Omicidio stradale e utilizzabilità dei dati provenienti dalla «scatola nera»

La Redazione
21 Agosto 2026

La Corte di cassazione, con la sentenza 19 giugno 2026, n. 28578 (dep. 28 luglio 2026), ha stabilito che i dati ricavabili dalla scatola nera, meglio nota come Event Data Recorder (EDR), sono utilizzabili nell’ambito del processo penale, ove vige il principio del libero convincimento del giudice nonché quello della non tassatività dei mezzi di prova, come elemento che concorre con altri alla formazione della prova, purché il giudice motivi.

Un imputato condannato dalla Corte di appello per il delitto di omicidio stradale contestava in sede di legittimità la ritenuta utilizzabilità dei dati provenienti dalla «scatola nera» meglio nota come Event Data Recorder (EDR).

Secondo il ricorrente il giudice di secondo grado aveva attribuito ai dati della scatola nera un valore probatorio «legale» e qualificato i dati della scatola nera come prove documentali, senza alcuna concreta motivazione sulla loro attendibilità, considerato che il Codice della strada non contempla questi dispositivi tra gli strumenti per la rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità. Invero, i decreti attuativi previsti dall'art. 132-ter d.lgs. n. 209/2005 non sono mai stati emanati e conseguentemente manca qualsivoglia indicazione normativa dei requisiti funzionali minimi necessari per riconoscere il valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari e quindi alla «scatola nera» installata nel veicolo.

La Corte di legittimità ha ritenuto la censura manifestamente infondata, ricordando che la mancata promulgazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 132-ter d.lgs. n. 209/2005 comporta che i dati ricavabili non possano assumere il valore di prova legale ai fini civili, come affermato dalla Corte di cassazione civile (Cass. civ., sez. III, ord., 16 maggio 2024, n. 13725); ma nel giudizio penale vige il principio del libero convincimento del giudice nonché quello della non tassatività dei mezzi di prova, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., e non emergono ostacoli all'utilizzo di quanto registrato dal dispositivo, come elemento che concorre con altri alla formazione della prova, purché il giudice motivi.

D’altro canto, la Corte di cassazione ha già riconosciuto che i tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento istallato su un veicolo (cd. «scatola nera») sono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto rappresentativi della registrazione di determinati «fatti» da parte dello strumento informatico (Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2021, n. 5415). Tanto più gli stessi risultano utilizzabili nell'ambito del rito abbreviato (scelto dal ricorrente), che consente di valutare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

Quanto al loro valore probatorio, la Corte evidenzia, come già rilevato dal giudice di secondo grado, che non sono stati formulati specifici rilievi tecnici da parte della difesa in ordine al corretto funzionamento del dispositivo applicato sull’auto della ricorrente e alla conseguente attendibilità dei dati registrati e che, anche valutando la percentuale di tolleranza applicabile, nella misura del 10% di possibile errore, la velocità registrata al momento dell’impatto risultava comunque superiore al limite imposto nella zona urbana, pari a 50 km/h, e comunque alle specifiche condizioni della circolazione, trattandosi di strada urbana piuttosto stretta, fiancheggiata da abitazioni.
Inoltre tali dati sono stati valutati unitamente alle altre emergenze processuali e risultano compatibili con i danni riportati dall’autovettura dell’imputata e i rilievi tecnici effettuati in ordine alla posizione assunta dall’auto e dal corpo della vittima, dopo l’urto e il caricamento sul cofano dell’auto, tutti sintomatici dell’energia cinetica sviluppata dal veicolo al momento dell’impatto con la vittima.

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