Interpretazione ed estensione della clausola compromissoria
20 Agosto 2026
Massima In tema di clausola compromissoria inserita in un accordo di compenso professionale medico-legale, la previsione che le parti in caso di interruzione del rapporto professionale o qualsivoglia controversia concernente le prestazioni professionali svolte si impegnano a rivolgersi al consiglio dell'ordine dei medici perché deliberi con efficacia vincolante sulla parcella va interpretata, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 808-quater c.p.c., come devolutiva all'arbitrato di tutte le controversie inerenti alle prestazioni e ai relativi compensi, ivi compresi i contrasti sorti dopo l'integrale esecuzione dell'incarico e l'omesso pagamento degli onorari, non essendo la competenza arbitrale limitata ai soli casi di interruzione in corso d'opera del rapporto professionale. Il caso Tizio è vittima di un episodio di malpractice medica in un ospedale. Si rivolge così a un medico legale, che lo assiste al fine di chiedere i danni patiti. Il medico assiste Tizio con visite stragiudiziali, con la stesura di una relazione medico-legale e quale consulente tecnico di parte nel giudizio che si tiene davanti al Tribunale di Como. Tizio e il medico legale avevano concluso un patto di quota lite, che prevedeva un compenso pari al 16% dell’importo conseguito dalla vittima a titolo di indennizzo dalla compagnia di assicurazioni. Il Tribunale di Como riconosce la responsabilità dell’ospedale e liquida un importante risarcimento del danno alla vittima. Sulla base del patto di quota lite, al medico legale spetterebbero 92.098 euro, che però Tizio non paga volontariamente. Per questa ragione il medico legale si rivolge al Tribunale di Como, che condanna la vittima a pagare questa cifra al medico. La scrittura privata originariamente firmata dalle parti conteneva una clausola compromissoria. Tizio eccepisce dunque che i giudici statali non sono competenti a conoscere della controversia con il medico legale. La Corte di appello di Milano conferma però la decisione del Tribunale di Como. Secondo i giudici milanesi la clausola compromissoria, che devolve le decisioni al consiglio dell’ordine dei medici, opera solo nell’ipotesi di interruzione del rapporto di assistenza e consulenza medica, e non – come avvenuto nel caso di specie – a seguito di contrasti insorti all’esito dell’integrale prestazione di natura medico-legale fornita dal medico. La questione La questione affrontata dalla Corte di cassazione è quale sia l’ampiezza della clausola compromissoria inserita in un contratto. Basta che essa sia inserita in un contratto affinché tutte le controversie connesse al contratto siano devolute ad arbitrato? Oppure si deve interpretare la clausola e il contratto che la contiene al fine di determinare esattamente il suo ambito di applicazione? Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione ritiene che, di volta in volta, si debba interpretare la singola clausola compromissoria, unitamente al contratto che la contiene, al fine di comprendere quale sia il suo esatto ambito di applicazione. Nel dubbio si deve ritenere che la clausola abbracci tutte le controversie derivanti dal contratto. Osservazioni Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza in commento, il contratto intercorso tra le parti è un contratto di prestazione d’opera, di contenuto intellettuale. Un paziente incarica un medico legale di assisterlo a 360 gradi, dal punto di vista tecnico, nel contesto di un’iniziativa risarcitoria contro un ospedale. Viene redatto tra le parti un contratto scritto, che contiene una clausola compromissoria. La clausola compromissoria recita: «in caso di revoca o di interruzione per qualsiasi motivo del rapporto di consulenza e di assistenza medico-legale le corrisponderò a titolo di onorario per le prestazioni effettuate sino al momento dell’interruzione del rapporto professionale una somma pari a quella ritenuta equa dal consiglio dell’ordine dei medici della Provincia di Milano con efficacia vincolante per le parti. A norma dell’art. 9 della l. 21 febbraio 1963, n. 244, il signor Z. e il Dottor B. In caso di interruzione del rapporto professionale riguardante l’assistenza medico-legale affidata il giorno 30 luglio 2010 per qualsiasi causa o qualsivoglia controversia concernente le prestazioni professionali svolte si impegnano di comune accordo a rivolgersi al consiglio dell’ordine dei medici di Milano perché deliberi con efficacia vincolante sulla parcella degli onorari delle prestazioni professionali effettivamente svolte». Ha senso inserire una clausola compromissoria in un contratto del genere? Qualche dubbio sorge anche in relazione alla natura di consumatore del paziente. Questi si rivolge al medico legale per assisterlo nell’ambito di una vicenda che attiene alla sua sfera personale, ed è qualificabile come consumatore. Di per sé la clausola è valida, ma potrebbe essere reputata vessatoria ai sensi della lett. t) dell’art. 33 Cod. cons., implicando una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria. I profili attinenti la natura di consumatore del paziente non vengono però trattati nell’ordinanza della Corte di cassazione in commento. La Corte di cassazione cerca di capire quale sia l’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di prestazione d’opera, e che abbiamo appena riportato. A questo riguardo, l’art. 808-quater c.p.c. prevede che «nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto a cui la convenzione si riferisce». A ben vedere questa disposizione, distingue tra due diverse situazioni: • il caso in cui la convenzione d’arbitrato è chiara; • il caso in cui la convenzione d’arbitrato non è chiara. Se la convenzione d’arbitrato è chiara, si deve seguire ciò che emerge dalla medesima clausola. Se invece la convenzione d’arbitrato lascia margini a dubbi, si deve allora (e solo allora, appunto: nel dubbio) reputare che la clausola copra qualsiasi lite derivante dal contratto. In questo senso si è espressa Cass., 13 febbraio 2020, n. 3523, statuendo che la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui essa è annessa. Addirittura, Cass., 8 febbraio 2019, n. 3795, è arrivata ad affermare che rientrano nell’ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d’arbitrato. Leggendo il testo della clausola contenuta nel contratto tra medico e paziente, sorge qualche dubbio in merito al fatto che possa effettivamente qualificarsi come clausola compromissoria. La clausola compromissoria è definita nell’art. 808, comma 1, c.p.c.: “le parti … possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri”. Se si legge il testo della clausola nel caso affrontato dalla Corte di cassazione in commento, essa fa riferimento prevalente alla quantificazione del compenso. Parrebbe più una clausola che designa un arbitratore. Le prestazioni oggetto del contratto intercorso tra le parti sono: • lato medico: una serie di prestazioni mediche di varia natura; • lato paziente: il pagamento dell’onorario concordato. Rispetto a questo scenario fisiologico, potrebbe capitare che il rapporto tra le parti si interrompa prima del termine. Se ciò avviene, non opera la quantificazione del compenso che era stata indicata in contratto: il 16% dell’indennizzo riconosciuto al paziente. In caso di interruzione anticipata del rapporto, le parti si obbligano a rivolgersi al consiglio dell’ordine, il quale stabilirà quanto è dovuto per l’attività svolta fino al momento dell’interruzione. La clausola potrebbe ritenersi riconducibile, più che a una clausola compromissoria, all’art. 1349 c.c., ossia a un meccanismo di determinazione dell’oggetto del contratto. Questa disposizione prevede che “se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento”. Con la clausola inserita nel contratto, le parti hanno ipotizzato un’interruzione anticipata del rapporto. Per un caso del genere, medico e paziente rimettono la decisione in ordine alle prestazioni al consiglio dell’ordine. Questi dovrà accertare quali prestazioni il medico ha reso e come debbano essere “prezzate” dette prestazioni. La Corte di cassazione ritiene tuttavia (in ultima istanza correttamente, anche ad avviso di chi scrive) che la pattuizione contenuta nella scrittura privata configuri una clausola compromissoria. Vi è difatti un passaggio della previsione contrattuale che fa riferimento a “qualsivoglia controversia concernente le prestazioni professionali”. Secondo la Suprema Corte, la clausola non si limita ai profili della quantificazione delle somme dovute al professionista, ma intende disciplinare i loro rapporti anche in ordine a contestazioni sulla natura delle prestazioni rese. Il nucleo della decisione della Corte di cassazione è quello di ritenere che la clausola compromissoria nel caso di specie riguardi sia le liti che dovessero sorgere prima dell’espletamento completo dell’incarico sia le liti che dovessero sorgere dopo l’espletamento completo dell’incarico. La Suprema Corte osserva che un’interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro e una dilatazione dei tempi di giudizio. Un’interpretazione letterale della clausola compromissoria, quale quella avallata dalla Corte di appello di Milano, imporrebbe irragionevolmente alle parti di ricorrere all’arbitrato solo per il caso in cui l’intervenuta risoluzione del rapporto professionale fosse intervenuta in corso d’opera, laddove – nell’ipotesi in cui l’omesso pagamento degli onorari fosse intervenuto successivamente alla completa esecuzione dell’incarico – le parti dovrebbero rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria. Ci sono alcuni precedenti della Corte di cassazione che hanno dato applicazione all’art. 808-quater c.p.c. Ad esempio Cass., 19 luglio 2023, n. 21329, ha affermato che la clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio, con la quale vengono deferite ad arbitri le controversie tra condomini relative all’interpretazione e all’esecuzione del regolamento condominiale, deve essere interpretata – in assenza di volontà contraria – nel senso che rientrano in detta competenza anche le cause connesse con l’operatività del regolamento stesso e dunque anche il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea. Questa decisione della Corte di cassazione può sorprendere se si pensa al fatto che l’amministratore non è uno dei condomini. Qualche volta, però, la Corte di cassazione sorprende in senso contrario, ovvero nella direzione di escludere che sussista la competenza degli arbitri. Nel contesto degli appalti, la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti della costruzione ex art. 1669 c.c. viene ritenuta di natura extracontrattuale. Da ciò deriverebbe, secondo la Suprema Corte, che la clausola compromissoria contenuta nel contratto non abbraccerebbe le relative controversie. Cass., 24 ottobre 2022, n. 31350, ha riguardato un contratto di appalto contenente una clausola compromissoria. La committente non paga i lavori effettuati, contestando l’esistenza di gravi difetti della costruzione. L’appaltatore avvia un procedimento arbitrale per conseguire il pagamento del prezzo dell’appalto. Si discute se siano competenti gli arbitri o il giudice statale. Il contratto prevedeva che «qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto, sia per ciò che attiene alla sua interpretazione, ovvero di singole clausole, sia relativamente all’esecuzione dello stesso, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale». La Corte di cassazione ritiene che la clausola compromissoria non copra la controversia che intercorre tra le parti. Trattandosi di lite che riguarda i gravi difetti della costruzione, è una tematica di natura extracontrattuale, non rientrante nella clausola compromissoria. Gli arbitri non avevano dunque il potere di giudicare. Un limite invalicabile alla competenza degli arbitri pare però essere il titolo contrattuale dal quale origina la controversia: se il primo contratto è stato sostituito da un secondo e solo il primo contratto contiene la clausola compromissoria, la lite originata dal secondo contratto non può essere devoluta agli arbitri. La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte con riferimento a un contratto di affitto di ramo d’azienda. Secondo Cass., 23 dicembre 2010, n. 26046, la clausola compromissoria apposta a un contratto di affitto d’azienda è inidonea a attribuire agli arbitri la cognizione sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione, con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti tra le parti senza richiamare il contratto di affitto, in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di questo, mentre ne esclude l’ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico. Tornando al caso affrontato dall’ordinanza in commento, in un breve passaggio la Corte di cassazione entra nel merito della vicenda per escludere che il giudice possa ridurre il compenso a equità: in presenza di ben precisi accordi contrattuali che hanno stabilito il quantum, non può il giudice intervenire modificando con una diversa valutazione di convenienza economica quanto liberamente deciso dalle parti. L’art. 2233, comma 1, c.c. prevede che il compenso è convenuto dalle parti, e solo quando ciò non avviene è determinato dal giudice. |