Esigibilità dell’accisa e dell’IVA in caso di furto della merce allo Stato estero dalla custodia temporanea doganale

03 Agosto 2026

Con l’Ordinanza n. 8849/2026, la Corte di cassazione è tornata a esaminare i limiti dell’esenzione fiscale, ai fini IVA e accise, in caso di furto di tabacchi lavorati detenuti in regime di custodia temporanea. La Corte, ritenuto che il furto integri un’ipotesi di svincolo irregolare della merce, determinando così la sua immissione in consumo, ha escluso l’applicabilità delle esenzioni previste per le perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore.

Massima

Il furto di tabacchi lavorati detenuti in regime di custodia temporanea, quindi non ancora immessi in consumo, determina lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, facendo sorgere l’obbligazione IVA e doganale.

Il caso

Il caso originava dall’impugnazione, da parte di una società titolare di un deposito doganale, della cartella di pagamento con la quale venivano recuperate le accise e l’IVA da parte della Dogana, a seguito di alcuni furti di merce, allo Stato estero, proveniente da uno Stato membro UE, avvenuti nei locali di temporanea custodia gestiti dalla società contribuente (la ricorrente incidentale).

In sintesi, la CTR, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane (ADM), aveva ritenuto fondato l’appello con riferimento alla ripresa a titolo di accisa, per l’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 4, c. 1, del TUA all’ipotesi di furto, ma lo aveva ritenuto infondato con riferimento alla ripresa a titolo di IVA.

Contro la sentenza della CTR, ADM proponeva ricorso principale in cassazione con un motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 203, par. 1, CDC (Reg. CE 2913/1992, abrogato e sostituito dal 2016 dal Reg. 952/2013, Codice Dogana dell’Unione - cd CDU), 36 del d.P.R. 43/1973 (cd TULD, normativa abrogata dal D.Lgs. 141/2024 entrato in vigore il 4 ottobre 2024), 67 e 70, d.P.R. IVA 633/1972, 313, comma 2, 314, 315-318 delle DAC (Reg. CE 2454/93 contenente le Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario - CDC), 71, par. 2, Direttiva IVA 2006/112 e art. 39-sexies del TUA.

La contribuente proponeva controricorso, con contestuale ricorso incidentale, articolato in due motivi.

La Dogana eccepiva, in particolare, che l’IVA all’importazione è sempre dovuta a seguito di furto di tabacchi lavorati esteri detenuti in un deposito doganale (l’applicazione dell’accisa rende del resto automatica anche quella dell’IVA, per effetto dell’art. 73 della direttiva IVA 2006/112, che di fatto recepisce l’art. 11, par. 1, lett. a), della Sesta direttiva 77/388).

Eccepiva, altresì, che la sola provenienza da un porto unionale non fosse elemento sufficiente per considerare unionale la merce. A tal fine, ai sensi dell’art. 315 delle DAC, la prova della provenienza doganale della merce è costituita dal documento doganale T2L. Inoltre la merce, al suo arrivo nel porto italiano, non era munita di alcun documento di accompagnamento accise (cd. DAA), dato che la contribuente aveva esibito una copia fotostatica di un DAA, senza produrre il documento originale, pur essendo al corrente del fatto che quest’ultimo dovesse accompagnare la merce soggetta ad accisa (che circola quindi in regime sospensivo) da un deposito fiscale UE ad un altro.

ADM faceva altresì presente che il Reg. CE 75/1998, invertendo la regola precedente, aveva stabilito che le «merci provenienti via mare dal territorio doganale comunitario sono considerate in posizione non comunitaria», nonché che tali merci sono considerate comunitarie solo se provengono da un porto comunitario e sono trasportate da navi che eseguono un servizio regolare di traporto autorizzato (v. artt. 313, 313-bis, 313-ter e 314 delle DAC). In tal caso il trasporto deve essere autorizzato dalle competenti autorità doganali di uno Stato membro, sul cui territorio è stabilita la compagnia di navigazione richiedente.

In assenza di tali condizioni, la merce deve essere considerata estera e, come tale, sottoposta a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa doganale unionale, ossia alla vigilanza e controllo, sino a quando le merci non vengano importate o escano dal territorio doganale UE.

Ai sensi dell’art. 204, par. 2, CDC, l’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari. Il par. 3 della medesima norma stabilisce che è debitrice la persona tenuta ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all’importazione, derivino dalla permanenza in custodia temporanea.

Dal momento che l’atto originariamente impugnato era stato emesso senza la liquidazione del dazio, in attesa di ricevere il T2L, la conseguente mancata produzione del documento doganale comportava il pagamento, secondo ADM, della fiscalità daziaria di confine dell’accisa e dell’IVA (v. l’art. 36 del TULD nonché art. 39-sexies TUA), a causa della definitiva immissione in consumo della merce indebitamente sottratta ai controlli doganali (v. C-273/12 e C-186/82).

La questione e la soluzione giuridica

L’immissione in consumo ai fini IVA

Nella parte motiva dell’ordinanza, la Corte evidenzia che i beni in questione si trovassero in uno stato giuridico di custodia temporanea ai sensi dell’art. 50 del CDC Reg. CE n. 2913 del 1992, il quale dispone che, «in attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito merci in custodia temporanea».

La posizione di temporanea custodia è acquisita dalle merci allo Stato estero (ossia non UE) in attesa di essere vincolate ad un regime doganale - definitivo o speciale - (v. gli artt. 48 e ss. del CDC nonché l’art. 149 del CDU).

Per la Cassazione era decisiva la circostanza che le merci si trovassero nei magazzini di custodia temporanea, mentre non poteva avere alcun rilievo il fatto che «la merce viaggiava in regime di cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa, come da D.A.A. esibiti in copia».

Per effetto dell’art. 48 del CDC, «le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci». Ai sensi dell’art. 49 del medesimo CDC «Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti: a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare; b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima».

Ne consegue che la temporanea custodia riguarda le merci non UE in attesa di ricevere una destinazione doganale.

Per la Cassazione, inoltre, la provenienza delle merci da un paese UE e la direzione verso un altro Paese UE della merce, non poteva confermare la circostanza che fosse in essere una cessione intra UE tra due soggetti con sede nell’UE (che lì non risultavano neppure identificati), ma implicava, semmai, che la merce fosse semplicemente passata da un paese UE, era diretta in un altro paese UE (Grecia) e si trovava altresì in regime sospensivo in Italia dove era stata oggetto di furto.

Per la Cassazione, quindi, al fine di determinare l’eventuale debenza dell’IVA (poi confermata in ordinanza) in seguito ai vari episodi di furto dei tabacchi lavorati esteri in custodia temporanea, occorreva in primis verificare se la fuoriuscita della merce dalla posizione sospensiva integrasse o meno il presupposto oggettivo (di fatto l’irregolare immissione in consumo) che rende dovuto il pagamento dell’imposta (ai fini IVA ma anche accise).

Per tali ragioni richiamava l’art. 71, apr. 1, della direttiva IVA 2006/112 e l’art. 7, par. 3, direttiva IVA 77/388.

La prima delle due norme citate prevede che, quando i beni sono vincolati a uno dei regimi di cui agli artt. 156 (il par. 1, lett. a), richiama la custodia temporanea), 276 e 277, il fatto generatore dell’IVA si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Quanto all’art. 7, par. 3, della direttiva IVA 77/388, la norma dispone che «in deroga al paragrafo 2, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera a) è posto, al momento della sua entrata nella Comunità, in uno dei regimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d) o in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o in un regime di transito esterno, la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene stesso è svincolato da tali regimi».

Nonostante le differenze lessicali tra le due disposizioni (Sesta direttiva e Direttiva IVA rifusa), in entrambi i casi lo svincolo dalla posizione della custodia temporanea comporta che sia dovuto il pagamento dell’IVA, vuoi perché si perfeziona il fatto generatore, vuoi perché si considera perfezionata l’importazione dei beni (si ricorda che in tal caso risulta altresì dovuta la fiscalità daziaria di confine, prima ancora che quella interna di consumo - IVA ed accise -, a meno dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 124, par. 1, lett. e), del CDU, qui esclusa in quanto non oggetto dell’originario accertamento fiscale).

L’art. 203, par. 1 e 2, del CDC (a cui corrisponde l’art. 79, par. 1, lett. a) del CDU) dispone che «l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: - alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale».

Come rilevato in numerosi precedenti dalla Corte UE, richiamata nell’ordinanza in commento, l’applicazione dell’art. 203 del CDC «è giustificata allorché la sparizione della merce presenti un rischio di integrazione nel circuito economico dell’Unione europea» (C-480/12, p. 36). La presenza, nel territorio doganale UE, di merci non UE (v. art. 153 del CDU), «comporta il rischio che tali merci finiscano per essere integrate, senza essere sdoganate, nel circuito economico degli Stati membri, rischio che l’articolo 203 del codice doganale contribuisce a prevenire» (v. C-234/09, p. 31 e C‑459/07, p. 32). Il par. 3 dell’art. 203 citato individua, poi, tra i possibili debitori dell’obbligazione doganale (anche), se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.

Per la Cassazione, quindi, condivisibilmente, la sostanziale corrispondenza tra l’art. 71 della direttiva IVA e l’art. 7, par. 3, della Sesta direttiva 1977/388, porta a ritenere applicabile l’orientamento della giurisprudenza unionale secondo il quale «per quanto riguarda in particolare la nozione di sottrazione al controllo doganale, tale nozione deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale» (v. C-371/99, p. 55; C-222/01, p. 47, C-300/03, p. 19; C-273/12, p. 29, 30 e 31).

Tale è il caso in cui, come nella causa principale, alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate (v. C-140/04, p. 31).

Del resto, come già affermato dalla Corte UE al riguardo, la nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze (da cui deriva la conseguente obbligazione fiscale interna di consumo) è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale unionale, «dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, la conseguenza di un furto commesso all’interno di un deposito doganale è di spostare le merci fuori dallo stesso senza che siano sdoganate» (così C-273/12, p. 31).

Per tali ragioni nell’ordinanza 8849/2026 la Corte, condivisibilmente, ha accolto il ricorso di ADM con riferimento all’IVA (essendo inconferenti, invece, i richiami ai dazi doganali non richiesti nell’atto impositivo impugnato), dal momento che le merci, di fatto, anche se oggetto di reato commesso da terzi, erano state immesse in consumo, seppur irregolarmente.

L’immissione in consumo ai fini accise

Quanto al ricorso incidentale della contribuente (rigettato dalla Corte), questa eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUA, sostenendo che la sentenza della CTR avesse escluso l’abbuono dell’accisa in caso di furto da un magazzino di temporanea custodia, nonostante l’archiviazione del reato da parte del giudice penale (si ricorda che, ai fini accise, la normativa unionale di riferimento, applicabile ratione temporis, è la direttiva 92/12, successivamente abrogata dalla direttiva 2008/118, a sua volta abrogata dall’attutale direttiva 2020/262, che disciplina il regime generale sulle accise).

Ai sensi dell’art. 2 del TUA (che riprende l’art. 6 della direttiva 262/2020), l’obbligazione tributaria ai fini accise sorge al momento della fabbricazione dei beni sottoposti ad imposizione o al momento della importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.

L’esigibilità dell’imposta è collegata, invece, all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. La norma considera diverse ipotesi in cui può avvenire tale immissione in consumo, tra le quali rientra lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo (v. art. 6, par. 3, lett. a), direttiva 262/2020).

L’art. 2, c. 2, del TUA, nella versione applicabile ratione temporis (in sostanza uguale alla versione attuale), stabiliva che «si considera immissione in consumo anche: a) l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l’importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo».

Diventa quindi dirimente, nei casi in cui si verifica il furto della merce in sospensione di imposta, stabilire se tale evento sia riconducibile ad un’ipotesi di svincolo irregolare dal regime sospensivo o a uno dei casi di perdita contemplati nell’art. 4, comma 1, del TUA (le c.d. esimenti), piuttosto che ad una perdita senza abbuono di imposta.

Con riferimento alla nozione di perdita, l’art. 4 del TUA, applicabile ratione temporis, stabiliva che «in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore ... a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, … Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile».

La norma unionale applicabile ratione temporis (non mutata nella forma attuale, v. art. 6 della direttiva 262/2020) era costituita dall’art. 14 della direttiva 92/12 la quale, al par. 1, stabiliva che «il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d’imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro».

L’obbligo di interpretazione conforme della norma interna rispetto a quella unionale impone di attenersi alle uniche esimenti previste dalla direttiva ed applicabili al ricorrere delle condizioni ivi specificamente indicate.

Per tali motivi, nell’ordinanza 8849/2026 è stato condivisibilmente ribadito che «l’abbuono dell’imposta debba essere necessariamente riportato ai casi di perdita o alla distruzione dei prodotti che si trovino in regime sospensivo derivante da caso fortuito o forza maggiore e non alle altre ipotesi di perdita o di svincolo irregolare della merce».

Quanto all’ipotesi del reato del terzo, questo può venire in rilievo al fine della spendibilità dell’esimente (perdita o distruzione della merce) sempreché integri la nozione di perdita o di distruzione del prodotto, come conseguenza diretta di una delle uniche due esimenti previste dalla normativa unionale del caso fortuito o della forza maggiore, così come interpretate dalla Corte UE nel tempo (v. ad es. C-323/22, su rinvio del giudice italiano).

Al contrario, non può assumere alcun rilievo l’ipotesi in cui la condotta illecita del terzo comporti lo svincolo irregolare del prodotto e la sua conseguente immissione in consumo (vieppiù se conseguenza del furto).

Tale nozione, però, come già affermato dalla Corte UE in C-509/22, su rinvio proprio del giudice italiano (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Girelli Alcool Srl), è assente nella disciplina unionale ai fini accise, la quale nulla dispone circa il significato e la portata che occorre attribuire alle nozioni di caso fortuito e di forza maggiore.

Per la Corte UE, quindi, dato che la portata di tali nozioni può avere un impatto sull’esigibilità dell’accisa, queste ultime «rivestono necessariamente un carattere autonomo e deve esserne assicurata l’uniformità d’interpretazione in tutti gli Stati membri» (v. C‑314/06, p. 22).

A tal fine occorre tenere conto, però, non soltanto della formulazione della disposizione di cui tali nozioni fanno parte, ma anche del contesto in cui esse si collocano e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fanno parte (v. C‑393/21, p. 33).

In altre parole, l’aspetto dirimente della questione è la verifica costante, caso per caso, da parte di tutte le parti coinvolte, delle circostanze concrete in cui si è verificata la perdita irrimediabile o la distruzione della merce in sospensione di accisa (le circostanze anormali e imprevedibili dovranno essere valutate in maniera differente a seconda che si analizzi, ad es., il caso di una raffineria di petrolio piuttosto che un’azienda produttrice di birra).

In ogni caso la Corte UE ha sviluppato nel tempo delle argomentazioni ricorrenti, per effetto delle quali «la nozione di “forza maggiore” deve generalmente essere intesa, nei vari ambiti del diritto dell’Unione nei quali essa si applica, come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» (v. C‑314/06, p. 23, nonché C‑640/15, p. 53).

Tale nozione comporta generalmente un elemento oggettivo, relativo alle «circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’interessato», ed un elemento soggettivo, costituito «dall’obbligo di tale interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento di cui trattasi, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi» (v. C‑314/06, p. 24).

Quanto alla nozione di perdita, che la contribuente, in udienza, riconduceva al caso fortuito o alla forza maggiore, individuati nel furto, un utile chiarimento proviene dalla Corte UE, nella causa C‑154/16.

In tale occasione, la Corte ha esaminato l’applicabilità dell’esimente in materia di accise con riferimento a un caso in cui un convoglio di carri cisterna, vincolato al regime di transito unionale esterno, presentava all’arrivo un ammanco di prodotto (un solvente). La perdita si era verificata durante il trasporto in sospensione d’accisa ed era stata causata dalla fuoriuscita del prodotto dallo scarico inferiore di uno dei carri, dovuta a un difetto della valvola di chiusura.

Lì la Corte affermava (p. 63) che «si deve necessariamente constatare che una perdita di solvente … nel caso in cui sia stata provocata dalla chiusura scorretta di un dispositivo di scarico, deve essere considerata non già come una circostanza anomala o estranea all’operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide, bensì come la conseguenza di una violazione del dovere di diligenza normalmente richiesta nell’ambito dell’attività di tale operatore, cosicché né l’elemento oggettivo né quello soggettivo, che caratterizzano le nozioni di “forza maggiore” e di “caso fortuito”, di cui al suddetto punto, sussistono nel caso di specie» (la Corte UE esporrà le medesime argomentazioni ed arriverà ad identiche conclusioni in C-509/22 su citata, su un caso simile a C-154/16).

In C-154/16 specificava, altresì, che «spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di “forza maggiore” e di “caso fortuito” … ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente» (come detto, una verifica case by case).

Al di là, però, di tali circostanze che richiedono un’analisi caso per caso, la giurisprudenza unionale nonché quella interna, hanno costantemente escluso la possibilità di spendita dell’esimente in tema accise in caso di furto della merce in sospensione di imposta, in quanto evento che non consente di verificare né la perdita né tantomeno la distruzione della merce che, presumibilmente, verrà immessa in consumo illegalmente.

Ma v’è di più. Nell’ordinanza 8849/2026 la Cassazione ha ribadito un ulteriore concetto (già espresso ad es. nelle ordinanze 8344/2026 e 3730/2026), ossia la contrarietà dell’art. 4, c. 1, del TUA, rispetto alla norma unionale (a partire dalla direttiva 92/12, passando alla direttiva 2008/118, per arrivare all’attuale direttiva 262/2020), nella misura in cui la prima introduce (illegittimamente) l’ulteriore causa esimente della colpa lieve (imputabile al soggetto obbligato o a terzi) rispetto alle uniche due (caso fortuito e forza maggiore) previste e disciplinate dalla normativa unionale.

Per giurisprudenza costante della Corte UE, le esimenti, anche ai fini accise, vanno intrepretate ed applicate in maniera restrittiva, non essendo consentito agli Stati membri, in relazione alle condizioni di applicazione degli elementi del fatto generatore e dell’esigibilità delle imposte armonizzate (IVA ed accise), la possibilità di prevedere ipotesi e condizioni ulteriori che consentano all’operatore di non adempiere l’obbligazione fiscale.

Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha richiamato, condivisibilmente, il caso C-509/22, che traeva origine da un controllo di ADM presso una società titolare di un deposito fiscale di alcole etilico con annesso opificio per la denaturazione di alcool etilico. Nel corso delle operazioni di carico del serbatoio dell’impianto di denaturazione dell’alcool etilico, da parte di un dipendente della medesima società, ed alla presenza di un funzionario della Dogana, si verificava la fuoriuscita di alcool etilico puro che si spargeva sulla pavimentazione del locale a causa di una valvola lasciata aperta dal dipendente. Solo una parte del prodotto veniva raccolta e recuperata, mentre la restante quantità andava irrimediabilmente persa.

A fronte di ciò la società inoltrava istanza per l’abbuono dell’accisa, sostenendo l’applicabilità dell’esimente per colpa lieve. L’istanza veniva respinta da ADM che riteneva la merce irregolarmente immessa in consumo.

Investita della questione, la Corte UE, in C-509/22, ribadiva la spendibilità delle esimenti al previo necessario riscontro della presenza dell’elemento oggettivo (circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’interessato) e soggettivo (obbligo di tale interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento di cui trattasi, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi).

Ribadiva, altresì, l’obbligo di prova che la perdita in regime sospensivo derivasse o da una causa inerente alla natura stessa della merce (imputabile a caso fortuito o forza maggiore, v. C‑154/16, p. 58 nonché C-323/22, p. 47) o che fosse riferibile ad espressa autorizzazione della Dogana.

In C-509/22, quanto all’elemento soggettivo, affermava la spendibilità dell’esimente prevista dalla direttiva solo qualora l’interessato avesse«dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro un tale rischio, il che presuppone un comportamento attivo continuo, orientato verso l’identificazione e la valutazione dei rischi potenziali, nonché la capacità di adottare misure adeguate ed efficaci per prevenire il concretizzarsi di tali rischi».

Per tali ragioni, quindi, la perdita irrimediabile del solvente, «provocata dall’inavvertenza di un dipendente che ha omesso di chiudere la valvola di un serbatoio al termine di un’operazione di travaso di tale liquido», non poteva in alcun modo qualificare la presenza dell’elemento oggettivo, al contrario rappresentando «la conseguenza di una violazione del dovere di diligenza normalmente richiesta all’operatore» (v. anche C‑154/16, p. 63).

Sulla base di tali argomentazioni la Cassazione, nell’Ord. 8849/2026 ha quindi ribadito il contrasto dell’art. 4, c. 1, del TUA rispetto alla norma unionale, nella misura in cui la prima equipara la colpa lieve ad una esimente, da ciò derivando la necessaria disapplicazione della norma interna (tale potere, come noto, è stato riconosciuto al giudice comune dalla Corte UE sin dal noto caso Simmenthal, C-106/77, reso su rinvio proprio del giudice italiano).

Conclusioni

La Cassazione ha concluso l’ordinanza ribadendo l’esclusione dell’applicabilità dell’esimente per l’ipotesi del furto della merce sottoposta a custodia temporanea in un deposito autorizzato, in quanto evento che non ne determina la definitiva inutilizzabilità e non può pertanto integrare, alla luce dell’interpretazione conforme della direttiva, un’ipotesi di perdita rilevante ai fini dell’abbuono previsto nell’art. 4, c. 1, del TUA, comportando, piuttosto, lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo, che rende esigibile il pagamento dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 2 TUA (v. anche Cass. 6949/2022, p. 6.1 e C-81/15, p. 31 e 32).

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