La decadenza di cui all’art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 non può essere impedita dalla presentazione di una seconda domanda amministrativa

17 Agosto 2026

Può il soggetto già pensionato, dopo una prima domanda all’INAIL, presentare una seconda domanda all’INPS per la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto? La seconda domanda sposta in avanti il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970?

La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione qualificata alle polveri di amianto è autonoma rispetto alla domanda di pensione, poiché introduce nella sfera soggettiva del richiedente un beneficio riconosciuto dalla legge in ragione di specifici elementi costitutivi che incidono sul valore contributivo delle annualità di lavoro prestato in condizioni di particolare rischio. Tale domanda, dunque, è proponibile anche da chi è già pensionato, considerato che essa non incide direttamente sulla liquidazione del rateo pensionistico, ma è finalizzata ad agevolare l'accesso alla pensione attraverso il maggior peso assegnato ad un periodo contributivo. Con riferimento alla decadenza, l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 è applicabile anche alle domande di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò che si fa valere in questi casi è un diritto che, seppure intimamente collegato alla pensione, costituisce un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia. Pertanto, opera la decadenza di cui all’art. 47 citato, dovendo l'azione giudiziaria essere proposta entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi amministrativi o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. La proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio comporta l’inammissibilità dell’eventuale ricorso giudiziale avverso il secondo rigetto, non realizzandosi uno spostamento in avanti del termine di decadenza. La decadenza può, infatti, essere impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale, non da una domanda amministrativa rivolta ad un Ente diverso. (Cfr.: Cass., sez. lav., 12 giugno 2026, n. 19372).

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