Il giudice anticipa l’udienza ma per la Cassazione non c’è nullità

10 Agosto 2026

In una vicenda in cui il giudice aveva anticipato l’inizio dell’udienza rispetto all’orario fissato nel decreto di citazione, la Corte di cassazione esclude la nullità, essendo l’udienza terminata dopo tale orario senza intervento dell’imputato e del suo difensore, affermando il principio per cui la nullità si verifica solo nell' ipotesi in cui l'udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l'imputato e il difensore non sarebbero stati messi nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese. 

La vicenda

L’imputato era stato fermato  alla guida dell'autovettura Ferrari 812 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

Dopo un’iniziale richiesta di archiviazione rigettata dal g.i.p., il Tribunale l’aveva condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, del menzionato d.lgs. n. 285/1992 e la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza in punto di pena

Avverso la sentenza della Corte di appello l'imputato aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p., per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di nullità dell'udienza di discussione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 409, comma 2, c.p.p., in quanto svolta in orario anticipato rispetto all'ora prefissata. L'udienza, tenutasi con il rito camerale, era stata chiamata in anticipo rispetto all'orario fissato nel decreto di citazione. Osservava il difensore che, in un caso sovrapponibile a quello in esame, la Corte di cassazione aveva affermato che «L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione» (Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2017, n. 51578, rv. 271343). In quel caso, la Corte, senza correttamente porsi il problema se potesse o meno intervenire l'imputato con ritardo, ha annullato senza rinvio le due decisioni di merito, rilevando la nullità assoluta.

La sentenza

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo incentrato sulla nullità del giudizio, per essersi tenuta l'udienza di discussione della opposizione alla richiesta di archiviazione in orario antecedente a quello fissato nel decreto di fissazione.

Osserva la sentenza che dall'esame degli atti, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (Cass. pen., sez. un., 31 ottobre 2001, n. 42792, Rv.220092) emerge che:

-nel decreto di citazione l'udienza di discussione era fissata per le ore 13.50;

- dal verbale di udienza emerge che la stessa aveva avuto inizio alle ore 13.38 ed era stata chiusa alle ore 13.56.

La Corte di cassazione condivide la decisione del giudice d’appello che, in replica alla eccezione formulata con i motivi di impugnazione, aveva rilevato che l'imputato non si era presentato prima della chiusura della udienza, avvenuta in orario successivo a quello indicato nell'avviso, sicché nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

La sentenza aggiunge che, in linea generale la Corte di cassazione ha già chiarito che integra la nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2017, n. 51578, Rv. 271343 – 01 in un caso in cui l'udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30; Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2014, n. 3849, dep. 2015, Rv. 262676 - 01 in un caso in cui l'udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10,08, con designazione di un un difensore ex art. 97, comma 4, c.p.p.; Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2008, n. 39843, Rv. 241738).

Secondo la Corte, la nullità si verificherebbe solo nell' ipotesi in cui l'udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l'imputato e il difensore non sarebbero stati messi nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese.

Poiché nel procedimento in  oggetto l'udienza,  pur essendo  iniziata in orario antecedente (sia pure di poco) a quello fissato nel decreto, è terminata in orario successivo, senza che l'imputato sia comparso, ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa si sarebbe in concreto realizzata.

Considerazioni

La sentenza non può essere condivisa perché adotta una nozione del diritto di difesa «a tempo».

Essa infatti ravvisa una violazione del diritto di difesa solo allorché l'udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l'imputato e il difensore non sarebbero posti nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese.

In realtà, l’udienza che inizia prima dell’orario fissato si svolge illegittimamente senza il difensore di fiducia, il quale, confidando nel rispetto dell’orario fissato, non si presenta prima del tempo e non è nemmeno da escludere che egli sia giunto tempestivamente in udienza, ma abbia preferito non comparire per non vanificare l’eccezione di nullità. Infatti, tutti gli adempimenti compiuti nell’udienza in assenza del difensore, prima dell’orario fissato, sono affetti da nullità assoluta in quanto hanno impedito l'intervento personale dell'imputato (e quindi la sua auto-difesa) e producono esattamente gli stessi effetti dell’omessa citazione. La nullità assoluta si verifica anche per l’impedimento all’assistenza difensiva che, nel dibattimento, richiede la presenza obbligatoria del difensore, mentre nell’udienza di archiviazione è facoltativa ex art. 127 c.p.p. e dà luogo ad una nullità a regime intermedio.

Il fatto che l’udienza sia terminata prima o dopo l’orario fissato è un dato del tutto irrilevante perché non elide il dato obiettivo che almeno una parte dell’udienza si è svolta senza imputato e senza difensore di fiducia. E l’«inviolabile» diritto di difesa non può essere eluso, nemmeno «a tempo».

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