Arbitro assicurativo: primi orientamenti tra rigore e selettività
31 Agosto 2026
I provvedimenti (pubblicati su www.arbitroassicurativo.org) finora resi mostrano una netta prevalenza delle controversie relative al ramo danni, che rappresentano 103 decisioni su 106 (97,2%), mentre solo tre riguardano il ramo vita. In particolare, il comparto dell'assicurazione auto si conferma il più litigioso: 27 decisioni interessano la responsabilità civile automobilistica e 16 le coperture Corpi Veicoli Terrestri (CVT), per un totale di 43 casi, pari al 40,6% delle pronunce complessive. Seguono, per frequenza, le controversie relative alle polizze infortuni, alle coperture multirischi per l'abitazione, alla tutela legale, alle assicurazioni malattia e alle polizze Payment Protection Insurance collegate ai mutui. Più contenuto, almeno in questa prima fase, il contenzioso concernente la responsabilità civile generale. Dal punto di vista degli esiti, i dati evidenziano un orientamento particolarmente selettivo. Solo il 25% dei ricorsi è stato accolto, integralmente o in parte, mentre il 68% si è concluso con una dichiarazione di inammissibilità oppure con il rigetto nel merito. Le restanti controversie si sono chiuse prevalentemente con accordi transattivi tra le parti. Le decisioni confermano inoltre un rigoroso rispetto delle regole processuali. L'Arbitro richiede che il ricorso individui sin dall'atto introduttivo il contenuto della domanda e il relativo valore economico, entro il limite di 25.000 euro previsto per il ramo danni. Nuove domande formulate nella fase di replica sono considerate inammissibili, così come i ricorsi privi dell'indicazione del valore della pretesa, salvo le controversie aventi esclusivamente finalità di accertamento. Maggiore elasticità emerge invece nella valutazione del reclamo preventivo, requisito di ammissibilità del ricorso: è sufficiente una comunicazione che manifesti chiaramente l'insoddisfazione dell'assicurato nei confronti dell'impresa o dell'intermediario e contenga una richiesta di risposta, mentre non è idonea una mera segnalazione trasmessa all'IVASS. Sul piano sostanziale, l'Arbitro recepisce i consolidati principi in materia di onere della prova. L'assicurato deve dimostrare l'esistenza del sinistro, la sua riconducibilità ai rischi coperti dalla polizza e l'entità dell'indennizzo richiesto; incombe invece sull'impresa l'onere di provare l'applicabilità delle clausole di esclusione della garanzia. Le prime pronunce confermano inoltre la natura esclusivamente documentale del procedimento, con esclusione delle testimonianze scritte e limitazione degli accertamenti tecnici ai casi in cui il Collegio possa decidere sulla base della documentazione acquisita. Anche la semplice assegnazione della pratica all'unità antifrode della compagnia non basta a impedire l'esame del ricorso, se non è accompagnata da un'adeguata motivazione. Un orientamento che conferma l'obiettivo dell'Arbitro di coniugare efficienza procedurale e tutela effettiva degli assicurati, destinato a influenzare sempre più la prassi liquidativa e la gestione dei reclami nel settore assicurativo. |