente” (Corte d’Appello di Venezia, 30 marzo 2023, n. 191).
Un’interessante applicazione di tali principi, in un caso di contratto formalmente qualificato come trasporto ma sostanzialmente riqualificato come contratto di servizi di trasporto — e, come tale, idoneo a consentire ai lavoratori l’accesso alle tutele previste dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 secondo l’attuale dominate orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le ultime, Cass. 22541/2025) — si rinviene nella sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, 13 settembre 2022, n. 133.
La vicenda esaminata dal giudice riguardava un servizio di trasporto e consegna fortemente digitalizzato, nel quale i corrieri/autisti operavano mediante computer palmari (PDA) ed etichette dotate di codici a barre. L’intera organizzazione logistica era governata da un software gestionale che provvedeva automaticamente allo smistamento dei documenti di trasporto in funzione del CAP di destinazione, alla predisposizione dei percorsi di consegna per ciascun autista e persino al calcolo del numero massimo di colli caricabili su ogni veicolo, in base a parametri predeterminati di volume e peso. Al termine di ciascun turno, un ulteriore sistema informatico verificava la corrispondenza tra pacchi consegnati, incassi e resi.
Secondo il Tribunale, quando ogni fase del servizio risulta organizzata, programmata, diretta e controllata dal committente — anche mediante i supporti tecnologici dallo stesso predisposti — viene meno l’autonomia organizzativa dell’appaltatore e l’appalto rischia di degradare a mera messa a disposizione di manodopera. In questa prospettiva, il sistema informatico non costituisce un mero strumento di coordinamento tecnico, bensì può assurgere a veicolo di una vera e propria eterodirezione tecnologicamente mediata, idonea a rivelare chi sia il reale centro di imputazione del potere organizzativo.
In conclusione
I temi trattati dalle pronunce sopra esaminate ribadiscono l’attenzione sulle caratteristiche della eterodirezione e, più in generale, sulla titolarità sostanziale del rapporto di lavoro nelle ipotesi di decentramento produttivo — quali, ad esempio, l’appalto, anche al di fuori delle tradizionali forme di appalto endoaziendale — nonché nei modelli di organizzazione estesa o condivisa della prestazione lavorativa, come nei contratti di rete, nei distacchi e in altre forme di integrazione organizzativa tra imprese in cui la dotazione tecnologica costituisce il necessario collante informativo.
La questione è di particolare attualità del contesto della società dell’informazione, caratterizzato dalla progressiva digitalizzazione dei processi produttivi e dalla crescente integrazione tra lavoro umano e tecnologie avanzate mediate da piattaforme collaborative sempre più integrate e raffinate sotto il profilo dell’accesso e del dettaglio delle informazioni raggiungibile che determina il principale fattore del vantaggio competitivo delle aziende che offrono servizi strutturati ai clienti finali. In tale scenario, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo non si manifesta più necessariamente attraverso forme tradizionali di coordinamento gerarchico diretto (non più rilevante, né tempestivo ai fini del servizio integrato), ma può realizzarsi in modo mediato mediante infrastrutture tecnologiche capaci di conformare, indirizzare e monitorare la prestazione lavorativa.
Si assiste, in altri termini, all’emersione di forme di potere direttivo digitale, frequentemente esercitate tramite sistemi di algorithmic management, nei quali software, piattaforme e dispositivi intelligenti svolgono una funzione organizzativa sostanzialmente equivalente a quella tradizionalmente attribuita al management. Strumenti quali sistemi GPS, lettori ottici, smart objects, wearable devices o dispositivi di realtà aumentata, non si limitano a supportare l’attività lavorativa, ma possono influenzare direttamente contenuti, tempi, modalità esecutive e standard di performance, impartendo istruzioni operative, sequenziando attività e registrando in tempo reale le operazioni svolte. Ciò soprattutto -come nei casi oggetto delle decisioni della Corte d’Appello di Milano- quando le informazioni caratteristiche, “core”, del servizio sono integrate, gestite e controllate in piattaforme informatiche che presidiano le fasi esecutive del servizio stesso.
Il fenomeno emerge con particolare evidenza nei settori della logistica integrata e dei servizi tecnici complessi, dove è sempre più frequente il ricorso a piattaforme informatiche centralizzate attraverso cui il committente governa l’intera filiera esecutiva del servizio reso al cliente finale (dall’acquisto del prodotto, alla sua consegna e istallazione e al servizio post vendita). In tali contesti, una pluralità di appaltatori, ciascuno responsabile di specifiche fasi del processo, opera all’interno di un ecosistema digitale unitario che può consentire al committente di acquisire una visibilità estremamente granulare sulle attività concretamente svolte dai dipendenti delle imprese appaltatrici: localizzazione degli operatori, tempi di intervento, sequenza delle operazioni, livelli di produttività, scostamenti dagli standard attesi, anomalie operative e qualità del servizio erogato.
Ne deriva una capacità di supervisione, coordinamento e controllo trasversale che, prescindendo da un formale rapporto di lavoro diretto, può tradursi nell’esercizio di poteri organizzativi sostanzialmente assimilabili a quelli tipici del datore di lavoro. In tale contesto, il baricentro dell’organizzazione produttiva tende a spostarsi dai tradizionali fattori materiali della produzione verso il controllo dell’architettura informativa del processo: l’elemento organizzativo centrale non è più costituito esclusivamente dalla proprietà dei mezzi di produzione o dalla disponibilità di manodopera, bensì dalla capacità di acquisire, elaborare e utilizzare dati e informazioni generate dall’attività lavorativa.
Da ciò deriva una crescente dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’esercizio effettivo dei poteri organizzativi e direttivi. Il soggetto che formalmente assume e impiega il lavoratore può, infatti, non coincidere con quello che, attraverso l’infrastruttura digitale, determina in concreto l’organizzazione della prestazione resa dal lavoratore stesso. Tale evoluzione sollecita una riflessione sulla persistente adeguatezza delle categorie tradizionali del diritto del lavoro e, in particolare, sulla capacità del criterio dell’eterodirezione di intercettare forme nuove, indirette e tecnologicamente mediate di subordinazione che, anche a parità di diritti, pongono una questione di titolarità del rapporto di lavoro.
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