Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. per tutte le condanne pecuniarie: come cambiano le regole del gioco nella responsabilità sanitaria
01 Settembre 2026
Massima «L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio». Il caso Nel 2006 una società fiduciaria, in esecuzione di un mandato fiduciario, stipulava con una compagnia assicurativa irlandese una polizza sulla vita del fiduciante, versando un premio di dieci milioni di euro. Il prodotto, formalmente assicurativo, era in realtà un contratto di investimento di tipo linked. Il Tribunale di Milano, qualificato il negozio come contratto di investimento, ne dichiarava la nullità per mancata previa stipula del contratto quadro ex art. 23 TUF e condannava la compagnia al pagamento di oltre 5,3 milioni di euro. La Corte d'Appello di Milano confermava la decisione e, in accoglimento del gravame incidentale (benché condizionato) dell'attore, precisava che sulla somma erano dovuti gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., e non gli ordinari interessi legali. La compagnia ricorreva per cassazione con quattro motivi, censurando – per quanto qui rileva – con il terzo motivo la violazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., sul rilievo che la norma non si applicherebbe alle obbligazioni restitutorie, ma ai soli crediti di fonte contrattuale. La questione La questione di diritto è la seguente: il saggio degli interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. – pari, dalla proposizione della domanda giudiziale, a quello stabilito dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5, d.lgs. n. 231/2002) – si applica soltanto alle obbligazioni di valuta di fonte contrattuale, ovvero anche alle obbligazioni restitutorie, risarcitorie e, in generale, a ogni obbligazione avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, quale che ne sia la fonte? Sul punto l'ordinanza registra tre orientamenti confliggenti. Un primo indirizzo restrittivo limita la norma alle obbligazioni di valuta scaturenti da contratto (Cass. n. 16318/2026; Cass. nn. 6696 e 6698/2026; Cass. n. 14285/2025; Cass. n. 14512/2022; Cass. n. 13145/2021; Cass. n. 28409/2018). Un secondo orientamento la estende alle obbligazioni di qualunque fonte, purché liquide o di pronta liquidazione (Cass. n. 28036/2025). Un terzo indirizzo, infine, la ritiene applicabile a qualunque obbligazione da adempiersi mediante pagamento di una somma di denaro, quale che ne sia la fonte e la natura (Cass. n. 29757/2025; Cass. n. 28199/2025; Cass. n. 7677/2025; Cass. n. 61/2023). Le soluzioni giuridiche Il Collegio aderisce al terzo orientamento e – dato di rilievo non secondario – ritiene di poter risolvere il contrasto senza investire le Sezioni Unite, giudicando gli argomenti delle tesi restrittive «agevolmente superabili». La confutazione procede punto per punto.
A sostegno dell'interpretazione estensiva depongono, in positivo, la lettera della norma – che fa decorrere gli interessi «dalla domanda» con previsione così ampia «da non consentire congetture restrittive» – e la sua ratio: indurre il debitore al pronto adempimento, esigenza che «non cessa sol perché la fonte dell'obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto». Di qui il principio di diritto riportato in massima, in applicazione del quale il motivo è rigettato. Osservazioni La pronuncia merita attenzione anzitutto per il metodo. Il Collegio della Suprema Corte non rimette il contrasto alle Sezioni Unite: lo risolve confidando nella forza dimostrativa degli argomenti. È una scelta coerente con lo stile del relatore (dott. Marco Rossetti) e con la sua consolidata capacità di orientare la giurisprudenza della Sezione in materia di obbligazioni e responsabilità civile. Se – come spesso è avvenuto – la tenuta argomentativa dell'ordinanza sarà tale da dettare la regola all'interno della Corte, ci troveremo di fronte a una pronuncia di importanza capitale per il contenzioso risarcitorio. E i numeri spiegano perché: il saggio richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c. è oggi pari al 10,40% annuo (secondo semestre 2026: tasso di riferimento BCE 2,40%, maggiorato di otto punti ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002), a fronte di un saggio legale ordinario incomparabilmente inferiore. Applicato a condanne milionarie e a giudizi pluriennali, il differenziale vale centinaia di migliaia di euro. Le regole del gioco possono cambiare radicalmente, in almeno tre direzioni. La posizione del creditore. Un credito risarcitorio assistito, dalla domanda, da un rendimento superiore al 10% annuo diventa – paradossalmente – uno degli «investimenti» più redditizi reperibili sul mercato: nessun impiego alternativo del capitale, a parità di rischio, rende altrettanto. Il danneggiato con una causa forte sull'an potrebbe dunque non avere alcuna fretta di transigere: il tempo del processo, che tradizionalmente giocava contro il creditore eroso dal saggio legale irrisorio, gioca ora a suo favore. È una torsione dell'incentivo che il legislatore del 2014 probabilmente non aveva messo in conto: la norma nata per accelerare l'adempimento potrebbe, nei crediti contestati solo sul quantum, indurre il creditore ad assecondare la durata del giudizio. La posizione del debitore. Per il debitore, l'appello «dubbio» – proposto più per differire l'esborso che per fondate ragioni di censura – diventa una scommessa costosissima: ogni anno di gravame aggiunge oltre dieci punti percentuali alla condanna. Il calcolo costi-benefici dell'impugnazione, che finora poteva persino premiare la dilazione, si inverte: la maggiorazione opera come potente disincentivo alle impugnazioni meramente dilatorie e come stimolo alla definizione transattiva tempestiva. La responsabilità professionale dell’avvocato del creditore. È il profilo che merita la massima attenzione operativa. Le Sezioni Unite, con la sentenza 7 maggio 2024, n. 12449, hanno chiarito che il saggio di cui al comma 4 non è un mero effetto legale della condanna: ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, si intendono dovuti gli interessi al saggio ordinario del comma 1, e il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo che non contenga lo specifico accertamento di spettanza del saggio maggiorato. Ne discende che il difensore del danneggiato che ometta di formulare espressamente la domanda di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. – e di coltivarla nei gradi successivi, impugnando la statuizione generica – preclude irrimediabilmente al proprio assistito il conseguimento della maggiorazione. Su condanne di importo elevato e giudizi pluriennali, la differenza può valere decine se non centinaia di migliaia di euro: un pregiudizio che espone il legale disattento a responsabilità professionale ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. La conclusione operativa è obbligata: la richiesta degli interessi maggiorati «dalla domanda al saldo» ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve entrare, quale clausola necessaria, nelle conclusioni di ogni atto introduttivo di condanna pecuniaria, quale che sia la natura del credito azionato. Come cambiano le regole del gioco nella responsabilità medica. È però nel contenzioso da responsabilità sanitaria che l'ordinanza in commento è destinata a spiegare gli effetti più dirompenti, per il concorso di due ulteriori fattori normativi e giurisprudenziali che ne amplificano la portata. La decorrenza anticipata: gli interessi maturano dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. Il primo fattore è la retrodatazione degli effetti della domanda. Con l'ordinanza 5 maggio 2025, n. 11804 – resa con principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c. – la Terza Sezione ha chiarito che, nel sistema dell'art. 8 della l. n. 24/2017 (Gelli-Bianco), gli effetti della domanda di merito retroagiscono al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria. Il combinato disposto è di immediata evidenza: se ogni condanna pecuniaria, quale che ne sia la fonte, produce interessi al saggio maggiorato «dalla domanda», e se nella responsabilità sanitaria gli effetti della domanda retroagiscono al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., allora gli interessi ultralegali maturano dal primo atto del percorso Gelli: prima ancora della CTU conciliativa, prima del giudizio di merito. Su un contenzioso la cui durata complessiva – ATP, primo grado, appello, legittimità – si misura in molti anni, la posta accessoria può avvicinarsi, e in taluni casi superare, quella capitale. La legge Foti e la responsabilità erariale rovesciata: il funzionario «attendista» rischia in proprio. Il secondo fattore è il nuovo regime della responsabilità amministrativo-contabile. La l. n. 1/2026 (c.d. legge Foti), riscrivendo l'art. 1, comma 1.1, della l. n. 20/1994, ha stabilito che la responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale è limitata ai soli fatti e omissioni commessi con dolo. Ne discende un'asimmetria gravida di conseguenze per i comitati valutazione sinistri (CVS) delle aziende sanitarie: chi approva una definizione conciliativa gode di un vero e proprio scudo erariale, rispondendo solo per dolo; chi invece rifiuta una definizione bonaria resta soggetto al regime ordinario, e risponde anche per colpa grave qualora il rifiuto si riveli ingiustificato e la controversia si concluda in modo più sfavorevole per l'ente. Con interessi processuali al 10,40% annuo, il calcolo è presto fatto: il componente del CVS che, per non assumersi la responsabilità di una scelta, preferisce «aspettare la sentenza» non si mette più al riparo – come nella prassi tradizionale – ma si espone: ogni anno di attesa accresce il danno erariale potenzialmente ascrivibile alla sua inerzia, e il pubblico funzionario attendista rischia di risponderne con il proprio patrimonio in maniera rilevante. Il paradosso è voluto: il sistema premia oggi chi decide e sanziona chi rinvia. Il prevedibile calo dei giudizi «solo sul quantum». Da questo nuovo assetto di incentivi è lecito attendersi una significativa contrazione dei giudizi inutili, celebrati per anni benché l'an debeatur sia pacifico o accertato in sede di ATP. Si pensi ai processi di responsabilità medica che proseguono per un mero disaccordo sui punti da assegnare, in base alle tabelle milanesi, per il danno da perdita del rapporto parentale; o sulla percentuale di danno morale da riconoscere, in caso di lesioni, in applicazione della tabella unica nazionale di cui all'art. 138 cod. ass. In simili controversie l'oggetto effettivo del contendere – qualche punto tabellare, una manciata di percentuali – vale spesso poche decine di migliaia di euro: con ogni evidenza, meno di quanto costino gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. maturati durante gli anni necessari a farlo decidere da un giudice. Litigare sul quantum, quando l'an è fermo, diventa antieconomico per definizione. L’importazione nella r.c. sanitaria di istituti tipici della r.c. auto. È poi prevedibile che le strutture sanitarie e i loro assicuratori riscoprano strumenti finora confinati al contenzioso della circolazione stradale e pressoché mai visti nella r.c. medica: l'offerta reale ex artt. 1206 ss. c.c. (o anche la semplice offerta non formale ex art. 1220 c.c., idonea a escludere la mora), e il pagamento a titolo di acconto sulla maggior somma accertanda, sul modello dell'offerta ex art. 148 cod. ass. Versare tempestivamente la parte non contestata del risarcimento – arrestando la maturazione degli interessi maggiorati sulla somma offerta – diventerà per l'azienda sanitaria una elementare misura di contenimento del danno: proseguire il giudizio soltanto sulla differenza controversa, anziché sull'intero, riduce drasticamente la base di calcolo del saggio ultralegale. È la logica, collaudata da decenni nella r.c. auto, dell'anticipazione spontanea come strumento difensivo: la piena applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. la renderà conveniente – e, di fatto, doverosa – anche nella responsabilità sanitaria. Verso una nuova mentalità del contenzioso. Se queste previsioni si avvereranno, la pronuncia in commento potrebbe segnare l'approdo a quella nuova cultura della lite che il legislatore del 2014 aveva di mira introducendo la norma: rendere l'inadempimento processualmente costoso, così da spingere il debitore verso l'adempimento spontaneo o la composizione tempestiva. Il debitore – pubblico o privato – dovrà prendere atto che la vecchia strategia italiana del «vienimi dietro», fondata sulla certezza che il tempo del processo giocasse comunque a suo favore, non è più praticabile: a un saggio superiore al 10% annuo, ogni anno guadagnato in giudizio è un anno perso sul piano economico. A beneficiarne dovrebbe essere – si spera, finalmente – l'istituto della mediazione e, nella responsabilità sanitaria, la funzione autenticamente conciliativa dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., che la legge Gelli aveva concepito come sede elettiva di definizione delle liti e che la prassi ha troppo spesso degradato a mero passaggio istruttorio obbligato. Un'ultima notazione. Il contrasto non può dirsi formalmente chiuso: le sezioni che hanno sostenuto le tesi restrittive potrebbero non arrendersi e, in tal caso, l'intervento delle Sezioni Unite tornerebbe inevitabile. Ma l'ordinanza in commento ha alzato considerevolmente l'asticella: chi vorrà riproporre la lettura restrittiva dovrà misurarsi con una confutazione che investe la logica formale, la sistematica, la storia dell'istituto e la ratio della norma. Nel frattempo, gli operatori – difensori dei danneggiati, strutture sanitarie, imprese assicuratrici – faranno bene a comportarsi come se la regola fosse già consolidata: quando il saggio degli interessi processuali supera il 10%, l'incertezza sul diritto applicabile è essa stessa il rischio più costoso. |