Irripetibilità assoluta dell’assegno per il mantenimento del figlio?
30 Luglio 2026
Massima Il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado a titolo di assegno di mantenimento del figlio, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronunzia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare. Viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d’appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado. Il caso La vicenda trae origine alla sentenza con cui la Corte d’Appello di Genova ha rigettato la richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio minore, in ragione del fatto che il titolo posto a fondamento della domanda (vale a dire una precedente sentenza che aveva ridotto l’importo dell’assegno) non conteneva alcuna espressa statuizione di condanna e che, comunque, il contributo era caratterizzato da una natura sostanzialmente alimentare. La questione La sentenza d’appello che – rideterminando il contributo economico dovuto in favore del figlio minore – preveda genericamente, nella sola motivazione (e, dunque, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna o di accertamento del quantum), il diritto di ripetere le somme versate oltre il dovuto, può fare stato tra le parti? E, laddove il solvens abbia instaurato un autonomo giudizio per la concreta determinazione degli importi oggetto della domanda di restituzione, il giudice può rigettare la pretesa senza incorrere nella violazione del ne bis in idem? Il perno della vicenda, tuttavia, ruota intorno ad una questione di diritto sostanziale: che natura ha l’assegno di mantenimento e che significato assume, ai fini della domanda di ripetizione, l’entità (modesta o rilevante) del contributo versato? La sentenza d’appello che – rideterminando il contributo economico dovuto in favore del figlio minore – preveda genericamente, nella sola motivazione (e, dunque, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna o di accertamento del quantum), il diritto di ripetere le somme versate oltre il dovuto, può fare stato tra le parti? E, laddove il solvens abbia instaurato un autonomo giudizio per la concreta determinazione degli importi oggetto della domanda di restituzione, il giudice può rigettare la pretesa senza incorrere nella violazione del ne bis in idem? Il perno della vicenda, tuttavia, ruota intorno ad una questione di diritto sostanziale: che natura ha l’assegno di mantenimento e che significato assume, ai fini della domanda di ripetizione, l’entità (modesta o rilevante) del contributo versato? Le soluzioni giuridiche Per rispondere al primo interrogativo, occorre considerare che, nella vicenda esaminata, il diritto del genitore obbligato a ripetere le somme versate oltre il dovuto era stato riconosciuto da una precedente pronuncia, la quale tuttavia non conteneva alcuna statuizione né sull’an né sul quantum di una eventuale restituzione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia non potendo l’esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Cass., 4 gennaio 2024, n. 272; Cass., 11 aprile 2017, n. 9263; Cass., 14 novembre 2003, n. 17249; Cass., n. 15 aprile 1993, n. 4451). Ed infatti, il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia può essere individuata tenendo conto anche della motivazione opera esclusivamente nelle ipotesi in cui il dispositivo contenga già una statuizione di accertamento o di condanna: in tal senso si afferma ripetutamente che il principio per cui «la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva»(Cass., 12 settembre 2022, n. 26802; Cass., 25 settembre 2015, n. 19074; Cass., n. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 8 marzo 2007, n. 5337; Cass., 25 novembre 2002, n. 16579). Ciò significa che la sentenza, in mancanza di un’espressa condanna alla ripetizione di dette somme, non costituisce titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens proponga, apposita domanda in un autonomo giudizio (Cass., 23 gennaio 2026, n. 1515), nel quale, ovviamente, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza viziata da omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione (Cass., 10 luglio 2018, n. 18062). In questo contesto – posto che nessun giudicato poteva dirsi formato sul punto – nel merito della vicenda, la decisione in epigrafe, al fine di escludere la ripetizione delle somme versate, prende inevitabilmente le mosse dalla natura «sostanzialmente alimentare» delle prestazioni in materia di mantenimento dei figli, onde il «ritenuto carattere propriamente alimentare dell’assegno» ovvero la «funzione normalmente “anche” alimentare» del medesimo (Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914). In tale prospettiva, il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi tanto nei diversi ambiti dei rapporti tra coniugi, quanto della revoca dell’assegno del figlio per fatto sopravvenuto in sede di giudizio di revisione del mantenimento (G. Spadaro, A. Lestini, Assegno divorzile e insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione, in Ius Famiglie, 2026; Cass., 26 aprile 2023, n. 10974; A. Lestini, Assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e ripetizione delle somme versate, in Ius Famiglie, 2023). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914; F. Ferrandi, Quando devono essere restituite le somme versate con l’assegno di mantenimento o divorzile?, in Ius Famiglie, 2022) avevano infatti operato una distinzione a seconda che siano stati esclusi i presupposti in base ai quali sono stati erogati gli assegni di mantenimento o di divorzio (come per esempio lo stato di bisogno), con conseguente restituzione integrale a far data dal tempo della devoluzione (unitamente agli interessi), o viceversa si sia unicamente rideterminato al ribasso l’ammontare degli assegni stessi, con conseguente esclusione del diritto alla ripetizione; esclusione che, tuttavia, veniva limitata alla componente alimentare in senso stretto dell’assegno, presumendosi che tali somme, in genere di lieve entità, siano comunque state consumate (P. Gallo, Gli assegni di mantenimento tra ripetibilità ed irripetibilità, in Giur.it., 2023, p. 792). E, così, nella medesima direzione, anche per quanto riguarda le ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, in virtù di una diversa valutazione per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda) dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedentemente adottati, si esclude la ripetibilità della prestazione economica eseguita (Cass., 26 aprile 2023, n. 10974; Cass., 4 luglio 2023, n. 18785); e, inoltre, si specifica come «la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo» (Cass. 4 luglio 2016, n. 13609; Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987). Di converso, ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’art. 2033 c.c.; in tal caso, quindi, il diritto di ritenere quanto è stato pagato non può ritenersi sussistente e conseguentemente deve affermarsi la piena ripetibilità delle somme versate (Cass. 26 aprile 2023, n. 10974). Osservazioni L’assegno di mantenimento dei figli è destinato, di regola, ai bisogni ordinari della prole, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi (F. Agnino, Riduzione ovvero esclusione del contributo al mantenimento del figlio e ripetizione: le precisazioni del giudice capitolino, in Ius Famiglie, 2025); per questo, come anticipato, la misura è concordemente ritenuta avente natura “sostanzialmente alimentare”, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente – al pari degli alimenti – alla necessità di sopperire alle esigenze (anche presunte in relazione all’età, agli studi, ai bisogni di vita) della persona, sia pure in un’accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza (come negli alimenti). Peraltro, tradizionalmente, la irripetibilità era legata ad un assegno il cui valore «non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media», onde «la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione» (Cass., sez. un., 08 novembre 2022, n. 32914); con la precisazione che il giudizio sulla entità, necessariamente modesta, della somma di denaro è, comunque, inevitabilmente relativo e non può essere determinato in maniera fissa ed astratta, dovendo, come è nella natura delle cose, essere ancorato a tutte le variabili del caso concreto. Tali considerazioni si impongono non solo in virtù della tutela della solidarietà post familiare (che permea tutta la disciplina del diritto di famiglia) ma anche in ragione di quelle regole di esperienza pratica secondo cui si presume che il denaro, nell’ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento degli altri soggetti beneficiari, sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione dell’azione di ripetizione. Eppure, la sentenza annotata sembrerebbe prescindere dall’entità del contributo, prevedendo che «non modifica la natura di credito “sostanzialmente alimentare” la circostanza che l’assegno di mantenimento del figlio, come determinato in corso di causa, all’esito del giudizio, risulti essere sin dall’origine eccessivo, con la conseguenza che, come avviene per i crediti alimentari in senso stretto, la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni inizialmente previste non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione dell’assegno stesso» (Cass., 22 giugno 2026, n. 21139). Con la conseguenza che, in definitiva, «il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronunzia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare. Viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d’appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado» (Cass., 22 giugno 2026, n. 21139). |