La questione di legittimità costituzionale sull’impugnazione per i soli interessi civili

30 Luglio 2026

Con il provvedimento in commento, la S.C. rimette alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 573, comma 1-bis c.p.p. in tema di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili. Secondo l’Autore, l’ordinanza coglie una criticità del sistema delineato dalla norma che, tuttavia, non ne determina l’illegittimità costituzionale.

Massima

In tema di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p. nella parte in cui impone al Giudice penale di rinviare, previo un vaglio insindacabile di ammissibilità del gravame, per la prosecuzione del giudizio al Giudice civile o alla sezione civile della Corte di Cassazione competente che dovrà decidere le questioni civili potendo utilizzare anche le prove acquisite nel corso del processo penale.

Il caso

La parte civile impugnava una sentenza di assoluzione dal reato di lesione personale aggravata, ma la Corte d’Appello adita dichiarava il gravame inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto a pena di decadenza (cfr. art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 544 comma 2, c.p.p.).

La sentenza del giudice di seconde cure veniva impugnata dalla parte civile, la quale proponeva ricorso per Cassazione articolando un unico motivo di impugnazione volto a dimostrare la tempestività dell’appello proposto e la conseguente ammissibilità del giudizio di seconde cure.

La Corte di Cassazione riteneva che l’impugnazione della parte civile riguardasse unicamente gli interessi civili e, pertanto, in applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., rinviava per la prosecuzione del giudizio alla Sezione civile della Corte di Cassazione competente.

La Sezione civile della Corte di Cassazione riteneva di dover sollevare l’ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p. nella parte in cui impone, quando la sentenza penale viene impugnata per i soli interessi civili, al Giudice penale, dopo un vaglio insindacabile di ammissibilità, di rinviare per la prosecuzione del giudizio al Giudice civile o alla Sezione civile della Corte di Cassazione competente che dovrà decidere le questioni civili potendo utilizzare anche le prove acquisite nel corso del processo penale.

La questione

L’ordinanza in commento pone l’attenzione sulla competenza nel caso di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili.

In particolare, ci si chiede se sia costituzionalmente legittimo il meccanismo previsto dall’art. 573, comma 1-bis c.p.p. in forza del quale, nel caso di gravame che riguardi esclusivamente le questioni civili derivanti dal reato, la Corte di Cassazione rinvii per la prosecuzione del giudizio, dopo aver vagliato l’ammissibilità del gravame, al Giudice civile competente.

Le soluzioni giuridiche

La Sezione della Corte di Cassazione, nel procedimento in commento, viene investita, ex art. 573, comma 1-bis c.p.p., di un’impugnazione per i soli effetti civili, avendo ritenuto la Sezione penale della Suprema Corte che il gravame proposto dalla parte civile riguardasse unicamente una questione civile.

Tuttavia, la Sezione civile affermava che l’oggetto del gravame doveva essere riqualificato come materia penale nella misura in cui verteva sulla corretta quantificazione del termine per impugnare la pronuncia di prime cure e sulla conseguente tempestività della proposizione del gravame.

La sezione civile, nonostante ritenesse erronea l’attivazione del meccanismo processuale previsto dall’art. 573, comma 1-bis c.p.p., si trovava obbligata a decidere il gravame nella misura in cui «deve ritenersi che la statuizione della sezione penale sulla riconduzione della fattispecie concreta tra quelle alle quali si applica il rinvio ex art. 573 comma 1-bis, ancorché erronea, sia immodificabile, non potendo la sezione civile investita della prosecuzione del giudizio compiere una diversa valutazione della fattispecie medesima, disponendo un ulteriore rinvio in senso inverso a quello ordinato dalla sezione penale». Inoltre, la Suprema corte riteneva che non si potesse sollevare il conflitto negativo di competenza e neppure ipotizzare la trasmissione degli atti al Primo Presidente, «vertendosi in ipotesi di provvedimento decisorio non impugnabile».

Alla luce di tali considerazioni e dopo una approfondita ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la sezione civile evidenziava come l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si poneva in attrito, innanzitutto, con il principio di immutabilità del Giudice nella misura in cui l’impugnante non potrebbe, al momento della presentazione del gravame, conoscere l’Autorità Giudiziaria decidente. In particolare, la Suprema Corte evidenzia come, nel caso in cui, oltre all’impugnazione ai soli interessi civili, venga proposta un’altra impugnazione relativa ad un capo penale della sentenza, l’intera impugnazione, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 573, comma 1, c.p.p., verrà decisa integralmente dal Giudice penale che dovrà occuparsi sia delle questioni penali sia delle questioni civili, senza che possa trovare applicazione il meccanismo di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

Secondo l’ordinanza di rimessione viene violato sia il principio di ragionevolezza – posto che «la norma sottrae irragionevolmente alla sezione penale, per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» – sia il principio di ragionevole durata del processo. Su quest’ultimo aspetto la Suprema Corte evidenzia come «si impedisce [alla parte] di rivolgersi direttamente al giudice dotato del potere di decidere sul gravame proposto», mentre la cognizione del Giudice civile «presuppone un previo atto di rimessione ad opera del giudice legittimamente adito, privo però dei poteri cognitivi sull’impugnazione rivoltagli»: tale meccanismo – definito «macchinoso» – comporterebbe un irragionevole allungamento dei tempi processuali.

Infine, ad essere violati sarebbero anche il principio del giudice naturale e l’art. 3 Cost. in quanto si creerebbe una disparità di trattamento posto che «la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, viene esposta ad un sindacato più penetrante di quello che la medesima pronuncia per la medesima fattispecie potrebbe avere se fosse stata pronunciata nella sua sede propria dal giudice civile».

Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte riteneva di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p., suggerendone la sua incompatibilità costituzionale.

Osservazioni

a) il quadro normativo

Prima di affrontare la questione di costituzionalità posta dall’ordinanza in commento, occorre ricordare che l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), prevede che nei casi in cui una sentenza penale sia impugnata per i soli interessi civili, il Giudice competente per la decisione dell’impugnazione (ovvero la Corte d’Appello, la Corte di Cassazione, ma anche Tribunale, in caso d’impugnazione di una sentenza del giudice di pace), se l’impugnazione non è inammissibile, debba rinviare per la “prosecuzione” al Giudice civile o alla Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione competente. La devoluzione al Giudice civile non comporta l’instaurazione di un autonomo giudizio, ma attua una fisiologica continuità tra fase penale e fase civile (cfr., da ultimo, Cass., sez. V, 8207/2026 e Cass., sez. V, 17971/2026).

L’Autorità Giudiziaria civile, precisa l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., dovrà decidere le questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile: questo crea un «regime ibrido» (La Rocca, 2022, 573) in cui la domanda civile verrà decisa, da un lato, alla luce delle prove formate in sede penale e, dall’altro lato, valutando il materiale probatorio raccolto in sede civile, secondo canoni e vincoli differenti rispetto a quelli vigenti nel processo penale.

La ratio della norma risponde ad una finalità di economia processuale nella misura in cui tende a far risparmiare risorse al Giudice penale in relazione a questioni civili che potranno essere meglio trattate in una sede differente rispetto al procedimento penale. Tuttavia, si è osservato che «va riconosciuto che siffatto risparmio verrà a essere piuttosto modesto, visto il tasso tradizionalmente basso dei gravami avanzati per far valere solo questioni privatistiche. Per di più, è indiscutibile come tale scelta presenti l’inevitabile controindicazione di ingolfare di riflesso il sistema civile» (Della Torre, 1221).

Inoltre, l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., da un lato, tradisce una chiara preferenza per il favor separationis tra l’azione civile ed il processo penale, con la conseguenza che «il danneggiato si troverà a dover ragionevolmente prevedere l’eventualità del rinvio al giudice civile sin dal momento della presentazione della domanda risarcitoria di fronte al giudice penale, adattando anche la redazione dell’atto di costituzione mediante l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli affetti civili, a norma dell’art. 78, lett. d), c.p.p.» (Vasta, 3462) e, dall’altro lato, deroga al principio di accessorietà che trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il Giudice penale è chiamato a decidere anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, quando pronuncia sentenza di condanna (cfr. art. 538, comma 1) o sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (Bricchetti).

Nel giudizio civile instaurato ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. trovano applicazione le regole processuali, i criteri di giudizio e gli standard probatori propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, anche in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 30496/2022 ed anche C. Cost., n. 182/2021). Pertanto, la valutazione della domanda dovrà avvenire alla luce del parametro del “più probabile che non”, senza che possa trovare applicazione il criterio processualpenalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. II, n. 11808/2021; Cass. civ., sez. III, n. 27016/2022 e Cass. civ., sez. III, n. 30496/2022).

b) alcune osservazioni sulla questione di legittimità costituzionale

Chiarito il quadro normativo di riferimento, occorre evidenziare come, almeno a parere dello scrivente, la questione di legittimità costituzionale potrà essere accolta dalla Consulta nella misura in cui difetti del requisito della rilevanza.

Infatti, la Sezione civile della Corte di Cassazione lamenta l’incostituzionalità di una norma – l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. – che però non deve applicare. Come ricordato supra, è il Giudice penale che, investito dell’impugnazione dei soli interessi civili, rinvia al Giudice civile per la prosecuzione del giudizio. Pertanto, la sezione civile della Corte di Cassazione non è chiamata ad applicare l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., ma semplicemente a proseguire un giudizio analizzando le questioni civili portate all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria dalla parte impugnante. Inoltre, una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata non inciderebbe sul giudizio a quo nella misura in cui non è previsto, come si vedrà infra e come chiaramente evidenziato dall’ordinanza in commento, un meccanismo di regressione della traslatio iudicis prevista dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

Nonostante si ritiene che manchi il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, l’articolata ordinanza pone in luce alcuni aspetti critici del meccanismo introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. che vale la pena di approfondire e che, in particolar modo, si concentrano sul vaglio di ammissibilità dell’impugnazione.

Il dato normativo prevede che, a fronte della proposizione di un’impugnazione per i soli interessi civili, l’Autorità Giudiziaria penale dovrà, preliminarmente, valutarne l’ammissibilità. La valutazione in punto di ammissibilità dell’atto di gravame dovrà avvenire secondo i parametri imposti dal Codice di procedura penale.

Laddove, il Giudice penale ritenga l’impugnazione inammissibile, dovrà dichiararlo con le forme previste dal codice di procedura penale, mentre, laddove ritenga l’impugnazione ammissibile, dovrà rinviare il procedimento avanti al Giudice civile. Quest’ultimo, investito della questione ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p., non potrà valutare nuovamente l’ammissibilità dell’impugnazione alla luce dei criteri dettati dal Codice di procedura civile (cfr. Cass., SS.UU., 38481/2023).

Tale sistema, come ben sottolinea l’ordinanza in commento, rende insindacabile il rinvio in prosecuzione disposto dal Giudice penale. Il Giudice civile potrà unicamente dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione applicando le regole di giudizio previste per il processo penale, nella misura in cui l’art. 591, comma 4, c.p.p. prevede che l’inammissibilità dell’impugnazione, anche quando non è stata rilevata, può essere dichiarata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ma non certo “respingere” la trasmissione degli atti e restituirli al Giudice penale laddove ritenga, come nel caso in esame, che la questione su cui verte l’impugnazione non riguardi gli interessi civili, ma interessi, anche solo parzialmente, la materia penale.

Il meccanismo di valutazione di ammissibilità delineato dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. presenta, sul punto, un vulnus che impone una riflessione anche de iure condendo. Infatti, il Giudice civile, laddove venga investito dell’impugnazione, si avveda che l’oggetto del gravame non riguardi esclusivamente gli interessi civili dovrà necessariamente rigettare il ricorso poiché, da un lato, è vincolato dalla pronunzia del Giudice penale con cui viene investito del procedimento e, dall’altro lato, non potrà decidere nel merito la questione penale. In tal modo, però, si crea un percorso “a senso unico” in cui l’errore dell’Autorità Giudiziaria penale rimane insindacabile e compromette la decisione sulla questione penale in sede di impugnazione con un evidente vulnus di tutela per il soggetto impugnante.

Pertanto, l’ordinanza in commento coglie una criticità del sistema delineato dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., ma che non rende la norma incostituzionale (tanto che GIALUZ, 1209 ritiene che «l’innovazione appare ragionevole e legittima sul piano costituzionale»), pur sussistendo una parte della dottrina che ritiene che «la disciplina potrebbe comportare effettivi attriti con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Assicurare ex art. 25 Cost. criteri certi e predeterminati in materia di assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle diverse sezioni comporta logicamente anche la possibilità di impugnare, correggere e modificare le decisioni erronee assunte in materia» (Galati).

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

  • Bricchetti, Impugnazione per i soli interessi civili: il nuovo comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p., in Sist. pen., 30 giugno 2023;
  • Della Torre, sub artt. 573, 574 e 578, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, tomo III, Milano, 2023, 1219 ss.;
  • Galati, Impugnazione di sentenza penale per i soli interessi civili: sollevata questione di legittimità, in Ius penale, 27 marzo 2026;
  • Gialuz, Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale - Le disposizioni generali sulle impugnazioni e l’appello, in Giur. it., 2023, 1209 ss.;
  • La Rocca, Improcedibilità, impugnazione per gli interessi risarcitori e rinvio al giudice civile, in AA.VV., La riforma Cartabia, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 567 ss.;
  • Mazza, «Nemo testis in causa propria»: nell’incerto scenario del giudizio civile di rinvio post-cassazione penale, tra vecchi feticci e nuove suggestioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2023, 627 ss.;
  • Vasta, I giudizi di rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno da reato, in Cass. pen., 2023, 3462 ss.

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