Il principio di ultrattività del mandato ad litem, applicabile all’ordinaria disciplina civilistica, non opera in ambito tributario

29 Luglio 2026

Viene commentata una interessante pronuncia della Sezione tributaria della S.C. in tema estinzione di società e cartella di pagamento emessa verso società cancellata dal registro delle imprese e notificata al liquidatore quale ultimo legale rappresentante della stessa.

Massima

In tema di giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle Entrate e/o dall’AdE-R al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentate della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o dell’impugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che non esiste più ad ogni altro effetto.

Il caso e la questione

Interessante pronuncia della Sezione tributaria della S.C. in tema estinzione di società e cartella di pagamento relativa ad I.V.A. e sanzioni, emessa verso società cancellata dal registro delle imprese a seguito di richiesta del 26 gennaio 2018 e notificata, il 4 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, al liquidatore quale ultimo legale rappresentante della stessa. E, senza alcun dubbio, importante nella ricerca di una soluzione compatibile con la complessità delle questioni connesse al differimento degli effetti della cancellazione delle società.

La C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso e la C.T.R. della Lombardia rigettato l’appello principale proposto dall’AdE-R con accoglimento parziale (limitatamente alle spese) di quello incidentale della contribuente. Su ricorso per cassazione dell’AdE-R, con controricorso della contribuente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

La soluzione giuridica

Il Collegio, nell’ordine di trattazione dei vizi afferenti la struttura e il funzionamento del processo, ha inteso fissare – in primis – quali siano gli effetti dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 sulla legittimazione del liquidatore delle società cancellate, una volta spirato il termine quinquennale indicato nella disposizione.

Premesso, in diritto, che la cancellazione delle società dal registro delle imprese priva le stesse della capacità di stare in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 6070/13), la Corte ha affermato che, con l’art. 28, comma 4, del cit. decreto legislativo (ritenuto costituzionalmente legittimo dal Corte Cost. n.147/20) è stato previsto il differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione delle società, che opera soltanto a favore dell’A.F. e degli altri enti creditori o di riscossione di tributi o contributi, ed è diretta a garantire, per il periodo previsto, l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a tanto (cfr. Cass. n. 36892/2022).

Come è stato da ultimo confermato dalla S.C. (Cass. n. 34549/2024), la norma, entrata in vigore il 13 dicembre 2014, reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento previsto si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione – che costituisce il presupposto della sua estinzione – sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 e successivamente); tale differimento – di fatto – non opera necessariamente per un quinquennio ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione (cfr. Cass. n. 10385/2024).

Nei casi in cui è applicabile il cit. art. 28, in deroga all’art. 2495 c.c., «la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore ne è il legittimo rappresentante e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione» (cfr. Cass. n. 18310/2023).

Le S.U. hanno ritenuto, invero, che la predetta disposizione instaura «una finzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quella posta dall’art.10 legge fall.) seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa» e, quindi, «deroga al principio per cui la società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio» (cfr. Cass. n. 3625/2025). Confermando, poi, l’indirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita soltanto a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione, al fine di consentire e facilitare l’operato dell’Ufficio, ma permette – altresì - all’ex liquidatore di «conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 20 comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe esercitare». Consegue che il liquidatore, oltre a ricevere la notificazione degli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa “atti del contenzioso” riferirsi, in senso stretto e tecnico, proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale.

La società cessata mantiene – temporaneamente – per il quinquennio previsto una capacità e soggettività altrimenti inesistenti, anche al fine di consentire all’ex liquidatore o, in mancanza, all’ex legale rappresentante a conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sia sul piano sostanziale che processuale per effetto di «una finzione legale di mantenimento in vita della società, comunque temporanea (dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art.2495 cod. civ.)». (cfr. cit. Cass. n. 3625/2025).

Con riferimento alla scadenza del termine quinquennale, la S.C. ha inoltre precisato che «il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n.175/2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, …comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (cfr. Cass. n. 10429/2025).

Ciò avviene anche nel caso in cui il quinquennio di differimento degli effetti della cessazione della società decorre tra un grado di giudizio e l’altro, sicché, in tal caso, la legittimazione attiva o passiva a proporre o ad essere destinatario di un atto d’impugnazione, non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata, come accade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza della società, ma spetta ai soci successori ex art.2495 cod. civ. (cfr. Cass. n. 17890/2025).

Cosa avvenuta nel caso che ci occupa, laddove il quinquennio di sospensione dell’estinzione della società, di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, era tuttavia già spirato alla data di notificazione del ricorso per cassazione presso il domiciliatario, avvocato nominato nei gradi di merito, il quale ha ricevuto la consegna dell’atto senza dichiarare l’evento estintivo.

Deve ritenersi, pertanto, che detta notifica non fosse idonea ad instaurare il giudizio di legittimità, non potendo trovare applicazione il principio della “ultrattività del mandato ad litem” che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o dell’impugnazione, secondo l’orientamento consolidato della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 15295/2014 e Cass. n. 29812/2024).

Secondo tale principio gli effetti processuali riconnessi alla dichiarazione/notifica dell’evento interruttivo durante il processo in corso ovvero anche dopo la chiusura della discussione, sono rimessi esclusivamente alla scelta discrezionale del procuratore del soggetto estinto, che ne assume la personale responsabilità nei confronti dei successori (parti sostanziali), con la conseguenza che, in caso di mancato esercizio di tale potere discrezionale (negozio processuale) da parte del difensore, la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata rispetto alle altre parti ed al giudice, come se fosse ancora viva e capace, sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell’impugnazione, venendo in tal modo ad essere equilibrati i contrapposti interessi delle parti e salvaguardato sia l’interesse della parte che non ha subito l’evento a proseguire il processo ed a proporre tempestivamente l’impugnazione, sia l’interesse della parte che ha subito l’evento a vedere tutelate le proprie garanzie di difesa.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, è stato ritenuto applicabile, con riferimento all’ordinaria disciplina civilistica, anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente all’emissione della sentenza d’appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicché quest’ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore (cfr. da ultimo Cass. n. 13777/2024).

Si tratta, però, di un potere discrezionale riconosciuto al difensore che non può valere in ambito tributario, dove vige il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società in base al quale è prevista una temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che, in realtà, non esiste più “ad ogni altro effetto” e che, alla scadenza del quinquennio, viene automaticamente meno ex lege (cfr. cit. Cass. n. 3625/2025).

Nel caso in esame, invece, la fictio iuris della permanenza in vita della società era ormai venuta meno, trattandosi di fattispecie paragonabile al caso dell’evento menomativo «incidente prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in cui non c’è alcun procedimento pendente né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive dei successori della parte colpita dall’evento, che – d’altro canto – ben potranno attivarsi successivamente» (cfr. Cass. S.U. n. 29812/2024).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.