Mobilità scolastica e disabilità del docente: confermata la prevalenza dei trasferimenti provinciali su quelli interprovinciali

La Redazione
30 Luglio 2026

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra mobilità del personale scolastico, diritti dei lavoratori con disabilità e disciplina contrattuale, chiarendo i limiti del diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 21 l. n. 104/1992.

La vicenda riguardava una docente con invalidità superiore ai due terzi che aveva chiesto il trasferimento in un'altra provincia, invocando la precedenza prevista dalla normativa a tutela delle persone con disabilità. La richiesta non era stata accolta poiché i posti disponibili erano stati interamente assegnati nell'ambito della mobilità infraprovinciale, che il CCNL sulla mobilità colloca, in ordine cronologico, prima della mobilità interprovinciale.

La Suprema Corte conferma la legittimità di tale sistema, escludendo che la disciplina contrattuale contrasti con la normativa nazionale o con il diritto dell'Unione europea. Secondo i giudici, il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 21 l. n. 104/1992 non attribuisce un diritto incondizionato al trasferimento, ma opera esclusivamente con riferimento ai posti effettivamente disponibili, lasciando alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità e di bilanciare gli interessi coinvolti.

Di particolare rilievo è il confronto con la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 12 marzo 2026, causa C-597/24, che aveva escluso l'incompatibilità della disciplina italiana con la direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento sul lavoro. La Cassazione recepisce integralmente tali principi, ribadendo che il meccanismo che attribuisce priorità ai trasferimenti infraprovinciali costituisce una regola generale e astratta, finalizzata a garantire il corretto funzionamento delle operazioni di mobilità sull'intero territorio nazionale, e non integra una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori con disabilità.

La sentenza affronta anche il diverso trattamento riservato ad alcune specifiche categorie di lavoratori, quali il personale non vedente e quello emodializzato, destinatari di una precedenza assoluta. Anche sotto questo profilo la Corte esclude profili discriminatori, ritenendo che tale disciplina trovi giustificazione nella particolare gravità delle condizioni considerate e nelle specifiche previsioni legislative che ne rafforzano la tutela.

Un ulteriore principio di interesse riguarda il tema delle soluzioni ragionevoli. La Cassazione evidenzia che eventuali esigenze individuali del lavoratore con disabilità non possono essere fatte valere contestando in via generale il sistema della mobilità, ma richiedono l'allegazione di circostanze concrete idonee a dimostrare che, nel caso specifico, l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare misure personalizzate per evitare una discriminazione. In assenza di tali elementi, il sistema delineato dalla contrattazione collettiva resta pienamente legittimo.

La pronuncia consolida così l'orientamento secondo cui il diritto di precedenza nella mobilità scolastica deve essere interpretato in un'ottica di bilanciamento tra tutela delle persone con disabilità, esigenze organizzative dell'Amministrazione e principi di buon andamento, confermando la centralità della contrattazione collettiva nella regolazione delle procedure di trasferimento.

Fonte: Diritto e Giustizia

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