Recesso del committente dal contratto di lavoro autonomo in presenza di limiti pattizi alla recedibilità
21 Agosto 2026
In caso di contratto di lavoro autonomo, occorre preliminarmente distinguere se il rapporto sia riconducibile allo schema del contratto d’opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c. ovvero a quello della prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2230 ss. c.c. Nel primo caso, l’art. 2227 c.c. prevede che il committente possa recedere dal contratto anche se l’esecuzione dell’opera sia già iniziata, purché tenga indenne il prestatore d’opera delle spese sostenute, del lavoro già eseguito e del mancato guadagno. L’art. 2237 c.c., in tema di prestazione d’opera intellettuale, riconosce al cliente la facoltà di recedere ad nutum dal contratto, imponendogli però il rimborso delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta (non anche il mancato guadagno – cfr.: Cass., sez. II, n. 185 del 09/01/2020). Tali disposizioni esprimono, dunque, una regola di generale recedibilità del rapporto da parte del committente/cliente, ma non escludono che le parti possano introdurre una disciplina pattizia più restrittiva, subordinandone l’esercizio alla ricorrenza di specifici presupposti. Ne consegue che, ove il contratto preveda che il committente non possa revocare unilateralmente l’incarico se non in presenza di un grave inadempimento, la facoltà di recesso non può più essere esercitata liberamente, ma resta condizionata alla sussistenza di un inadempimento non di scarsa importanza, secondo il criterio generale di cui all’art. 1455 c.c. In mancanza della contestazione e della prova di un simile inadempimento, il recesso comunicato dalla società-committente si pone in violazione della clausola contrattuale limitativa della facoltà di scioglimento unilaterale del rapporto e integra un inadempimento contrattuale, con conseguente applicabilità della disciplina generale di cui agli artt. 1218 ss. c.c. anche in punto di quantificazione del risarcimento del danno (artt. 1223 ss. c.c.), considerato che gli artt. 2227 e 2237 c.c. sopra richiamati attengono a fattispecie distinte (recesso ad nutum ), sicché non potrebbero analogicamente essere applicate anche ove le parti abbiano concordemente derogato, in termini più restrittivi, alla disciplina prevista ex lege. |