Omicidio stradale: qual è il valore probatorio dei dati della centralina airbag?
25 Agosto 2026
L’imputato, privo di patente, guidava a circa 100 km/h in un tratto con limite di 50 km/h, investendo un pedone e cagionandone il decesso. Era stato condannato in appello ai sensi degli artt. 589-bis, commi 5 n. e 6, e 589-ter c.p. Con ricorso per cassazione contestava la prova dell’aggravante della velocità pari almeno al doppio di quella consentita, sostenendo che l’accertamento si fondava solo sui dati della centralina airbag. Tale dispositivo, infatti, non è un’apparecchiatura omologata per la rilevazione della velocità ex art. 142, comma 6, C.d.s., ma un sistema di sicurezza che registra alcuni parametri al momento dell’impatto, non destinato né omologato all’accertamento di violazioni del Codice della strada. Il ricorrente lamentava, inoltre, ulteriori elementi indipendenti di riscontro. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il ricorso non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito, fondate sulle risultanze tecniche e su ulteriori dati oggettivi relativi alla dinamica del sinistro, ma propone soltanto una diversa lettura delle prove. Il primo giudice aveva valorizzato le conclusioni del consulente del P.M., secondo cui, dall’analisi dei dati della centralina airbag, il veicolo, negli ultimi cinque secondi di marcia, aveva raggiunto la velocità di 100 km/h prima dell’impatto. Tale dato era stato ritenuto coerente con le tracce di frenata inefficace, la perdita di controllo del mezzo, l’invasione della corsia opposta e la violenza dell’urto. I rilievi difensivi sono stati qualificati come censure meramente fattuali e oppositive, mirate a sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura dei dati tecnici, peraltro sorretta da argomentazioni assertive, senza evidenziare vizi di manifesta illogicità del ragionamento probatorio. |