Misure urgenti in materia di giustizia-migranti: decreto convertito in leggeFonte: L. 7 agosto 2026 n. 145
17 Agosto 2026
Il decreto-legge n. 100/2026 si articola in tre Capi: al Capo I sono contenute le «Disposizioni urgenti in materia di giustizia»; al Capo II le «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024»; al Capo III le «Disposizioni finali». Il Capo I si compone di nove articoli e contiene previsioni di natura eterogenea, introdotte dal Governo con il dichiarato fine di «assicurare, nel loro insieme, la piena funzionalità del sistema giustizia sotto il profilo dell’organizzazione degli uffici giudiziari e ministeriali, della tenuta degli organici e delle risorse, dell’adeguamento dei meccanismi di selezione e accesso alle professioni legali, nonché della continuità dei servizi digitali e delle infrastrutture strumentali all’esercizio della giurisdizione» (così la Relazione Illustrativa). Disposizioni per l’accesso alla professione di avvocato (Art. 1) L’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato si svolge in un’unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Spese per le intercettazioni (Art. 2) L’articolo 2 apporta alcune modifiche all’art. 168-bis del d.p.r. n. 115/2002, intervenendo sui tempi e sulle modalità di pagamento delle spese di giustizia relative alle prestazioni funzionali alle intercettazioni, nell’ambito delle misure adottate per adeguare l’ordinamento agli obblighi europei in materia di ritardi di pagamento. Proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (Art. 3) L’articolo 3 dispone tre proroghe: l’efficacia delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di custodia cautelare in carcere slitta al 28 febbraio 2027; il termine da cui le intercettazioni dovranno essere effettuate tramite le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate arretra ulteriormente al 31 dicembre 2027; differisce ulteriormente l’operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie al 17 ottobre 2027. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti (Art. 4) L’articolo 4 consente ai giudici che hanno raggiunto o stanno per raggiungere il limite massimo di permanenza nella medesima sede (la cui scadenza è fissata prima del 31 dicembre 2026) di restare in carica fino a tale data. La disposizione modifica, inoltre, le regole per l'assegnazione ad altre posizioni tabellari o gruppi di lavoro interni all'ufficio in presenza di distribuzioni di carico eccedenti le soglie previste. Magistratura onoraria e organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace (Art. 5) L’articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 100/2026 modifica l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017, prevedendo che, in aggiunta ai compiti già previsti di coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace, il presidente del tribunale «vigila sull’attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio». Inoltre, dopo il comma 1 dell’articolo 8 è inserito il comma 1-bis, secondo cui «Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo». Ufficio per il processo (Art. 6) L’articolo 6 del decreto-legge n. 100/2026 interviene sul d. lgs. n. 151/2022, che disciplina organicamente l’ufficio per il processo, con l’obiettivo di consolidare l’UPP quale struttura stabile di supporto alla giurisdizione. La prima modifica riguarda l’articolo 1 d.lgs. n. 151/2022 e prevede che, accanto ai tribunali ordinari, vengano inseriti anche i tribunali per i minorenni; la scelta è coerente con il differimento dell’entrata in funzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (T.P.M.F.), previsto dallo stesso decreto-legge: poiché il nuovo assetto ordinamentale viene rinviato, la norma evita che, nel periodo transitorio, gli uffici minorili restino privi di strumenti organizzativi già disponibili per gli altri uffici giudiziari. Sotto altro profilo, particolarmente rilevante appare la modifica apportata dal decreto-legge all’articolo 3 d.lgs. n. 151/2022: il progetto organizzativo dell’UPP dovrà essere redatto in coerenza con il programma annuale delle attività previsto dall’articolo 4 d.lgs. n. 240/2006 e le attività dell’UPP dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di tale decreto. Il passaggio riconduce l’UPP entro la cornice della programmazione annuale dell’ufficio giudiziario. La norma in commento modifica anche l’articolo 4 d.lgs. n. 151/2022, intervenendo sull’elenco delle figure professionali assegnabili all’UPP e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione. La modifica più significativa sul piano funzionale riguarda gli articoli 5 e 6 d.lgs. n. 151/2022, cioè i compiti dell’UPP civile e penale. Per entrambi i settori viene inserito un comma 1-bis, che stabilisce che il personale stabilizzato è impiegato «in via ordinaria» nelle attività di supporto al magistrato, salvo i casi di urgente e comprovata necessità. Per il settore penale, l’articolo 6 modifica l’articolo 6 d.lgs. n. 151/2022, stabilendo che l’UPP penale opera presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti d’appello. L’estensione è opportuna in quanto riguarda settori esposti a criticità strutturali: il settore della sorveglianza, in particolare, è un ambito in cui l’arretrato e la complessità dei procedimenti incidono direttamente su diritti fondamentali della persona detenuta o sottoposta a misure alternative e in cui l’UPP può offrire un supporto rilevante nella preparazione dei fascicoli, nella ricognizione degli atti e nella razionalizzazione dei flussi; analoga considerazione vale per il settore penale minorile, dove la tempestività si combina con la necessità di una lettura integrata della vicenda personale, familiare e sociale del minore. Pagamento degli indennizzi Pinto liquidati nell’anno 2022 (Art. 7) L’articolo 7 novella i termini di presentazione della dichiarazione necessaria a ottenere il pagamento degli indennizzi ex lege Pinto (legge n. 89/2001) e il correlato regime di decadenza in ipotesi di mancata trasmissione nei termini, prevedendo, per i crediti relativi alle somme liquidate nel 2022, il termine del 30 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione necessaria ai fini del pagamento, a pena di decadenza. Potenziamento digitale dell’amministrazione della giustizia (Art. 8) L’articolo 8 stanzia risorse «al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi». Il Capo II del decreto, dagli articoli 10 a 17, dà attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, recependo la direttiva UE 2024/1346 sull’accoglienza e adeguando l’ordinamento ai regolamenti UE 2024/1348, sulla procedura comune di protezione internazionale, 2024/1349, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, 2024/1351, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, 2024/1356, sugli accertamenti alle frontiere esterne, e 2024/1358, sul nuovo sistema Eurodac. Giova, in via di estrema sintesi, osservare che le norme contenute nel decreto-legge n. 100/2026 vanno ad incidere principalmente sul d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sul d.lgs. n. 25/2008 (riguardante le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) e sul d.lgs. n. 142/2015 (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ivi incluse le norme sul trattenimento). Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Art. 10) L’articolo 10 del decreto-legge n. 100/2026 sostituisce l’articolo 4 del d.lgs. n. 142/2015, ora rubricato «Documenti forniti al richiedente». Per quanto di interesse, il comma 2 prevede che «in caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo, nonche' il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate». L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare. Accertamenti nei confronti degli stranieri rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare (Art. 12) Il decreto-legge n. 100/2026 gli accertamenti nei confronti degli stranieri rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Sono previste regole sulla conduzione presso appositi punti di crisi, sui controlli sanitari, di vulnerabilità e di sicurezza, sul rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e sulla trasmissione dei dati al sistema Eurodac. Il decreto introduce anche la disciplina del fermo amministrativo per accertamenti, con comunicazione al procuratore della Repubblica, convalida del giudice di pace e specifiche garanzie per i minori. Quanto a Eurodac, il decreto prevede l’interconnessione del sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e individua il punto di accesso nazionale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. L’impatto sulla Corte di cassazione (Art. 12) L’articolo 12, comma 2, lett. f) e g), decreto-legge n. 100/2026 interviene sulle disposizioni concernenti il processo di Cassazione in materia di convalida, proroga o riesame del trattenimento o delle misure alternative previste dal testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). In particolare, con la lettera f) viene abrogato il comma 6 dell’articolo 14 del suddetto testo unico immigrazione, che nell’ultima formulazione – risultante all’esito delle interpolazioni operate attraverso l’articolo 18-bis, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024 e del successivo intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 39/2025 – disegnava un giudizio di cassazione da celebrarsi secondo le regole dettate dal codice di procedura penale e dunque, de facto, da ricondursi alla competenza delle sezioni penali del giudice di legittimità. Il processo di cassazione nella materia in esame viene ora ridisegnato dall’articolo 14.1 del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla lettera g) dell'articolo 12, comma 2. La nuova disciplina è in realtà un «ritorno al passato», nel senso che con essa il legislatore del 2026 riconduce la materia nell’ambito della competenza della Cassazione civile, all’interno delle quale era sempre stata collocata sino alla riforma del 2024. Competenza delle sezioni specializzate (Art. 14) L’articolo 14 del decreto-legge n. 100/2026 modifica le competenze delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari, riconducendo in capo a esse i procedimenti di convalida o proroga del trattenimento e delle misure alternative. Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Art. 15) L’articolo 15 prevede, ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, l’istituzione, per gli anni 2027 e 2028, di un contingente di 240 funzionari e 77 assistenti a tempo determinato per le Commissioni territoriali. Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione (Art. 16) L’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 100/2026 prevede l’istituzione, presso ciascuna sezione specializzata, di un ufficio per il processo stralcio al quale viene demandato la definizione del contenzioso pendente, in tema di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE pendente all’11 giugno 2026. Il comma 2 precisa che «si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, «all'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del d.lgs. n. 116/2017». Il comma 5 dispone che «i giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo». Ai giudici onorari è assicurata adeguata formazione, anche mediante la partecipazione obbligatoria a specifici corsi. Il Capo III, composto dagli articoli 18 e 19, contiene le disposizioni finali. L’articolo 18 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legge n. 145/2026, di conversione in legge, senza modificazioni, del decreto-legge n. 100/2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2026.
Si allega il parere del CSM sul decreto-legge n. 100/2026 dell'8 luglio 2026. |