Restituzione nel termine: quali presupposti?

La Redazione
05 Agosto 2026

La Corte di cassazione, con l'ordinanza 23 ottobre 2025, n. 29482 (dep. 4 agosto 2026), ha ribadito che la restituzione in termini postula la dimostrazione rigorosa che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte, implicando un onere di allegazione e prova particolarmente stringente, che si estende alla specifica indicazione delle iniziative tempestivamente adottate per prevenire o superare l'impedimento.

La vicenda riguardava un’istanza di restituzione in termini presentata nell’ambito di un ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. Il ricorrente deduceva che il difensore si sarebbe attivato per far autenticare dall'ufficio matricola della casa di reclusione la firma del detenuto apposta in calce alla procura speciale ad impugnare l’ordinanza, segnalandone l'urgenza e la scadenza del termine, ma che l'autenticazione sarebbe intervenuta soltanto quando il termine era ormai decorso, onde la consapevolezza della tardività dell'impugnazione e la richiesta di rimettere il condannato in termini.

La Corte di cassazione ha respinto l'istanza, richiamando il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. postula la dimostrazione rigorosa che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte, implicando un onere di allegazione e prova particolarmente stringente, che si estende alla specifica indicazione delle iniziative tempestivamente adottate per prevenire o superare l'impedimento» (vedi Cass. pen., sez. I, 1° aprile 2025, n. 12842, Rv. 287788 - 01; Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2019, n. 416, Rv. 278551 - 01).

In termini generali, invero, deve affermarsi il principio secondo cui «la causa non imputabile non può identificarsi con una generica difficoltà organizzativa o operativa, ma richiede la prova di un impedimento assoluto, imprevedibile e non superabile mediante l'ordinaria diligenza professionale, non potendo la restituzione in termini assolvere alla funzione di rimedio rispetto a disfunzioni riconducibili alla sfera organizzativa del difensore. Pertanto, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 12712, Rv. 278706 - 01). Inoltre, tale impedimento per integrare il requisito della forza maggiore deve presentarsi come un particolare ostacolo allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento non a lui imputabile in nessuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipica o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata» (Cass. pen., sez. S, 28 febbraio 1997, n. 965, Rv. 207387 - 01).

Nella specie la Corte ha ritenuto tale onere non assolto, atteso che la difesa si era limitata a dedurre l'avvenuta tardiva autenticazione della procura speciale, ma aveva omesso - in modo dirimente - qualsiasi allegazione circa le iniziative concretamente poste in essere nel periodo rilevante al fine di evitare la scadenza dei termini.

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