Prevalenza delle norme convenzionali sulle norme di diritto interno al fine di evitare le doppie imposizioni
06 Agosto 2026
Massima L’obbligo previsto dall’art. 24 della Convenzione Italia-Germania di detrarre dall’imposta italiana quella versata in Germania si applica anche in caso di omessa dichiarazione o di mancata indicazione dei redditi esteri. Il caso La controversia è riconducibile, nel caso di specie, all’impugnazione di un avviso di accertamento tributario con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi percepiti in Germania, negando alla contribuente il riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR, sul presupposto dell’omessa indicazione dei relativi redditi nella dichiarazione fiscale presentata in Italia. Avverso la decisione resa dal giudice di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione in sede di legittimità, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 comma 8 e 169 TUIR, nonché degli artt. 10 e 24 della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 459/1992. La questione Con l’ordinanza n. 16134 del 25 maggio 2026, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che il credito per imposte assolte all’estero previsto dalla Convenzione Italia-Germania non può essere negato per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione, ovvero dell’omessa indicazione dei redditi esteri, prevalendo il diritto internazionale pattizio sulla disciplina interna limitativa di cui all’art. 165, comma 8, TUIR. La soluzione giuridica Il nodo interpretativo riguarda il rapporto tra l’art. 165 TUIR e l’art. 24 della Convenzione Italia-Germania, ratificata con l. n. 459/1992. Nell’ordinanza in commento n. 16134/2026, la Corte di cassazione ha ricordato che le Convenzioni contro le doppie imposizioni, una volta recepite nell’ordinamento italiano, assumono valore di fonte primaria e pertanto prevalgono sulle norme interne incompatibili, in ragione della loro specialità e della loro finalità principale, che giustifica le previsioni pattizie in ambito internazionale, ossia evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito. Pertanto, il principio giurisprudenziale disposto nell’ordinanza in commento è di particolare rilievo: «l’obbligo incondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165 comma 8 TUIR) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117 comma 1 Cost.), premurandosi lo stesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all’art. 75 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 169 d.P.R. n. 917/1986 (quest’ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenza del diritto internazionale pattizio nel caso in cui sia più favorevole al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente». In sintesi, l’obbligo previsto dall’art. 24 della Convenzione Italia-Germania di detrarre dall’imposta italiana quella versata in Germania si applica anche in caso di omessa dichiarazione o di mancata indicazione dei redditi esteri. |