Legittimo il divieto di MAP per minori imputati di violenza sessuale aggravata
06 Agosto 2026
I reati ostativi alla messa alla prova del minore Con la sentenza 18 giugno 2026, n. 110, la Consulta torna ad occuparsi dei reati ostativi alla messa alla prova del minore. Com’è noto, il comma 5-bis dell’art. 28 d.p.r. n. 448/1988 – introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis del d.l. n. 123/2023 (c.d. «decreto Caivano»), conv. con modif. nella legge n. 159/2023, ha previsto l’inapplicabilità della messa alla prova per i minori imputati di una serie di reati espressamente indicati: omicidio, se aggravato ex art. 576 c.p.; violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, se aggravate ex art. 609-ter c.p.; rapina, nelle ipotesi di cui ai nn. 2, 3 e 3-quinquies dell’art. 628, comma terzo, c.p. L’innovazione ha suscitato forti perplessità nella dottrina maggioritaria – ritenendo che essa risponda ad una logica puramente repressiva e tradisca la ratio originaria dell’istituto, che si fonda su una sorta di «fiducia» nella rieducabilità del giovane imputato – e sono state sollevate diverse questioni di costituzionalità. I precedenti interventi della Consulta La Corte costituzionale ha ritenuto innanzitutto, con la sentenza n. 8/2025, che le preclusioni ostative alla messa alla prova non possano essere applicate retroattivamente, in forza del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma secondo, Cost. e all’art. 7 CEDU. Successivamente la Corte, con la sentenza n. 203/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.p.r. n. 448/1988, nella parte in cui prevede che l’istituto della messa alla prova non si applica ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche laddove ricorra la circostanza attenuante ad effetto speciale dei «casi di minore gravità» di cui all’art. 609-bis, comma terzo, c.p., mentre ha confermato in tutte le altre ipotesi la legittimità della disciplina in considerazione, ritenendo che rientri nella discrezionalità del legislatore l’individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale e, quindi, la scelta di escludere la messa alla prova per i reati di violenza sessuale aggravata, motivata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, spesso commesse in danno di minori. Le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice rimettente Il G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato in via principale – in riferimento agli artt. 3, comma 1, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. – questione di costituzionalità dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui non consente all’imputato del delitto di violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter c.p. di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova. In via subordinata, il G.u.p. ha chiesto di pronunciare una sentenza manipolativa, volta ad introdurre eccezioni al divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e, in particolare, nel caso in cui il suddetto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati per i quali tale preclusione non opera, contestati nello stesso processo in danno della medesima persona offesa. La decisione della Corte Il giudice di legittimità delle leggi ha richiamato la già citata sentenza n. 203/2025, pubblicata in data successiva all’ordinanza di rimessione in scrutinio, conseguentemente dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di applicare la messa alla prova all’imputato minorenne del delitto di violenza sessuale aggravata, non essendo stati prospettati argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati nella precedente decisione. La Corte ha, altresì, ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché – alla luce del mutato quadro normativo derivante dalla sentenza n. 203/2025 –, proceda a una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sollevata in via subordinata, relativa alla mancata previsione di eccezioni in rapporto a specie, modalità e circostanze dell’azione. Quanto, poi, alla questione, pure rimessa in via subordinata, relativa al vincolo della continuazione tra il delitto di violenza sessuale aggravata e altri reati per il quali la messa alla prova è ammissibile, la Consulta l’ha dichiarata infondata, in considerazione del fatto che la presenza di reati-satellite (nel caso di specie, il reato di stalking ex art. 612-bis c.p.) non fa venir meno, anzi conferma, la scelta legislativa di contrastare le forme più ricorrenti di criminalità minorile. Fonte: dirittoegiustizia.it |