Esclusione del patto gestazionale in presenza di specifici requisiti concreti

19 Agosto 2026

In presenza di minore in adozione nato da madre surrogata, da quali elementi è desumibile la non contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale relativa al divieto assoluto di patto gestazionale ex art 12 comma 6, l. 40/2004?

Massima

In tema di delibazione di provvedimenti giurisdizionali stranieri di adozione da parte di una coppia omogenitoriale, l’assenza del patto gestazionale ex art 12 comma 6 l. 40/2004 e la conseguente non contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale vanno desunte da elementi concreti come l’identità nota della madre, la sua pregressa condizione di genitrice di altri figli, l’amicizia e la frequentazione con la coppia adottante e la regolarità delle frequentazioni tra i membri delle due famiglie anche dopo la nascita del minore, salvaguardando sempre l'interesse del minore alla continuità e stabilità dello status di figlio e dei legami affettivi già riconosciuti all'estero. Ove sorgano controversie sul rifiuto di trascrizione di tali provvedimenti, ai sensi dell’art. 67 l. 218/1995, è competente la Corte d'appello del luogo di attuazione o esecuzione del provvedimento.

Il caso

Tizio e Caio, uniti civilmente, con ricorso ex art 67 l.218/1995, chiedevano alla Corte territoriale di ordinare al Sindaco del Comune di residenza, quale Ufficiale del Governo e dello Stato Civile, la trascrizione del decreto di adozione del minore Sempronio, emesso dal Tribunale della città tedesca dove il bambino era nato. Il Ministero dell’Interno, non ravvisando a proprio carico nessun incombente, trasmetteva il ricorso introduttivo all’altro convenuto. Il rappresentante del convenuto Comune di residenza delle parti deduceva la legittimità del comportamento tenuto dall’Ufficiale di Stato Civile, che riteneva trattarsi nel caso di specie di un’ipotesi di maternità surrogata”, vietata nel nostro ordinamento giuridico. Lo stesso evidenziava, inoltre, la mancanza di specifiche direttive procedurali impartite dalle competenti Autorità, l’oscurità del quadro normativo e l’insussistenza di univoci orientamenti giurisprudenziali sul punto e chiedeva la chiamata in causa del Ministero dell’Interno. Altresì, il P.G. chiedeva pronunciarsi la declaratoria di competenza funzionale in favore del Tribunale locale

La Corte d’Appello preliminarmente affermava la propria competenza decisoria, ex art 41 comma 1 l. 218/1995 e rigettava la chiamata in causa del Ministero dell’Interno, che aveva già dimostrato di non volersi avvalere della facoltà di intervenire nel giudizio, avendo trasmesso ad altra amministrazione, per quanto di competenza, il ricorso introduttivo notificatogli.

Nel merito, alla luce di una serie di elementi logico-indiziari, come l’identità nota della madre, la sua pregressa condizione di genitrice di altri figli, l’amicizia e la frequentazione con la coppia adottante e la regolarità delle frequentazioni tra i membri delle due famiglie anche dopo la nascita del minore, riteneva infondato il sospetto dell’Amministrazione comunale circa il ricorso alla pratica procreativa, penalmente perseguibile, della maternità surrogata e presuntivamente dimostrato il diritto al riconoscimento in Italia del provvedimento estero di adozione, vista la presenza dei requisiti di cui all’art 64 l. 218/2015, ordinando conseguentemente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune convenuto di procedere alle relative formalità trascrittive.

La questione

Le questioni in esame sono le seguenti: 1) se per le decisioni sulle controversie inerenti il rifiuto di trascrizione dei provvedimenti giurisdizionali stranieri di adozione da parte di una coppia omogenitoriale con madre surrogata sia competente il Tribunale o la Corte d'appello del luogo di attuazione o esecuzione del provvedimento; 2) in presenza di minore in adozione nato da madre surrogata, da quali elementi sia desumibile la non contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale relativa al divieto assoluto di patto gestazionale ex art 12 comma 6 l. 40/2004.

Le soluzioni giuridiche

La prima delle questioni affrontate nella sentenza in commento si fonda sull’interpretazione del combinato disposto degli artt. 64 e ss e 41 comma 1 e 2 l. 218/1995. Più volte la Suprema Corte si è pronunciata sul punto (si vedano Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2018, n. 14007, Cass. civ, sez. I, 19 dicembre 2023 n. 35437, oltre che la conforme pronuncia Cass. civ., 23 novembre 2023 n. 32527 citata nella sentenza in esame), ritenendo applicabile per il riconoscimento di provvedimenti di adozione di minore non il comma 2 del citato art 41 l. 218/1995, che rinvia alla normativa sull’adozione internazionale – con competenza del Tribunale per i Minori-, bensì il comma 1 di tale norma, che prevede l’applicabilità degli artt. 64, 65 e 66 della medesima l. 218/1995, con conseguente competenza della Corte territoriale. Nel caso di specie il P.G. aveva altresì sostenuto la competenza del Tribunale Ordinario, evidentemente in virtù del d.P.R. 396/2000, trattandosi nella fattispecie di impugnazione avverso il rifiuto di trascrizione di un provvedimento da parte dell’Ufficiale di Stato Civile. Citando testualmente l’indicata pronuncia Cass. civ. 23 novembre 2023 n. 32527, la Corte d’Appello ha rimarcato come il d.P.R. 396/2000 ed in particolare gli artt 95 e 96, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale ordinario, disciplini i casi di rifiuto di trascrizione, annotazione o altro adempimento da parte dell’Ufficiale di Stato Civile di atti formati in Italia, rendendosi pertanto necessario, nel caso di rifiuto di trascrizione di provvedimenti stranieri, coordinare tali disposizioni con quelle sul riconoscimento degli atti formati all'estero, considerando anche la tipologia e il contenuto dell’atto. In tal caso, infatti, la questione riguarda non la forma dell’atto o le attribuzioni e competenze dell’ufficiale di stato civile, ma la verifica delle condizioni normativamente previste affinchè l’atto sia efficace nel nostro ordinamento, sia riguardo alle garanzie processuali del contraddittorio che alla non violazione del limite dell’ordine pubblico. L’applicazione del d.P.R. 396/2000 alle controversie di questo tipo comporterebbe la competenza del Tribunale ordinario a deliberare su provvedimenti di rifiuto di trascrizione fondati su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico, prerogativa invece riservata alla Corte d’appello territorialmente competente dal combinato disposto agli artt. 67 l. n. 218 /1995 e art. 30 d.lgs. n. 150/2011.

La seconda questione affrontata dalla sentenza in commento riguarda gli elementi da cui, nel caso di minore in adozione nato da madre estranea alla coppia adottante, sia possibile desumere la non contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale relativa al divieto assoluto di patto gestazionale ex art 12 comma 6 l. 40/2004. La Corte di merito ricorda come nella sentenza Cass. n. 38162/2022 le SSUU della Corte di Cassazione abbiano rimarcato in materia fondamentali principi di diritto, ovvero, da una parte, l’offesa intollerabile alla dignità della donna e l’insanabile minaccia alle relazioni umane derivante dal ricorso ad operazioni prezzolate di maternità surrogata e la conseguente intrascrivibilità in Italia del provvedimento giurisdizionale straniero, e quindi anche dell’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al genitore biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, anche ove essa sia legalmente prevista; dall’altra il diritto fondamentale del minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità al riconoscimento giuridico del legame con il genitore di intenzione, attuabile mediante l’istituto dell’adozione in casi particolari, ex art 44 comma 1 lett. d) l. 184/1983. Altresì le Sezioni Unite hanno evidenziato come, stante il divieto assoluto di surrogazione di maternità, exart. 12 comma 6 l 40/2004, che ostacola il riconoscimento dell’efficacia dei provvedimenti giurisdizionali stranieri attestanti il rapporto di filiazione tra minori nati all’estero con gestazione per altri e genitori d'intenzione cittadini italiani, il giudice nazionale non possa valutare ed escludere in via interpretativa la lesività della dignità delle parti coinvolte e il conseguente contrasto con l’ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.

Nel caso di specie, però, la Corte di merito non ha ritenuto che la nascita del minore adottato fosse avvenuta tramite la pratica procreativa vietata dall’art 12 comma 6 l 40/2004, che – si ricorda- sanziona la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, anche se commessa all’estero, data la presenza di una serie di concreti elementi logico-indiziari che non inducano a considerare la madre biologica del minore come mero strumento di funzione riproduttiva e “contenitore” di un bambino già destinato a terzi. Tra tali elementi concreti rientrano l’identità nota della madre, la sua pregressa condizione di genitrice di altri figli, l’amicizia e la frequentazione con la coppia adottante, la regolarità delle frequentazioni tra i membri delle due famiglie anche dopo la nascita del minore, nonché le indagini accurate svolte dalle Autorità estere del luogo di nascita del bambino in ordine alle modalità del concepimento e all’assenza di un patto gestazionale.

Osservazioni

Nonostante il divieto del ricorso ad operazioni di maternità surrogata, con conseguente nullità dell'accordo inerente la gestazione per conto di terzi, il desiderio di genitorialità e la diffusa pubblicizzazione di tale pratica da parte di VIP stranieri induce molti cittadini, specie se dotati di adeguata disponibilità economica, a ricorrere alla surrogazione di maternità all'estero, nei Paesi che consentono tale tecnica procreativa, ottenendo in virtù della lex loci ciò che in Italia è vietato.

Più volte, perciò, è stato posto il problema del riconoscimento dello status genitoriale ottenuto all'estero tramite norme più liberali di quelle italiane in materia di procreazione medicalmente assistita e, conseguentemente, la questione sull’ammissibilità nel nostro ordinamento del ricorso alla maternità surrogata, stante il divieto di cui all’art. 12 comma 6 l. 40/2004, è stata diffusamente affrontata dalla giurisprudenza anche di legittimità, fino ad arrivare ad una serie di pronunce della Sezioni Unite della Suprema Corte e della Corte Costituzionale. Tra queste, oltre alla già illustrata sentenza Cass. civ. SSUU 38162/2022, si evidenzia la precedente e conforme pronuncia Cass. 12193/2019, con la quale le SSUU avevano già statuito la contrarietà all'ordine pubblico internazionale (in quanto lesivo di valori fondamentali, tra cui la dignità umana della gestante, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore) del provvedimento che riconosce il rapporto filiale con il genitore intenzionale del bambino nato da maternità surrogata, suggerendo in tali casi l’applicabilità dell’istituto dell’adozione in casi particolari ex art 44 comma 1 lett. d) l. 184/1983, al fine di non recidere il già esistente rapporto tra il minore e il genitore intenzionale.

Con sentenza Corte cost. n. 33/2021, però, la Corte Costituzionale ha riconosciuto come l’adozione in casi particolari presenti insufficienze nella tutela dei diritti fondamentali del bambino, in quanto non attribuisce la genitorialità all'adottante e, nonostante la modifica dell’art 74 c.c., è ancora controverso se consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e i familiari del genitore d’intenzione, percepiti, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Altresì, per il perfezionamento di tale forma particolare di adozione è necessario il consenso del genitore biologico, che potrebbe venire negato in caso di sopravvenuta crisi della coppia, con conseguente privazione per il minore del rapporto – giuridico e di fatto- con chi ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale e lo ha accudito dalla nascita.

È evidente, pertanto, come il riconoscimento da parte di un genitore intenzionale non genetico integri una problematica estremamente complessa, poiché a fronte del divieto di cui all’art. 12 comma 6 l. 40/2004, nato al fine di evitare che i desideri di genitorialità della coppia committente potessero portare all’utilizzo di donne, sia pur consenzienti e retribuite a tal fine, come mero strumento riproduttivo nonché all’acquisto dei minori frutto di tale pratica, al pari di merce contrattuale, nulla viene normativamente previsto in merito alla sorte del minore nato nonostante il divieto e alla relativa necessità di tutela dei diritti dello stesso, incluso quello alla conservazione dei rapporti familiari già instaurati con le figure di riferimento presenti sin dalla sua nascita.

Come auspicato anche dalla Consulta, risulta pertanto quanto mai necessario uno specifico intervento normativo sul punto, al fine di disciplinare ogni aspetto, salvaguardando da un lato l’ordine pubblico internazionale e la dignità della madre surrogata e tutelando dall’altro i diritti del minore nato con tale pratica.

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